Circolare di Studio n. 38 del 14 Aprile 2020

NUOVO MODELLO IVA TR DA UTILIZZARE DAL 1 TRIMESTRE 2020 e CESSIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE RICHIESTO A RIMBORSO

Con il provvedimento dell’Agenza delle Entrate nr. 144055 del 26 marzo 2020 è stato approvato il nuovo modello IVA TR da utilizzare per la presentazione della richiesta di compensazioni e/o rimborso del credito IVA relativo al 1 trimestre 2020.

Il modello presenta le seguenti novità:

1) inserimento, nel quadro riservato alla sottoscrizione del modello, della nuova casella denominata “Situazioni particolari”, all’interno della quale dovranno essere indicate eventuali condizioni particolari che dovessero essere individuate dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo all’approvazione del modello in esame. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunicherà (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare;

2) introduzione, nell’ambito delle operazioni attive e di quelle passive, dei nuovi righi, nei quali andranno indicate le cessioni e gli acquisti di prodotti agricoli di cui alla Parte I della Tab. A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, soggetti alla percentuale di compensazione del 6 per cento, approvata con apposito D.M. 27 agosto 2019.

Si rammenta che il credito Iva trimestrale può essere richiesto a rimborso o in compensazione solo in presenza di determinate condizioni e precisamente:

1) il credito IVA maturato sia di importo superiore ad euro 2.582,28;

2) sia soddisfatto, nel singolo trimestre, uno dei seguenti requisiti:

– aliquota media: contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicabili sugli acquisti e le importazioni. Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito IVA spetta, se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e le importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10 per cento, escludendo sia gli acquisti, che le cessioni di beni ammortizzabili;

operazioni non imponibili: contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili (di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972 ovvero operazioni non imponibili assimilate) per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;

acquisto di beni ammortizzabili: contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili.

In tale caso, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione può essere effettuata unicamente per l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

operazioni non soggette ad IVA (di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972) per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia;

soggetti non residenti identificati ai fini IVA direttamente in Italia ovvero mediante rappresentante fiscale in Italia, anche in assenza dei requisiti più sopra riportati.

3) Il modello IVA TR sia presentato telematicamente entro la fine del mese successivo al trimestre solare.

1° trimestre dal 1/4 al 30/4 (solo per il 1° trimestre 2020 la presentazione potrà avvenire entro il 30/6/2020);

2° trimestre dal 1/7 al 31/7;

– 3° trimestre dal 1/10 al 31/10.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

La compensazione può avvenire mediante F24 da inviarsi utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’agenzia entrate (Fisconline o Entratel) e solo dopo la presentazione del Modello IVA TR con le seguenti regole:

fino a 5.000 euro annui (€ 50.000 per start up innovative) dalla data di presentazione dell’istanza;

per importi superiori ad 5.000 euro annui (€ 50.000 per start up innovative) – limite riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno – a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR a condizione che sul modello TR sia stato apposto il visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito.

Si rammenta che le compensazioni orizzontali dei crediti d’imposta iva, Ires, Irap, Irpef, addizionali, etc e dei crediti contributivi concorrono unitamente ai crediti iva annuali chiesti a rimborso tramite procedura semplificata al limite annuo stabilito in 700.000 euro.

Detto limite è innalzato a 1.000.000 di euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Non è richiesta la garanzia per i rimborsi inferiori a 30.000 euro annui che quindi sono direttamente erogabili con la semplice presentazione del modello TR.

Al superamento della soglia dei 30.000 euro si possono manifestare due situazioni:

1) il contribuente non rientra tra i soggetti considerati “a rischio”, in questa ipotesi è possibile presentare il modello TR munito del visto di conformità, o sottoscritto dall’organo di controllo e corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente che attesti l’esistenza di determinati requisiti patrimoniali.

2) Il contribuente rientra tra i soggetti considerati “a rischio” (vedi sotto), in tal caso si rende necessaria la garanzia.

Le ipotesi in cui un soggetto è considerato “a rischio” sono:

a) esercizio dell’attività da un periodo inferiore ai 2 anni (escluse start-up innovative);

b) modello TR privo di visto di conformità;

c) notifica di avvisi di accertamento, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, con una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al:

• 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro,

• al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro,

• e all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.

d) richiesta di rimborso all’atto della cessazione dell’attività.

CESSIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI CHIESTI A RIMBORSO

A partire dal 1° gennaio 2020 sarà possibile cedere a terzi, oltre al credito IVA annuale, anche il credito IVA infrannuale per il quale sia stato richiesto il rimborso mediante il modello IVA TR ai sensi dell’art. l’art. 12-sexies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Pertanto, la novella normativa si applicherà in prima battuta al credito Iva relativo al 1° trimestre 2020.

La cessione dovrà obbligatoriamente avvenire tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio.