Circolare di Studio n. 20 del 18 Marzo 2020

PRIMO ESAME DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”

Premessa:

Il 17 marzo 2020 è stato approvato e pubblicato in G.U. il decreto c.d. “Cura Italia” contenente le MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA PER IL MESE DI MARZO 2020 per dare una prima risposta all’emergenza COVID-19.

A tale decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.

La presente Circolare tratterà le misure ritenute maggiormente significative a sostegno delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie.

 

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI, RITENUTE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI ASSICURATIVI:

L’art.8, comma 1, del Decreto-Legge n.9/2020 HA SOSPESO DAL 2 MARZO AL 30 APRILE 2020, per tutte le Imprese turistico-ricettive, le Agenzie di viaggio e turismo ed i Tour Operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

  • i termini relativi ai VERSAMENTI DELLE RITENUTE ALLA FONTE di cui agli articoli 23, 24 e 29 del DPR n.600/1973 (ossia le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato);
  • i termini relativi agli ADEMPIMENTI ed ai VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI e dei PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.

Il nuovo decreto “Cura ItaliaESTENDE LA SOSPENSIONE a ULTERIORI CATEGORIE DI SOGGETTI:

  • Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • Aziende termali di cui alla Legge n.323/2000 e centri per il benessere fisico;
  • Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • ONLUS di cui all’Art. 10 del D.Lgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri, Organizzazioni di Volontariato iscritte nei Registri Regionali e delle Provincie Autonome di cui alla legge 266/1991, Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Nazionali, Regionali e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 7 della Legge 383/2000 che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 comma 1° del D.Lgs 117/2017.

Per i i soggetti sopra indicati è SOSPESO anche il termine per il VERSAMENTO DELL’IVA IN SCADENZA NEL MESE DI MARZO

TUTTI I VERSAMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI, IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 31 MAGGIO 2020 (slitta al 1° giugno 2020 poiché il 31 maggio cade di domenica) OVVERO IN FORMA RATEALE FINO AD UN MASSIMO DI 5 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO, A DECORRERE DALLA STESSA DATA. QUANTO GIA’ EVENTUALMENTE VERSATO NON VERRA’ RIMBORSATO.

Per le sole Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, e le Associazioni e Società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei versamenti si estende fino al 31 maggio 2020 per cui i versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

SOSPENSIONE DI ADEMPIMENTI FISCALI IN SCADENZA NEL PERIODO COMPRESO TRA 8 MARZO 2020 – 31 MAGGIO 2020:

Per TUTTI I CONTRIBUENTI (persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone, società di capitali, enti commerciali e non) che hanno il domicilio, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono SOSPESI GLI “ADEMPIMENTI TRIBUTARI” diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale CHE SCADONO NEL PERIODO COMPRESO TRA L’8 MARZO 2020 ED IL 31 MAGGIO 2020.

A titolo di esempio, non esaustivo, gli adempimenti sospesi che ricadono nell’arco temporale interessato possono riguardare:

  • Dichiarazione annuale IVA 2020 in scadenza il 30 aprile;
  • Istanza per il rimborso infrannuale Iva relativo al primo trimestre 2020 in scadenza il 30 aprile tramite Modello IVA TR; 
  • Modelli INTRASTAT mensili in scadenza il 25 marzo, 27 aprile e 25 maggio e quello relativo al primo trimestre 2020 in scadenza il 27 aprile;
  • Esterometro in scadenza il 30 aprile relativo al primo trimestre 2020.

GLI ADEMPIMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL 30 GIUGNO 2020, SENZA SANZIONI.

Restano ferme le disposizioni di cui all’art.1 D.L. 9/2020 riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 già oggetto di Circolare di Studio numero 15 del 4 Marzo 2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI NEL PERIODO COMPRESO TRA 8 MARZO – 31 MARZO 2020 PER IMPRESE E PROFESSIONISTI CON RICAVI/COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO NEL PERIODO D’IMPOSTA 2019:

Per i soli SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE che hanno il domicilio, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, NEL PERIODO D’IMPOSTA PRECEDENTE A QUELLO IN CORSO DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO, HANNO CONSEGUITO RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO, vengono SOSPESI I VERSAMENTI IN AUTOLIQUIDAZIONE CHE SCADONO NEL PERIODO COMPRESO TRA L’8 MARZO E IL 31 MARZO 2020 relativi a:

  • RITENUTE ALLA FONTE di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n.600/1973 (ossia ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ed i PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.

I VERSAMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI, IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 31 MAGGIO 2020 (slitta al 1° giugno 2020 poiche’ il 31 maggio cade di domenica) OVVERO IN FORMA RATEALE FINO AD UN MASSIMO DI 5 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO, A DECORRERE DALLA STESSA DATA. QUANTO GIA’ EVENTUALMENTE VERSATO NON VERRA’ RIMBORSATO.

In relazione all’Iva il decreto di che trattasi prevede la sospensione del versamento per i soggetti aventi sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza a prescindere dal volume dei ricavi/compensi dell’esercizio 2019. Anche per tali soggetti il versamento di quanto sospeso deve essere effettuato nei suddetti termini (31maggio o rateale).

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16 MARZO 2020:

PER I CONTRIBUENTI CON RICAVI/COMPENSI SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO NEL PERIODO D’IMPOSTA 2019:

  • tutti i VERSAMENTI FISCALI IN SCADENZA IL 16 MARZO 2020 sono RINVIATI AL 20 MARZO 2020;
  • tutti gli ALTRI VERSAMENTI nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, compresi i CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ed i PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, scaduti il 16 marzo 2020, sono PROROGATI AL 20 MARZO 2020.

SOSPENSIONE RITENUTE D’ACCONTO PER CONTRIBUENTI CON RICAVI/COMPENSI NON SUPERIORI A 400.000 EURO NEL PERIODO D’IMPOSTA 2019:

Per i CONTRIBUENTI esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, NEL PERIODO D’IMPOSTA PRECEDENTE a quello in corso di entrata in vigore del decreto, HANNO CONSEGUITO RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 400.000 EURO, I RICAVI E COMPENSI PERCEPITI NEL PERIODO COMPRESO TRA LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E IL 31 MARZO 2020 NON SONO ASSOGGETTATI ALLE RITENUTE D’ACCONTO ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del DPR n.600/1973 (ossia le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi e le ritenute sulle provvigioni), DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA, A CONDIZIONE CHE NEL MESE DI FEBBRAIO NON ABBIANO SOSTENUTO SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO (ATTRAVERSO RILASCIO DI APPOSITA DICHIARAZIONE DA RENDERSI AL SOGGETTO CHE ESEGUE IL PAGAMENTO).

I VERSAMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI, IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 31 MAGGIO 2020 (slitta al 1° giugno 2020 poiche’ il 31 maggio cade di domenica) OVVERO IN FORMA RATEALE FINO AD UN MASSIMO DI 5 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO, A DECORRERE DALLA STESSA DATA. QUANTO GIA’ EVENTUALMENTE VERSATO NON VERRA’ RIMBORSATO.

SOSPESI PER TUTTI I CONTRIBUENTI I TERMINI DEI VERSAMENTI IN SCADENZA DALL’8 MARZO AL 31 MAGGIO 2020:

Sono sospesi i carichi affidati all’agente della riscossione relativi a versamenti in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 derivanti da:

  • CARTELLE DI PAGAMENTO EMESSE DA AGENTI DI RISCOSSIONE;
  • ACCERTAMENTI ESECUTIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE;
  • AVVISI DI ADDEBITO EMESSI DALL’INPS E INAIL;
  • ATTI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI EMESSI DALLE DOGANE;
  • INGIUNZIONI E ATTI ESECUTIVI EMESSI DAGLI ENTI LOCALI.

I VERSAMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI, IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020. QUANTO GIA’ EVENTUALMENTE VERSATO NON VERRA’ RIMBORSATO.

Dovranno invece essere VERSATI ENTRO LA DATA DEL 31 MAGGIO 2020:

  • la rata della “ROTTAMAZIONE TER” scaduta il 28 febbraio 2020;
  • la rata del “SALDO E STRALCIO” in scadenza il prossimo 31 marzo 2020.

PROROGA TERMINI DI ACCERTAMENTO A FAVORE DEL FISCO

È disposto il differimento di due anni del termine di prescrizione e decadenza dell’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Si fa presente che l’esercizio fiscale che si prescrive il 31.12.2020 è l’anno 2015; per tale esercizio il termine di prescrizione decade il 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Ovvio che se il periodo di sospensione perdura fino al 2021 anche il 2016 osserverà i medesimi termini.

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

Sono sospesi dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli Uffici degli Enti Impositori.

Sono altresì sospesi per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.

PREMIO PER LAVORATORI DIPENDENTI:

È prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro nell’anno precedente.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga già nella retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I datori di lavoro, sostituti d’imposta, recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione direttamente in F24.

INDENNITA’ DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO 2020 AGLI AUTONOMI:

Tale indennità una tantum è riconosciuta per il mese di marzo 2020 a:

  • professionisti titolari di partita Iva (attiva al 23 febbraio 2020) iscritti alla Gestione Separata Inps (sono quindi esclusi i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private);
  • titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione Separata Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago;
  • dipendenti stagionali del settore turistico e degli stabilimenti balneari e termali (a particolari condizioni);
  • operai agricoli a tempo determinato (a particolari condizioni);
  • lavoratori dello spettacolo (a particolari condizioni.

Per poter usufruire del bonus di 600 euro tali soggetti non devono essere titolari di pensione o essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

STOP AL MUTUO PRIMA CASA PER I LAVORATORI AUTONOMI:

È previsto il blocco di 9 mesi per il pagamento dei mutui prima casa dei lavoratori autonomi a condizione che gli stessi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Per l’accesso non è richiesta la presentazione dell’ISEE

ISTANZA DI RIMBORSO PER SPETTACOLI E/O TITOLI DI VIAGGIO RINVIATI:

È previsto un voucher senza alcun rimborso in denaro per i biglietti di spettacoli cinematografici e teatrali e dei ticket d’ingresso a musei ed altri luoghi di cultura resi inutilizzabili dall’emergenza Coronavirus.

Sarà possibile presentare apposita istanza al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto, entro 30 giorni dall’approvazione del decreto.

Il rimborso in denaro sarà invece possibile per i titoli di trasporto (biglietti aerei, ferroviari e marittimi) ed i pacchetti di viaggio acquistati da soggetti posti in quarantena o che abbiano contratto il virus Covid-19 ovvero abbiano programmato soggiorni o viaggi in aree interessate dal contagio od in stati esteri dove sia vietato l’arrivo in ragione della situazione emergenziale.

Sarà possibile presentare apposita istanza al vettore, allegando il relativo titolo di viaggio, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impossibilità sopravvenuta. In alternativa al rimborso potrà essere emesso un voucher sostitutivo da utilizzare entro un anno.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO:

È introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione che sanificano gli ambienti di lavoro come misura preventiva di contenimento del contagio del virus Covid-19.

Il credito spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Le disposizioni attuative verranno definite attraverso apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI:

È riconosciuto esclusivamente ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione passivo del mese di marzo 2020 a condizione che l’immobile rientri nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

La misura è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24.

Il bonus non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (Commercio al dettaglio e Servizi per la persona ossia quelle attività che non sono state sospese dal provvedimento in quanto ritenute essenziali).

EROGAZIONI LIBERALI ESPRESSAMENTE DEVOLUTE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EMERGENZA DA COVID-19:

Per le erogazioni liberali in denaro ed in natura effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 30%, fino ad un importo massimo di 30.000 euro.

Le erogazioni liberali in denaro ed in natura effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa sono integralmente deducibili ai fini Irpef/Ires trovando applicazione l’articolo 27 della Legge n.133/1999 (disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche). Anche ai fini IRAP la deducibilità sarà piena ma nell’esercizio in cui avviene il relativo versamento.

Nessun beneficio nel caso in cui le erogazioni siano invece effettuate da soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.

DATORI DI LAVORO DOMESTICO:

Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

I datori di lavoro domestico dovranno effettuare i pagamenti sospesi entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

RIFORMA TERZO SETTORE E ADEGUAMENTO STATUTI:

Onlus, Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale potranno approvare il bilancio, la cui scadenza per l’approvazione scade nel periodo 1° febbraio – 31 luglio 2020, entro il prossimo 31 ottobre.

Entro lo stesso termine sia a questi enti che alle imprese sociali sarà possibile adeguare i propri statuti in considerazione della precedente riforma operata con il Codice del Terzo Settore.

DIFFERIMENTO TERMINI APPROVAZIONE BILANCI SOCIETARI:

Tutte le società potranno convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Quindi il termine per la convocazione, in deroga alle disposizioni statutarie ed alle previsioni del codice civile, potrà essere fissato al 29 giugno 2020 (essendo il 28 festivo).

Tutti i soci di Spa, Srl, Sapa e Cooperative potranno intervenire in assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie ed esprimere il proprio voto in via elettronica o per corrispondenza e non sarà necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

ALTRE EVIDENZE

È rinviata al 30 giugno 2020 la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

Tutti i documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di che trattasi è prorogata al 31 agosto 2020; la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione e provvederà ad integrare la presente circolare con ogni chiarimento che interverrà sul decreto in oggetto.