Circolare di Studio n. 35 del 29 Novembre 2024

Nuova forma delle bollette doganali di esportazione – Trattamento Iva e Imposte Dirette

Alla cortese attenzione della Spettabile clientela

Circolare di Studio n. 35 del 29 Novembre 2024 Oggetto :

  • Nuova forma delle bollette doganali di esportazione
  • OMAGGI: trattamento Iva e Imposte Dirette

 Nuova forma delle bollette doganali di esportazione

A decorrere dal 2 dicembre 2024 le bollette doganali di esportazione e transito, finora cartacee, saranno sostituite da documenti in formato digitale, analogamente a quanto già avvenuto dal 2022 per le bollette doganali di importazione (vedasi nostra Circolare n. 19 del 9 giugno 2022).

Tale innovazione è la conseguenza della riforma complessiva delle Dogane europee in base alla quale tutti gli scambi di informazioni devono avvenire mediante procedimenti informatici.

Alla luce della modifica introdotta, gli operatori dovranno provvedere a scaricare il documento doganale direttamente dal portale dell’Agenzia delle Dogane. Considerata l’importanza della novità introdotta, si consiglia altresì di coordinarsi con il proprio spedizioniere al fine di disporre di tutti i documenti necessari alla “prova dell’esportazione”.

OMAGGI: trattamento Iva e Imposte Dirette

In relazione agli omaggi natalizi, nulla è cambiato rispetto a quanto già indicato nella ns. circolare n. 47 del 5 dicembre 2016 che per comodità riportiamo di seguito, con le dovute integrazioni.

  • OMAGGI NATALIZI A TERZI (CLIENTI, FORNITORI, ECC…) DIVERSI DAI DIPENDENTI EFFETTUATI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO ITALIANO

IVA – omaggi a terzi diversi dai dipendenti da parte di imprese e professionisti

Con la legge Finanziaria per il 2001, modificata dal Decreto Legislativo n. 175/2014 sulle semplificazioni fiscali, è stata introdotta un’eccezione alla indetraibilità dell’IVA assolta sulle spese di rappresentanza, prevedendo che quando la spesa di rappresentanza è costituita da beni di costo unitario non superiore ad Euro 50,00 l’IVA è detraibile.

Alla luce di quanto sopra, l’IVA assolta sull’acquisto di omaggi natalizi

destinati a soggetti diversi dai dipendenti è:

  • Indetraibile, se il costo del singolo bene (da intendersi come tale anche il cesto natalizio nel suo complesso) supera l’importo di Euro 50,00.
  • Detraibile, se il costo unitario è inferiore o uguale ad Euro 50,00, anche se l’acquisto riguarda alimenti o bevande. Il Ministero delle Finanze, a questo proposito, ha chiarito che la detraibilità spetta anche in relazione ad acquisti aventi ad oggetto alimenti o bevande, purché di importo inferiore o uguale ad € 50,00.

Ne consegue che all’atto dell’acquisto sarà in alcuni casi necessario includere l’IVA nel costo degli omaggi medesimi. Esempio 1:

omaggio (compresi alimenti o bevande) del costo di €    45,00 iva 22% (detraibile)                                                         €      9,90

Costo da rilevare in contabilità                                      € 45,00 (ossia costo al netto dell’IVA, in quanto detraibile)

Esempio 2:

omaggio (compresi alimenti o bevande) del costo di €   60,00 iva 22% (indetraibile)                                                      €  13,20

Costo da rilevare in contabilità                                      €    73,20

(ossia costo comprensivo dell’IVA, in quanto indetraibile)

IMPOSTE DIRETTE – omaggi a terzi diversi dai dipendenti da parte di imprese

Agli effetti delle Imposte dirette, la Legge Finanziaria per il 2008 ha stabilito che gli omaggi di beni (e non di servizi) sono deducibili integralmente (100%), se di costo fino ad Euro 50,00 (fino al 31/12/2007 tale limite era pari ad Euro 25,82). Al di sopra di tale importo, le spese di rappresentanza sono deducibili sulla base di percentuali per scaglioni applicate ai ricavi e proventi della gestione caratteristica1.1 Le spese di rappresentanza sono deducibili sulla base dei seguenti scaglioni:

  • 1,5% dei ricavi e proventi fino ad euro 10 milioni
  • 0,6% della parte dei ricavi e proventi che eccede euro 10 milioni e fino ad euro 50 milioni
  • 0,4% della parte dei ricavi e proventi che eccede euro 50 milioni

Resta comunque sempre ferma la necessità di provare l’inerenza della spesa; a tal fine sarà quanto meno necessario che l’impresa disponga di una “lista” dei destinatari degli omaggi (clienti ecc…).

IMPOSTE DIRETTE – omaggi a terzi diversi dai dipendenti da parte di professionisti

I soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti) che intendessero cedere gratuitamente beni in occasione delle festività natalizie sono pregati di contattare lo Studio per affrontare le relative problematiche, in quanto ai fini delle imposte dirette la deducibilità delle spese di rappresentanza è limitata all’1% dei compensi percepiti nell’esercizio.

