
CIRCOLARE DI STUDIO N. 51 DEL 9 DICEMBRE 2019
NOVITÀ DICHIARAZIONI D’INTENTO
Per effetto dell’art. 12-septies del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 58/2019 sono state introdotte a partire dal 1 gennaio 2020 alcune rilevanti novità in materia di dichiarazioni di intento che riguarderanno:
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la soppressione dell’obbligo di consegna della dichiarazione di intento al fornitore / Dogana;
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la soppressione dell’obbligo di numerazione, annotazione in apposito registro nonché di conservazione delle dichiarazioni di intento ricevute ed emesse;
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l’aggravio del regime sanzionatorio a carico del soggetto cedente/prestatore.
Si segnala che ad oggi non è ancora stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate che era atteso entro 60 giorni dall’emanazione della novella normativa.
Gli esportatori abituali (ovvero i soggetti che, nel corso dell’anno solare precedente, hanno effettuato esportazioni e/o cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari totale) che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’Iva, sono tenuti ad emettere la dichiarazione di intento.
Una volta emessa la dichiarazione di intento, l’esportatore abituale deve:
- trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, cui seguirà il successivo rilascio della ricevuta telematica contenente il protocollo di ricezione;
- verificare l’importo complessivamente fatturatogli senza IVA, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione di intento.
Se l’esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, intende acquistare senza IVA per un importo superiore a quello riportato nella dichiarazione, deve produrre una nuova dichiarazione, indicando unicamente l’ulteriore ammontare rispetto a quello precedentemente riportato.
NOVITA’ DEGLI OBBLIGHI DELL’ESPORTATORE ABITUALE
L’esportatore abituale non è più tenuto a:
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consegnare o spedire, prima dell’effettuazione dell’operazione, la dichiarazione al fornitore / prestatore, ovvero alla Dogana, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate (così come era previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 746/83).
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E’ prevista la creazione di una banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea della dichiarazione d’9ntento e della ricevuta di presentazione
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numerare, annotare e registrare, entro i successivi 15 giorni, gli estremi delle dichiarazioni di intento emesse.
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Il fornitore dell’esportatore abituale è tenuto a:
- riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate da parte del cliente esportatore abituale, tramite verifica online al seguente indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica oppure consultando le informazioni contenute all’interno del proprio Cassetto Fiscale nell’area “Comunicazioni”;
- indicare nella fattura di vendita emessa:
- gli estremi del protocollo di ricezione delle dichiarazioni d’intento ricevute e
- riportare anche il titolo di inapplicabilità dell’imposta (Non imponibile art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72)
Si ricorda che per applicare la non imponibilità IVA alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi, è necessario che la dichiarazione d’intento riporti
una data anteriore rispetto a quella di effettuazione dell’operazione che, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/72, si considera avvenuta per la cessione di beni con la loro consegna / spedizione, mentre la prestazione di servizi si nel momento del pagamento del corrispettivo.
Esempi:
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In ipotesi di consegna beni con DDT del 10/1/2020, affinché possa essere emessa fattura Non imponibile art. 8 lett. c), la dichiarazione d’intento deve essere stata trasmessa dal cliente (Esportatore abituale) all’agenzia entrate non dopo il 9/1/2020;
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In ipotesi di ricezione pagamento su prestazione di servizi o acconto su consegna ancora da effettuare in data 10/1/2020 , affinché possa essere emessa fattura Non imponibile art. 8 lett. c), la
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dichiarazione d’intento deve essere stata trasmessa dal cliente
(Esportatore abituale) all’agenzia entrate non dopo il 9/1/2020;
Ciò comporterà che per ovvi motivi di relazioni commerciali, oltre che per l’adozione di una consona procedura amministrativa, il cedente dovrà effettuare gli opportuni controlli onde verificare la presenza di dichiarazione d’intento emessa nei suoi confronti.
ATTENZIONE: Alla luce di quanto sopra, seppure non più obbligato per espressa previsione di legge, lo Studio consiglia l’esportatore abituale di continuare ad inviare al fornitore il modello trasmesso all’Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta di presentazione.
Qualora sia stato compilato il campo 2 del modello, ossia sia stato indicato un importo delle operazioni da fatturare fino a concorrenza di €, il fornitore, soggetto destinatario della dichiarazione di intento, ha l’onere di verificare che l’importo complessivamente fatturato senza IVA non ecceda mai quanto indicato nella dichiarazione stessa.
Si ritiene che già le case di software di contabilità abbiano già previsto un automatismo di controllo del plafond, antecedente l’emissione della fattura, in modo da non superare l’importo indicato nella dichiarazione di intento del cliente. Qualora così non fosse si consiglia di contattarle onde provvedere.
NOVITA’ DEGLI OBBLIGHI DEL FORNITORE DELL’ESPORTATORE ABITUALE
Il fornitore dell’esportatore abituale non è più tenuto a:
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numerare, conservare e annotare entro 15 giorni gli estremi delle dichiarazioni di intento ricevute in apposito registro;
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riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale (quadro VI).
NOVITA AL REGIME SANZIONATORIO
Sono state introdotte modifiche anche al regime sanzionatorio delle violazioni in materia di dichiarazioni di intento (art. 7 del D. Lgs. 471/1997), reintroducendo la sanzione amministrativa proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta per ogni fattispecie di violazione
Ravvedimento operoso: Se l’esportatore riscontra di aver superato il plafond disponibile, può regolarizzare la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso, versando una sanzione ridotta, oltre l’imposta e gli interessi.