Circolare di Studio n° 4 del 13 Gennaio 2026
Omessi versamenti di imposta – sanzioni amministrative e profili penali
Alla cortese attenzione della Clientela
Oggetto: Omessi versamenti di imposta – sanzioni amministrative e profili penali
- PREMESSA
Il Decreto Legislativo 14 giugno 2024 n. 87 ha riformato in modo organico il sistema sanzionatorio tributario, in attuazione della legge delega fiscale, introducendo criteri di maggiore proporzionalità, coerenza e razionalità.
La riforma incide in modo diretto sulla disciplina degli omessi versamenti, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo penale. Le nuove sanzioni, sul piano amministrativo, sono più lievi delle precedenti. Tuttavia, la legge vieta di applicare le nuove sanzioni alle violazioni pregresse.
È pertanto fondamentale distinguere:
- violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 → disciplina previgente;
- violazioni commesse dal 1° settembre 2024 → disciplina riformata. La presente Circolare NON riguarda gli “omessi versamenti” quali conseguenze di verifiche ed accertamenti tributari, bensì quelli non effettuati da parte di imprese (sotto qualunque forma costituite) e persone fisiche che però hanno manifestato all’Erario di essere debitori, tipicamente presentando una dichiarazione fiscale a debito senza aver effettuato il pagamento di quanto dovuto.
PARTE I – SANZIONI AMMINISTRATIVE
- Omesso, insufficiente o tardivo versamento
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- 2.1.Regola generale attuale
Oggi, l’omesso, insufficiente o tardivo versamento di tutte le imposte è punito con una sanzione amministrativa pari al 25% dell’importo non versato.
La riduzione dal 30% al 25% rappresenta una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 87/2024.
La regola riguarda tutti I contribuenti ed opera, ad esempio, su:
- imposte sui redditi;
- IVA;
- IRAP;
- ritenute;
- imposte sostitutive;
- addizionali.
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- 2.2.Regime temporale
Violazioni fino al 31/08/2024: sanzione del 30%. Violazioni dal 01/09/2024: sanzione del 25%.
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- 2.3.Interessi
Restano dovuti gli interessi legali calcolati giorno per giorno.
- Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione in funzione del tempo trascorso tra la data di commissione della violazione e quella di regolarizzazione.
Il ravvedimento resta possibile solo fino a quando la violazione non sia stata constatata o notificata.
È sempre prevista la riduzione della sanzione alla metà (12,50%) quando il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Quest’ultima sanzione è ulteriormente ridotta a un quindicesimo (0,833%) per ciascun giorno di ritardo se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 15 giorni.
In allegato si fornisce una scheda tratta dal sito web dell’Agenzia delle Entrate che fornisce un quadro completo della disciplina del ravvedimento
- Compensazioni indebite
La riforma rafforza la distinzione tra:
- crediti non spettanti;
- crediti inesistenti.
La qualificazione incide in modo decisivo sia sulle sanzioni amministrative sia sulla responsabilità penale.
Il tema è molto complesso, ma qui può dirsi che la fattispecie più grave è quella dei crediti inesistenti, che ricorre nei casi più gravi, quale quella di frodi.
PARTE II – SANZIONI PENALI
La riforma ha apportato alcune modifiche, ma l’”ossatura” è rimasta la stessa. In particolare, possono integrare una ipotesi delittuosa “solo” gli omessi versamenti di IVA e ritenute (quindi, non di IRPEF, IRES ed IRAP) e di indebita compensazione, purchè sia superata
- la soglia di punibilità
- la scadenza prevista dalla legge penale
- Omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000)
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa,
- entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale,
- l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione,
- per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non e’ in corso di estinzione mediante rateazione.
- Omesso versamento ritenute certificate (art. 10-bis)
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa,
- entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta,
- ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti
- per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta,
- se il debito tributario non e’ in corso di estinzione mediante rateazione.
Compensazione indebita (art. 10-quater)
È reato anche la compensazione di:
- crediti non spettanti oltre 50.000 euro → reclusione da 6 mesi a 2
anni;
- crediti inesistenti oltre 50.000 euro → reclusione da 1 anno e 6 mesi
a 6 anni.
Si noti che, sebbene il secondo reato sia molto più grave, la soglia di punibilità è sempre la medesima.
- Cause di non punibilità
Non è punibile chi estingue integralmente il debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.
Il D.Lgs. 87/2024 introduce inoltre una rilevante causa di non punibilità quando l’omesso versamento deriva da cause non imputabili al contribuente, sopravvenute e adeguatamente dimostrate. La giurisprudenza interpreta tuttavia questa fattispecie in modo particolarmente restrittivo, occorre pertanto valutare la situazione con grande cautela.
- Responsabilità degli amministratori
In linea di massima, risponde penalmente l’amministratore in carica al momento della scadenza del versamento, anche se il debito deriva da gestioni precedenti.
FAQ
D: Oggi quanto è la sanzione per omesso versamento? R: Dal 1° settembre 2024 la sanzione è pari al 25%.
D: Conviene sempre ravvedersi?
R: Sì, il ravvedimento riduce in modo significativo la sanzione e previene i rischi penali.
D: Le difficoltà di liquidità giustificano il reato?
R: Solo se derivano da cause non imputabili, sopravvenute e adeguatamente dimostrate.
D: Il pagamento rateale evita il penale?
R: Può evitare la punibilità se il debito è integralmente estinto nei
termini previsti dall’art. 13 D.Lgs. 74/2000.
- Conclusioni
Lo Studio raccomanda di intervenire tempestivamente in caso di omesso versamento, valutando subito ravvedimento, rateazione e profili penali, con analisi personalizzata della singola posizione.
LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI CHIARIMENTI
