
Circolare di Studio n. 72 del 28 Ottobre 2020
NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE ESATTORIALE
PREMESSA
Il Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”. Di seguito vengono riepilogate le misure già introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria (D. L. n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”, D. L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio” e D. L. n. 104/2020 “Decreto Agosto”), aggiornate con i nuovi termini definiti nel D. L. n. 129/2020.
PAGAMENTO CARTELLE, AVVISI DI ADDEBITO E ACCERTAMENTO
È stato differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione dei versamenti si applica anche agli accertamenti esecutivi doganali, alle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali e agli accertamenti esecutivi degli enti locali. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.
RATEIZZAZIONI
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal D. L. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI NOTIFICA E PIGNORAMENTI
È sospesa fino al 31 dicembre 2020 l’attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Con riferimento ai carichi affidati all’Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione, sono prorogati di 12 mesi:
a) il termine per la perdita del diritto di discarico;
b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Inoltre, relativamente ai termini di decadenza e prescrizione degli atti in scadenza nell’anno 2020, è prorogata di 2 anni la possibilità di notificare le cartelle di pagamento degli atti non ancora notificati i cui termini di decadenza scadrebbero altrimenti a fine anno.
ATTENZIONE
Il D.L. n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”.
Resta pertanto confermato il termine “ultimo” entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.
Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020.
enti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.