Circolare di Studio n. 64 del 27 Luglio 2020

NOVITÀ INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “RILANCIO” IN LEGGE

PREMESSA:

È stata pubblicata il 18 luglio 2020, in Gazzetta Ufficiale, la legge n. 77/2020 di conversione del “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ed è entrata in vigore il 19 luglio 2020.
La presente Circolare tratterà esclusivamente le novità fiscali introdotte in sede di conversione del “Decreto Rilancio” in legge.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO SETTORI RICREATIVO E DELL’INTRATTENIMENTO (Art. 25-bis)

In sede di conversione in legge è stata introdotta una norma che riconosce contributi a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020, a favore delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie. I criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione saranno adottati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

 

PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO O DEBITO – COMPENSAZIONE COSTI (Art. 30-bis)

Con la conversione in legge è stato disposto l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate con carte di credito o di debito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. Un decreto del Il Ministro dell’Economia e delle finanze disciplinerà l’utilizzo del fondo in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito.

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO SETTORI TESSILE, MODA E ACCESSORI (Art. 38-bis)

In sede di conversione in legge è stata introdotta una norma che riconosce contributi a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020, a favore dell’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.
Le modalità di presentazione delle domande dei contributi, i criteri di selezione, le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

TAX CREDIT PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE A FIERE (Art. 46-bis)

Con la conversione in legge vengono stanziati ulteriori 30 milioni a favore del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 49 del decreto “Crescita”, per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza Covid-19.
Tali somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

 

RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO – TAX CREDIT (Art. 48-bis)

In sede di conversione in legge è stata introdotta una norma che riconosce un credito d’imposta alle imprese del settore tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria e degli accessori, al fine di contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino.
Il contributo spetta nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino 2020 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti al 2020.
Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel 2021.

 

ECOBONUS E SISMABONUS (Art. 119)

Per quanto riguarda l’Ecobonus e il Sisma bonus, si riporta una sintesi dell’impianto normativo di dette agevolazioni divenuto definitivo con la conversione in legge del D.L. RILANCIO. Per quanto riguarda le “normative operative” relative allo sconto in fattura e alla cessione del credito saranno emanati dei provvedimenti attuativi specifici; lo Studio provvederà ad integrare la presente circolare non appena verranno emanati i relativi decreti attuativi.

 

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA (ECOBONUS)

Il primo blocco di lavori agevolabili è quello che interessa l’efficienza energetica degli immobili.
In particolare, rientrano tra i lavori a cui applicare la detrazione del 110%: 

a) gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

b) gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente;

c) gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione a collettori solari. L’agevolazione è riconosciuta altresì, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione sopra citate, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Inoltre, è riconosciuta anche nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Se questi sono i lavori agevolabili, per il corretto calcolo della detrazione occorre tener conto dei limiti di spesa che variano a secondo della tipologia di intervento.

In particolare:

1) per gli interventi di cui alla lettera a) le spese sono ammesse entro questi limiti:
• 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
• 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
• 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

2) per gli interventi di cui alla lettera b), invece, si applicano i seguenti limiti di spesa:
• 20.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
• 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3) infine, per quel che concerne gli interventi di cui alla lettera c) la spesa massima è di 30.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (anche su spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).

 

ESTENSIONE DELLE SPESE DETRAIBILI CON IL SUPERBOUS 110%

La norma afferma che è possibile applicare la detrazione del 110% anche a tutti gli interventi che, normalmente, godono delle detrazioni per l’efficienza energetica (giusto per intenderci, della detrazione del 65% o, in alcuni casi del 50%) purché siano eseguiti insieme ad uno dei tre tipi di lavori di cui si è detto sopra.
Esempio: se si esegue uno dei lavori che rientrano “naturalmente” nella detrazione del 110%, anche ulteriori lavori di efficienza energetica che, se fatti autonomamente sarebbero esclusi (si pensi, ad esempio, alla sostituzione di infissi con tipologie a risparmio energetico), vengono attratti alla medesima percentuale di super detrazione.

 

 

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL 110%

Resta comunque fermo che gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente ad altri interventi agevolabili (nello specifico, impianti solari fotovoltaici), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Inoltre, la norma chiarisce che, nel rispetto dei prescritti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti sopra stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione

 

 

SISMABONUS

Il secondo gruppo di interventi ammessi al superbonus è costituito dai lavori di contenimento e prevenzione del rischio sismico, il c.d. “Sismabonus” di cui all’art. 16 del D.L. n. 63/2013.
La norma, nello specifico, ammette alla detrazione del 110%:
• gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione (art. 16, comma 1-bis);
• gli interventi con una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 70%) o due classi di rischi (vecchia detrazione dell’80%) (art. 16, comma 1-quater);
• gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, con passaggio ad una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 75%) o due classi di rischi (vecchia detrazione dell’85%) per un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio (art. 16, comma 1-quinquies);
• gli interventi di cui ai punti precedenti fruibili dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti (art. 16, comma 1-septies);
• gli interventi volti alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO

 

La detrazione del 110% si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione:
• di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
• contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Questo tipo di interventi non godono di una agevolazione autonoma in quanto, affinché possa essere applicato il super bonus del 110%, è richiesto che l’installazione dei suddetti impianti avvenga congiuntamente ad uno degli interventi di ecobonus o sismabonus di cui si è detto sopra. Pertanto, si tratta di installazioni effettuate all’interno di lavori di più ampia portata. Inoltre, la super detrazione spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi.

Sono previsti anche ulteriori limiti e precisamente:
• non è possibile cumularla con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura;
• è richiesta la cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero (novità introdotta con l’emendamento) non condivisa per l’autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Se si tratta di interventi di «ristrutturazione edilizia», «nuova costruzione» o «ristrutturazione urbanistica» (art. 3, lett. d, e, f, D.P.R. n. 380/2001) il limite di spesa per gli impianti fotovoltaici è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

 

 

OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE

Resta possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in 5 anni, alternativamente:

a. per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

b. per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ora l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Tuttavia, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

 

Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Un ultimo accenno va fatto ad una serie di dichiarazioni che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha rilasciato durante una audizione parlamentare il 22 luglio 2020.
Nello specifico, anticipando la prossima pubblicazione dei provvedimenti con le istruzioni per inviare la comunicazione accompagnati da una circolare esplicativa, oltre ad alcune anticipazioni riguardo agli obblighi di rilascio del visto di conformità (secondo l’Agenzia il visto, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai Caf, sarà comunque necessario per beneficiare della detrazione del 110%), nell’audizione è stato confermato che, se vengono realizzati più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito del rispettivo limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.