  • OMAGGI NATALIZI AI DIPENDENTI, DA CHIUNQUE EROGATI (IMPRESE E PROFESSIONISTI)

 In ordine agli omaggi relativi ai dipendenti, torna utile rammentare che:

  • l’IVA sostenuta in fase acquisto è sempre indetraibile, e pertanto concorre alla formazione del costo (qualunque sia l’omaggio e quindi anche se si tratti di alimenti e bevande);
  • agli effetti delle Imposte dirette, l’omaggio sarà in ogni caso deducibile nella determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo in quanto la relativa spesa non costituisce spesa di rappresentanza, bensì spesa per prestazione di lavoro. Anche in questo caso, è necessario formare una lista che evidenzierà i dipendenti cui è stato attribuito l’omaggio natalizio.

REDDITO IN CAPO AL LAVORATORE DIPENDENTE

Si segnala che sono state modificate le regole della tassazione delle erogazioni liberali in capo al dipendente. Infatti:

  1. erogazioni liberali in denaro: costituiscono sempre reddito tassabile in capo al dipendente;
  2. erogazioni liberali in natura (beni e servizi) fino ad euro 1.000 (euro 2.000 per i dipendenti con figli a carico) annui pro-capite: non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
  3. erogazioni liberali in natura (beni e servizi) superiori ad euro 1.000 (euro 2.000 per i dipendenti con figli a carico) annui pro-capite: concorrono per l’intero importo alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Il datore di lavoro che si trovasse nei casi di cui ai punti 1 e 3 è pregato di segnalare tali situazioni al consulente del lavoro ai fini della conseguente tassazione in capo al dipendente.

  • OMAGGI A CLIENTI COMUNITARI

 Ai fini Iva, la cessione gratuita di beni (compresi gli omaggi natalizi) ad un soggetto Cee non costituisce una cessione intracomunitaria per carenza del requisito dell’onerosità del trasferimento; quindi, tale cessione non gode del regime di non imponibilità, non concorre alla formazione del plafond e non va segnalata nei modelli Intrastat.

Pertanto:

  • Beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa: l’Iva assolta o dovuta sull’acquisto risulta essere detraibile; la successiva cessione sarà da assoggettare ad Iva.
  • Beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa (spesa di rappresentanza): l’Iva assolta o dovuta sull’acquisto risulterà, a seconda dei casi, detraibile (fino a € 50,00) o indetraibile (oltre € 50,00) in relazione all’importo del singolo bene, analogamente a quanto già chiarito per gli omaggi natalizi effettuati all’interno del territorio italiano; la successiva cessione sarà in ogni caso esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.

Agli effetti delle imposte dirette, valgono le stesse considerazioni effettuate al paragrafo 1.

  • OMAGGI A CLIENTI EXTRACOMUNITARI

 Ai fini Iva, la cessione gratuita di beni (compresi gli omaggi natalizi) ad un soggetto Extracee è disciplinata in maniera differente a seconda che il bene ceduto rientri o meno nell’attività propria dell’impresa; anche in tal caso, analogamente al paragrafo 3, è necessario distinguere due situazioni:

  • Beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa: l’Iva assolta o dovuta sull’acquisto risulta essere detraibile; la cessione gratuita di tali beni ad un soggetto extracee (c.d. operazione “franco valuta”) è assimilata ad una vera e propria esportazione: non rileva infatti, ai fini della non imponibilità dell’operazione, il requisito dell’onerosità. Pertanto l’omaggio ad un cliente extracee dovrà essere fatturato applicando il regime di non imponibilità proprio delle cessioni all’esportazione a titolo oneroso, necessitando quindi anche della “prova” dell’avvenuta Si evidenzia, tuttavia, che le cessioni gratuite all’estero non concorrono alla formazione del plafond e non rilevano ai fini dell’attribuzione, in capo al cedente, dello status di esportatore abituale. Si consiglia, pertanto, ai fini dell’esatta compilazione della dichiarazione annuale Iva, di tenere in evidenza le eventuali cessioni gratuite effettuate nell’anno e fatturate a soggetti extracee.
  • Beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa (spesa di rappresentanza): l’Iva assolta o dovuta sull’acquisto risulterà, a seconda dei casi, detraibile (fino a € 50,00) o indetraibile (oltre € 50,00) in relazione all’importo del singolo bene, analogamente a quanto già chiarito per gli omaggi natalizi effettuati all’interno del territorio italiano; la successiva cessione sarà in ogni caso esclusa dal campo di applicazione dell’Iva. L’operazione andrà comunque documentata redigendo una fattura proforma ovvero un documento contabile su carta intestata o una lista valorizzata recante un valore ai soli fini doganali giacchè la merce non deve essere fatturata.

Agli effetti delle imposte dirette, valgono le stesse considerazioni effettuate al paragrafo 1.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.