Circolare di Studio n. 4 del 23 Gennaio 2024

Nuova soglia minima per il tax free shopping

Oggetto:

  1. Nuova soglia minima per il tax free shopping
  2. Modello intrastat per anno 2024 – conferma disciplina precedente
  3. Nuova nomenclatura combinata dal 2024

NUOVA SOGLIA MINIMA PER IL TAX FREE SHOPPING

Come già noto, l’art. 38-quater del DPR 633/1972 stabilisce che le cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare effettuate nei confronti di soggetti privati domiciliati o residenti fuori della UE possono essere fatturate senza applicazione dell’Iva purché:

  • gli stessi beni escano dal territorio della UE, nei bagagli personali del cessionario extra-UE, entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,
  • il cedente ottenga la prova dell’uscita dei beni entro il 4° mese

successivo all’effettuazione dell’operazione,

  • l’importo complessivo dei beni ceduti, comprensivo di Iva, sia

superiore ad euro 154,94.

Si ricorda che tale tipologia di cessione deve obbligatoriamente essere documentata mediante fattura elettronica emessa avvalendosi del sistema “OTELLO 2.0”, collegato direttamente con l’Agenzia delle Dogane.

Si ricorda altresì che, dal punto di visto operativo, la fattura per tali cessioni può alternativamente essere emessa:

  • senza addebito di Iva all’atto della cessione dei beni,
  • con addebito di Iva all’atto della cessione e successivo rimborso dell’imposta all’acquirente, a cura dello stesso cedente o di apposita società intermediaria di tax refund, a seguito dell’uscita dei beni dalla UE; in tal caso il cedente avrà il diritto di recuperare l’imposta mediante l’annotazione della variazione nei registri Iva.

Novità: la Legge di Bilancio 2024 (n. 213/2023), al fine di “sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana” ha provveduto a ridurre il limite minimo, che consente l’applicazione del suddetto regime, da euro 154,94 ad euro 70,00, ampliandone in tal modo le possibilità di fruizione. La nuova disposizione entrerà in vigore a partire dalle cessioni poste in essere dal 1° Febbraio 2024.

Pertanto, a decorrere dal 1° Febbraio 2024, le disposizioni dell’art. 38- quater potranno essere applicate alle cessioni di beni di valore complessivo superiore ad euro 70,00.

MODELLO INTRASTAT PER ANNO 2024 – CONFERMA DISCIPLINA PRECEDENTE

La disciplina relativa ai modelli Intrastat per l’anno 2024 non ha subìto modifiche rispetto a quella dell’anno 2023.

Per comodità si riporta di seguito una sintesi delle scadenze cui sono tenuti gli operatori, rimandando, per la compilazione dei modelli, alla consultazione delle istruzioni allegate agli stessi.

I modelli Intrastat

I modelli Intrastat sono di due tipi:

  • Modello Intra-1, relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e ai servizi resi
  • Modello Intra-2, relativo agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti

Termini di presentazione degli elenchi

I modelli Intrastat vanno presentati all’Agenzia delle Dogane esclusivamente in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Periodicità degli elenchi indipendente tra le quattro categorie di operazioni Il Legislatore ha previsto due periodicità di presentazione degli elenchi:

una mensile e una trimestrale.

La periodicità degli elenchi cessioni (INTRA-1) è distinta dalla periodicità degli elenchi acquisti (INTRA-2).

La periodicità all’interno del modello Intrastat cessioni è distinta tra i beni ed i servizi (lo stesso criterio vale anche per il modello Intrastat acquisti); ad esempio, un contribuente potrebbe avere la periodicità mensile per l’Intra cessioni di beni e la periodicità trimestrale per l’Intra servizi resi; analogamente il contribuente potrebbe avere la periodicità trimestrale  per l’acquisto di beni e la periodicità mensile per l’acquisto di servizi.

Periodicità Intrastat ACQUISTI (beni e servizi)

I modelli Intrastat con periodicità trimestrale relativi agli acquisti di beni e servizi non devono essere presentati.

Periodicità trimestrale (modello da non presentare): ricorre nell’ipotesi in cui in tutti i 4 trimestri precedenti l’ammontare TRIMESTRALE degli acquisti sia inferiore a 350.000 euro (per l’Intrastat beni) e a 100.000 euro (per l’Intrastat servizi).

Periodicità mensile (modello da presentare): ricorre nell’ipotesi in cui in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’ammontare TRIMESTRALE degli acquisti sia uguale o superiore a 350.000 euro (per l’Intrastat beni) e a

100.000 euro (per l’Intrastat servizi).

