Circolare di Studio n. 38 del 10 Dicembre 2024

Nuova sanzione in caso di mancata uscita dei beni entro 90 giorni per le cessioni intra-UE

OGGETTO: Nuova sanzione in caso di mancata uscita dei beni entro 90 giorni per le cessioni intra-UE

Premessa

L’articolo 2 del D.Lgs. 87/2024 (c.d. “Decreto Sanzioni”) ha introdotto una nuova disposizione normativa che fissa il termine entro il quale effettuare le cessioni intracomunitarie di beni con trasporto/spedizione a cura del cessionario, pena l’applicazione di una sanzione commisurata al valore dell’imposta non indicata in fattura.

Novità 2024

Il nuovo articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 471/1997 prevede l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’IVA (non esposta in fattura) per chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità qualora i beni trasportati/spediti a cura del cessionario UE non siano pervenuti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna presso i locali del cedente IT.

La sanzione descritta, tuttavia, non si applica se nei 30 giorni successivi (ai 90 previsti dalla normativa di cui sopra) la fattura è regolarizzata mediante emissione di apposita nota di debito con IVA in base alla procedura già prevista per le cessioni all’esportazione indirette di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del D.P.R. 633/1972.

Operazioni triangolari comunitarie

Si precisa che tale previsione normativa risulta applicabile anche alle operazioni triangolari comunitarie, seppure unicamente nel caso in cui il soggetto IT opera in qualità di primo cedente, incaricando il cessionario UE del trasporto dei beni presso il cliente finale sempre UE.

ESEMPIO:

IT (primo cedente) vende a DE (promotore della triangolazione e operatore intermedio) e incarica lo stesso di eseguire il trasporto dall’Italia alla Francia presso FR (cliente finale).

Decorrenza

L’Agenzia delle Entrate – con la Risposta ad Interpello n. 236 del 29 novembre 2024 – ha chiarito che la nuova misura sanzionatoria non si applicherà retroattivamente, ma alle sole cessioni intracomunitarie effettuate dal 1° settembre 2024.

A tal proposito si ricorda che le vendite intracomunitarie di beni – ai fini della normativa IVA – si considerano effettuate all’atto dell’inizio del trasporto/spedizione al cessionario UE.

Implicazioni

La novità in oggetto comporterà per le imprese che effettuano vendite (Ex Works) a clienti comunitari l’adozione, nell’ambito della propria struttura amministrativa, di misure idonee a garantire il rispetto del suddetto termine, onde prevenire l’applicazione della sanzione pari al 50% dell’IVA non esposta in fattura.

In particolare, occorrerà eseguire un monitoraggio costante delle spedizioni e premurarsi di ricevere il CMR o, in alternativa, una dichiarazione da parte del cliente UE, attestante:

  • l’avvenuta consegna delle merci a destino;
  • data e luogo di arrivo dei beni;
  • quantità e natura degli stessi;
  • l’identificazione della persona che li ha ricevuti e che appone la

firma al CMR o alla dichiarazione sostitutiva.

Lo Studio e i suoi consulenti restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti. Lo Studio