
CIRCOLARE DI STUDIO N. 71 del 26 Ottobre 2020
PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2020.
Premessa:
Il Modello 770/2020 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
• Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
• Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
• Dividendi, proventi da partecipazione e redditi di capitale;
• Pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art.25 DL. n.78/2010);
• Locazioni brevi (art.4 DL. n.50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n.96/2017);
• Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art.21 co.15 Legge n.449/1997 come modificato dall’art.15 co.2 DL. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009);
• Somme liquidate a titolo di indennità di esproprio ed a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
L’invio del Modello 770/2020 è attuabile alla sola condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art.4 del D.P.R. n.322/1998 – entro il 7 marzo 2020 ovvero il 31 ottobre 2020, la Certificazione Unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.
Chi sono i sostituti d’imposta obbligati alla presentazione:
– Società di capitali residenti in Italia;
– Enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti in Italia;
– Enti non commerciali residenti in Italia;
– Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge n.142/1990 e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
– Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
– Trust;
– Condomìni;
– Società di persone residenti in Italia;
– Società di armamento residenti in Italia;
– Società di fatto o irregolari residenti in Italia;
– Società o associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti in Italia;
– Aziende coniugali, se l’attività è esercitata fra coniugi residenti in Italia;
– Gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
– Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
– Persone fisiche che esercitano arti e professioni;
– Persone fisiche che operano le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge n.190/2014;
– Amministrazioni dello Stato che operano le ritenute ai sensi dell’art.29 del DPR n.600/1973;
– Curatori fallimentari, commissari liquidatori;
– Eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
Scadenza invio telematico:
La trasmissione deve essere effettuata entro il 2 NOVEMBRE 2020 in quanto il giorno 31 ottobre cade di sabato.
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate:
L’art.10 bis del D.Lgs. n.74/2000 attualmente in vigore prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni qualora il sostituto d’imposta non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute dovute sulla base della medesima dichiarazione o risultanti dalle Certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Lo Studio invita tutti coloro che avessero tale problematica a versare le ritenute dovute o certificate relativamente all’anno d’imposta 2019: la regolarizzazione va effettuata entro il 31 ottobre 2020 al fine di evitare il reato descritto.
Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.