ESEMPIO 1

 

 

TRIMESTRI PRECEDENTI

 

ACQUISTO DI BENI

 

SERVIZI RICEVUTI

4° TRIM.PRECEDENTE 40.000,00 40.000,00
3° TRIM.PRECEDENTE 20.000,00 20.000,00
2° TRIM.PRECEDENTE 30.000,00 10.000,00
1° TRIM.PRECEDENTE 45.000,00 35.000,00

Il contribuente è “trimestrale” (modello da non presentare) per i beni poiché in nessun trimestre è stata raggiunta la soglia di 350.000 euro ed è “trimestrale” (modello da non presentare) per i servizi poiché in nessun trimestre è stata raggiunta la soglia di 100.000 euro.

ESEMPIO 2

 

TRIMESTRI PRECEDENTI

 

ACQUISTO DI BENI

 

SERVIZI RICEVUTI

4° TRIM.PRECEDENTE 360.000,00 10.000,00
3° TRIM.PRECEDENTE 100.000,00 20.000,00
2° TRIM.PRECEDENTE 130.000,00 30.000,00
1° TRIM.PRECEDENTE 145.000,00 10.000,00

Il contribuente è “mensile” per i beni (obbligo di presentazione del modello) poiché nel 4° trimestre precedente è stata superata la soglia di

350.000 euro ed è “trimestrale” (modello da non presentare) per i servizi

poiché in nessun trimestre è stata raggiunta la soglia di 100.000 euro.

Periodicità Intrastat CESSIONI (beni e servizi)

Il modello Intrastat cessioni (beni e servizi) deve essere presentato sia in caso di periodicità mensile sia in caso di periodicità trimestrale.

Periodicità trimestrale: ricorre nell’ipotesi in cui in tutti i 4 trimestri precedenti l’ammontare TRIMESTRALE delle cessioni sia inferiore o uguale a 50.000 euro (per l’Intrastat beni) e a 50.000 euro (per l’Intrastat servizi).

Periodicità mensile: ricorre nell’ipotesi in cui in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’ammontare TRIMESTRALE delle cessioni sia superiore a 50.000 euro (per l’Intrastat beni) e a 50.000 euro (per l’Intrastat servizi).

ESEMPIO 1

 

TRIMESTRI PRECEDENTI

 

CESSIONE DI BENI

 

SERVIZI RESI

4° TRIM.PRECEDENTE 60.000,00 10.000,00
3° TRIM.PRECEDENTE 10.000,00 20.000,00
2° TRIM.PRECEDENTE 30.000,00 30.000,00
1° TRIM.PRECEDENTE 45.000,00 10.000,00

Il contribuente è “mensile” per i beni poiché nel 4° trimestre precedente è stata superata la soglia di 50.000 euro ed è “trimestrale” per i servizi poiché in nessun trimestre è stata superata la soglia di 50.000 euro.

Superamento della soglia nel corso di un trimestre

I soggetti che presentano l’elenco Intrastat con periodicità trimestrale e che nel corso del trimestre superano la soglia prevista, presentano l’elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è stata superata. Per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare un apposito elenco trimestrale (indicando nel frontespizio i mesi riepilogati) entro il 25 del mese successivo al mese di superamento (sempre che per l’elenco trimestrale sia previsto l’obbligo di presentazione).

ESEMPIO

MESI CESSIONE DI BENI SERVIZI RESI
GENNAIO 30.000,00 10.000,00
FEBBRAIO 30.000,00 20.000,00

 

In questo esempio, il superamento della soglia dei 50.000 euro avviene nel mese di febbraio (cessione di beni).

Pertanto, dal mese di Marzo il contribuente diverrà mensile (per i soli beni ceduti e non per i servizi resi) e dovrà presentare il modello Intrastat beni relativo al mese di Marzo entro il giorno 25 aprile. Entro il 25 marzo il contribuente sarà tenuto a presentare il modello trimestrale (per i soli beni) per il periodo gennaio-febbraio.

Opzione per la periodicità mensile

In ogni caso i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale degli elenchi possono scegliere di presentare i modelli con periodicità mensile; in tal caso, tuttavia, la scelta è vincolante per l’intero anno solare.

NUOVA NOMENCLATURA COMBINATA DAL 2024

I  codici  di  Nomenclatura  Combinata  sono  stati  aggiornati  con decorrenza 1° Gennaio 2024.

Alla pagina https://www.adm.gov.it/portale/-/tar-2023-061-664320 è disponibile l’elenco dei codici 2023 soppressi e di quelli istituiti dal 2024, oltre alle tabelle di raccordo tra i codici 2023 soppressi ed i codici 2024 di nuova istituzione.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.