
Circolare di Studio n. 20 del 20 Giugno 2023
Proroga al 20 luglio 2023 dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti il 30 giugno, che emergono dai modelli redditi 2023, Irap 2023 e Iva 2023.
OGGETTO:
- Proroga al 20 luglio 2023 dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’irap e dell’iva, scadenti il 30 giugno, che emergono dai modelli redditi 2023, irap 2023 e iva 2023.
Interessati alla proroga i soli soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale (isa).
Proroga adempimenti fiscali e versamenti che hanno scadenza dal 1° agosto al 20 agosto.
Premessa:
Con Comunicato Stampa n.98 del 14 giugno 2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga dei versamenti delle imposte al 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione.
Rimane però fermo al 31 luglio il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%. Chi è interessato alla proroga:
I contribuenti interessati alla proroga sono i soggetti che:
- Esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art.9- bis del D.L. n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.96/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (pari a 5.164.569,00 euro);
Applicano il regime forfetario di cui all’art.1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014;
- Applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art.27, comma 1, del DL. n.98/2011 (c.d. ”contribuenti minimi”);
- Presentano altre cause di esclusione dagli ISA (ad esempio per inizio o cessazione attività nel periodo d’imposta) ma esercitano comunque una attività per la quale sono stati ugualmente approvati gli ISA.
Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir soggette agli ISA (D.P.R. n.917/1986 – società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale), aventi i requisiti descritti sopra.
Soggetti esclusi dalla proroga e tenuti al rispetto dei termini ordinari: I contribuenti non interessati alla proroga sono:
- Persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (quindi senza Partita Iva) neppure tramite partecipazione a società di persone e/o ad associazioni “trasparenti”;
- Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo
per i quali non sono stati approvati gli ISA;
- Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali sono stati approvati gli ISA, ma che superano il previsto limite di ricavi o compensi per la loro applicazione stabilito in euro 164.569;
- Imprenditori agricoli titolari di solo reddito agrario ai sensi dell’art.32 e seguenti del Tuir.
Attenzione:
I soggetti con termini di versamento delle imposte in data successiva al 30 giugno 2023 non possono godere di alcuna proroga.
Esempio: società che approva il bilancio del periodo d’imposta 2022 nei
6 mesi continuerà a godere della possibilità di versare il saldo delle imposte 2022 e del primo acconto 2023 entro il 31 luglio 2023 (oppure versare con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30° giorno successivo al 31 luglio).
Vediamo nel dettaglio cosa cambia:
Il differimento al 20 luglio del termine per i versamenti avrà l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art.20 del D.Lgs. n.241/1997, di comprimere il numero massimo delle rate, scadenti:
- Per i contribuenti interessati alla proroga titolari di partita Iva: il 20 luglio, il 21 agosto, il 16 settembre, il 16 ottobre ed il 16 novembre.
- Per i contribuenti interessati alla proroga non titolari di partita Iva: il 20 luglio, il 31 luglio, il 31 agosto, il 30 settembre, il 31 ottobre ed il 30
Proroga adempimenti fiscali e versamenti che hanno scadenza dal 1° agosto al 20 agosto.
L’articolo 3 quater del Decreto-legge 2 marzo 2012, n.16 – inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n.44 – ha introdotto in via permanente nell’articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248), la proroga degli adempimenti fiscali e del versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno.
Tali adempimenti e versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione.
Essendo il giorno 20 agosto 2023 domenica i versamenti potranno quindi essere compiuti in data 21 agosto senza incorrere in violazioni.
Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.