Circolare di Studio n. 32 del 06/10/2022
Nuova scadenza e adempimenti per la presentazione dell’autocertificazione “Aiuti di stato”
Premessa
Si ricorda che entro il 30 novembre 2022 dev’essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli Aiuti di Stato ricevuti nel periodo 01/03/2020 – 30/06/2022 (per un dettaglio si veda l’Allegato alla presente e la nostra precedente Circolare di Studio n. 20 del 9 giugno 2022).
L’autodichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, mediante:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Adempimenti
- Reperimento della documentazione attestante gli aiuti goduti: in prima battuta, consigliamo di reperire tutti i dettagli relativi agli aiuti di Stato fruiti nel corso del periodo di monitoraggio (01/03/2020 – 30/06/2022) seguendo le istruzioni che seguono.
- Le informazioni presenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate, nell’area “Contributo a fondo perduto” della piattaforma “FATTURE&CORRISPETTIVI”, accedendo con le proprie credenziali e scaricando tutte le ricevute degli invii effettuati.
- Il dettaglio dei conti aziendali in cui sono confluiti i vari aiuti relativi all’emergenza COVID-19 nel periodo sopra indicato, tenendo conto di quanto stabiliscono le istruzioni al modello:
- i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate si collocano temporalmente avendo riguardo alla data di erogazione (vedi data presente sulla ricevuta scaricabile da “FATTURE&CORRISPETTIVI”);
- per i contributi ricevuti sotto forma di credito d’imposta si ha riguardo alla data di riconoscimento del credito stesso che è individuata:
- nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30/06/2022 (da verificare sul cassetto fiscale);
- oppure, nella data di approvazione della compensazione da intendersi alternativamente come:
- data della maturazione;
- data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte dell’Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
- data di presentazione del modello
- le informazioni presenti nel portale del MISE da cui si accede al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages
/TrasparenzaAiuto.jspx). Una volta nella pagina principale occorre seguire pochi e semplici passi:
- indicare il codice fiscale della propria ditta nel campo “F. Beneficiario”;
- indicare la dicitura “TF Covid-19 – Sezione 3.1 …” nel campo “Regolamento/Comunicazione”;
- cliccare su “Effettua Ricerca” e inserire il codice captcha qualora richiesto;
- una volta apparsa la lista degli aiuti ricevuti scaricarla in
formato Excel cliccando sul tasto “Scarica Excel”;
- entrare nel dettaglio di ciascun singolo aiuto ricevuto tramite il tasto col simbolo della lente di ingrandimento e scaricare il relativo file in formato Excel cliccando sul tasto “Scarica Excel”;
- Verifica del rispetto dei limiti UE: una volta raccolta tutta la documentazione relativa agli aiuti di Stato goduti nel periodo 01/03/2020 – 30/06/2020, è fondamentale verificare che non siano stati superati i limiti stabiliti dalla Commissione UE che, lo ricordiamo, sono:
– € 800.000,00 dall’01/03/2020 al 27/01/2021;
– € 1.800.000,00 dal 28/01/2021 al 30/06/2022.
Si precisa, inoltre, che i gruppi di imprese, per il conteggio in questione, devono sommare tutti gli aiuti ricevuti come fossero un’impresa unica, secondo la definizione che ne dà l’art. 2, co. 2 del Regolamento UE n. 1407/2013.
“Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma,
lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.
Inoltre, in caso di operazioni straordinarie poste in essere nel corso del periodo di monitoraggio suddetto (fusioni, scissioni, acquisizioni societarie o d’azienda) ai fini della verifica del superamento dei massimali si dovrà tenere conto anche degli aiuti ricevuti dall’impresa acquisita, fusa o scissa.
N.B.(1) In caso di superamento dei suddetti limiti si prega di contattare urgentemente il consulente di riferimento, con preghiera di non procedere a ridosso della scadenza d’invio, viste le gravi conseguenze previste.
- Compilazione ed invio del modello: ultimati i controlli di cui al punto precedente, si può procedere alla compilazione dell’autodichiarazione seguendo le semplici istruzioni fornite sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
N.B.(2) Considerata la particolarità e la delicatezza della comunicazione in oggetto che, lo si ricorda, rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con risvolti di tipo penale in caso di certificazioni mendaci, si raccomanda la massima precisione negli adempimenti di cui sopra.
Lo Studio e i suoi consulenti restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti. Lo Studio