CIRCOLARE DI STUDIO N.6 DEL 5 FEBBRAIO 2020

NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

La legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede, all’art. 1, comma 185, l’introduzione di un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, in sostituzione del super e iper-ammortamento finora applicato. La maggiorazione del costo ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing viene sostituita con il meccanismo del credito d’imposta, ridefinendo la disciplina degli incentivi fiscali, previsti dal piano “Industria 4.0”.

1. Ambito soggettivo

L’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, si applica alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 o entro il 30 giugno 2021 (a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

2. Ambito oggettivo

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa.

Sono, quindi, esclusi gli investimenti in beni “usati” (cioè a qualunque titolo utilizzati). Quanto al requisito della strumentalità, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, quindi, esclusi i beni merce (o comunque trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo (circolare n. 5/E del 2015). Sono esclusi inoltre i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR; i beni per i quali il

D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento; i fabbricati e le costruzioni; i beni di cui all’Allegato 3 alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (ad esempio, condutture, materiale rotabile, ferroviario e tranviario, aerei equipaggiati, ecc.);

3.Determinazione dell’agevolazione

In merito alla determinazione dell’agevolazione, è riconosciuto un credito d’imposta in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti:

  1. per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli “4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e professioni, nella misura del 6 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Tale misura sostituisce l’attuale super-ammortamento, che, oggi prevede una maggiorazione del 30 per cento, con tetto massimo agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro;
  2. per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (che godevano dell’iper- ammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto, esclusivamente alle imprese, nella misura del 40 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro. Tale misura sostituirebbe quindi l’iper-ammortamento, che oggi prevede il riconoscimento di una maggiorazione con diversi scaglioni (170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100 per cento per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50 per cento per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro), ma con un tetto massimo agli investimenti pari a 20 milioni di euro;

4.Utilizzo del credito

Il credito d’imposta, sia per i beni “ordinari”, che per quelli “4.0”, è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali agevolabili), a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni 4.0

IMPORTANTE:

Nel corso del convegno sulle “Novità fiscali dell’anno 2020”, tenutosi lo scorso 30 gennaio presso il nostro studio “Koruspartners”, è stato chiarito che per poter usufruire dell’agevolazione è necessario:

  1. Verificare lo stato dell’impresa, in quanto l’agevolazione non spetta alle società in liquidazione, in concordato liquidatorio o in fallimento; inoltre non spetta alle imprese che si trovano in situazioni di irregolarità o ritardi nei versamenti contributivi.
  2. Prestare attenzione alla fattura di acquisto: la disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020). L’art. 1 comma 195 della legge n. 160/2019 prevede infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 ”. In caso di acquisto occorre quindi comunicare al fornitore del bene, prima dell’emissione della fattura elettronica, la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della legge n. 160/2019.
  3. Predisporre una perizia tecnica per quanto concerne i beni ex-iper- ammortamento
  4. Effettuare la comunicazione al Mise degli acquisti effettuati in base alle norme sopra esposte; tale comunicazione ancora deve essere disciplinata per quanto riguarda le modalità e i termini d’invio.