Circolare di Studio n. 50 del 28 Maggio 2020

NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE “RILANCIO”

PREMESSA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, con applicazione immediata, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, noto anche come “Decreto Rilancio”, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

La presente Circolare tratterà le misure ritenute maggiormente significative a sostegno delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie.

 “SCONTO” IRAP

È previsto dall’art. 24 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) che le imprese e i professionisti che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 250 milioni di euro sono esonerati dal saldo IRAP per il periodo 2019 (periodo 2019/2020 per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare) e dal primo acconto per l’esercizio successivo (2020).
Il beneficio è costituito da una riduzione dell’imposta IRAP a titolo definitivo per gli esercizi 2019 e 2020. La disposizione è stata infatti riformulata e ha chiarito che l’acconto 2020 è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta, mentre rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
L’agevolazione si applica con riferimento al primo acconto nella misura del:

– 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
– 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei ISA.

Sono escluse dal beneficio le pubbliche amministrazioni, le banche, gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione.
Sempre con riguardo agli acconti d’imposta (non solo IRAP, ma anche IRES) relativi al periodo in corso si ricorda che il D.L. n. 23/2020 (“decreto liquidità” non ancora convertito in legge) favorisce l’utilizzo del metodo previsionale, statuendo che il versamento è considerato congruo se pari almeno all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base delle aliquote calcolate in via definitiva per l’anno d’imposta 2020.

 

PER PMI E AUTONOMI DANNEGGIATI DAL COVID-19 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’art. 25 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. Non possono usufruire del contributo:

− i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;

− gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;

− gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR;

− i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dall’art. 27 (iscritti alla gestione separata), dall’art. 38 (lavoratori dello spettacolo) del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;

− i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private (es. commercialisti, avvocati, architetti, ingegneri, ecc.) di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Il contributo è riconosciuto a due condizioni:

1) il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi o di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro;

2) il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (quindi riduzione di oltre un terzo).

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell’agevolazione:

IMPORTO DEI RICAVI/COMPENSI ANNUI 2019                MISURA DEL CONTRIBUTO
Non superiore a 400.000 euro                                             20%
Da 400.000 euro a 999.999 euro                                         15%
Da 1.000.000 di euro a 4.999.999 euro                               10%

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. Per i soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui sopra, è riconosciuto un contributo minimo di: • 1.000 euro per le persone fisiche; • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La domanda dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate (anche attraverso intermediario abilitato), entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica di presentazione della stessa, per la quale vi informeremo tempestivamente.

 

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PMI

L’art. 26 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) introduce delle misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle Pmi. Per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito d’imposta pari al 20%. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro ed inoltre è previsto l’obbligo di detenere la partecipazione e di non distribuire riserve fino al 31 dicembre 2023.

A tal fine si deve trattare di società in possesso di determinati requisiti prescritti dalla norma, tra i quali:

1) ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), Tuir, relativi al periodo di imposta 2019, superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;

2) riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%;

3) aver eseguito entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato non inferiore ad euro 250.000 a determinate condizioni.

Per la società beneficiaria del conferimento è previsto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, AFFITTO D’AZIENDA E CESSIONE DEL CREDITO

All’art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è disciplinato il credito d’imposta per le locazioni ad uso non abitativo. In particolare, la norma prevede che alle imprese e ai professionisti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati all’attività, relativamente alla parte commisurata ai mesi di marzo aprile e maggio (e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno) effettivamente pagata nel corso dell’anno 2020; la fruizione del credito spetta ai soggetti che hanno subito, mese per mese, una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il credito d’imposta spetta, a prescindere dal volume d’affari registrato nel periodo precedente, alle strutture alberghiere e agrituristiche e spetta altresì agli enti non commerciali, agli ETS e agli enti religiosi riconosciuti anche per i canoni relativi agli immobili utilizzati nell’attività istituzionale. Alle medesime condizioni spetta un credito d’imposta pari al 30% dei canoni di affitto d’azienda o relativi ad altri contratti complessi che abbiano al loro interno la disponibilità di un immobile non abitativo.

Il credito d’imposta, non cumulabile con quello previsto per il mese di marzo dal DL n. 18/2020, può essere utilizzato direttamente dal locatario, ceduto al locatore a fronte di uno sconto sul canone ovvero ceduto ad altri soggetti (ad es. banche) ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento ovvero in compensazione in F24 successivamente al pagamento del relativo canone. Esso inoltre non concorre alla produzione del reddito o della base imponibile IRAP. Le modalità di utilizzo saranno precisate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate. Rispetto alla versione prevista dal decreto “Cura Italia”, il credito d’imposta per i canoni di locazione interessa una platea di soggetti molto più ampia. Non è cumulabile per quei soggetti che hanno già usufruito per il mese di marzo con riferimento ai canoni di locazione per immobili di categoria catastale C/1.

 

PROROGA DEI TERMINI SUPERAMMORTAMENTO

L’art. 50 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile effettuare la consegna del bene strumentale nuovo sul quale sarà applicata la maggiorazione.

INDENNITÀ A PROFESSIONISTI CON CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE

L’art. 78 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto che ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, i soggetti beneficiari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere: • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; • titolari di pensione. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito della propria cassa di previdenza.

VALIDITÀ DEGLI ATTI DELLA P.A.

L’art. 81 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione del documento unico di regolarità contributiva, che conserva validità sino al 15 giugno 2020. La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L’art. 84 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha introdotto nuove indennità̀ per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

• Il bonus pari a 600 euro erogato per il mese di marzo di cui all’art. 27 (gestione separata), 28 (AGO: artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e 29 (lavoratori stagionali) del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), convertito in legge n. 27/2020, è esteso anche per il mese di aprile 2020.

• Per il mese di maggio, invece, è prevista un’indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti, se titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma solo se hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Tale riduzione viene verificata secondo il principio di cassa, quale differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato nell’esercizio della propria attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Deve essere presentata all’Inps la domanda, nella quale si autocertifica il possesso dei requisiti richiesti; l’Inps comunica la richiesta all’Agenzia delle Entrate che, dopo aver effettuato i debiti riscontri, né comunica l’esito all’Inps.

• Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.

• Inoltre è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi privi di partita Iva che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro involontariamente, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.

• Sono poi previste indennità anche per i lavoratori stagionali del turismo.

INDENNITÀ AI LAVORATORI SPORTIVI

All’art. 98 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è disciplinata l’indennità per i lavoratori sportivi. In particolare, è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio un’indennità di 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il soggetto erogatore è Sport e Salute S.p.A.

ECOBONUS E SISMABONUS, AUMENTA LA PERCENTUALE DI DETRAZIONE

L’art. 119 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto l’incremento al 110% della detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate annuali di pari importo.

La medesima detrazione, fino ad un massimo di 48.000 euro, è prevista per interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati (efficienza energetica e sisma bonus). Le agevolazioni sopra indicate si applicano agli interventi effettuati da:

• persone fisiche, non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

• condomini;

• Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;

• cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La normativa è corposa e necessita della consulenza anche di tecnici specializzati per l’individuazione dei lavori che beneficiano delle agevolazioni e per il rilascio delle certificazioni necessarie.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L’art. 120 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti, riconosce ai soggetti esercenti attività̀ d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (tipo bar e ristoranti) e agli Enti del terzo settore, un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (ad esempio, rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza, ecc.)

Il credito d’imposta è:

• cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;

• utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;

• cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Seguirà Decreto ministeriale con le istruzioni applicative.

DETRAZIONI FISCALI – TRASFORMAZIONE IN CREDITI D’IMPOSTA – SCONTO IN FATTURA

Ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione):

− ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta;

− trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche).

Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi:

1. recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del Tuir;

2. efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90;

3. adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 63/2013;

4. recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna;

5. installazione di impianti solari fotovoltaici;

6. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

CESSIONE CREDITI D’IMPOSTA “ANTI-COVID 19”

L’art. 122 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede che fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, potranno optare– in luogo dell’utilizzo diretto – alla loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari). I crediti interessati sono:

– credito d’imposta per botteghe e negozi;

– credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitti d’azienda;

– credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

– credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.

L’attuazione della misura è demandata all’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONE DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede, all’art. 124, uno sgravio dell’IVA applicata su disinfettanti, alcune attrezzature mediche e dispositivi di protezione dal contagio da Covid-19 (tra cui le mascherine). In particolare, introduce l’esenzione da IVA, fino al 31 dicembre 2020, per le operazioni di cessione di tali beni. Inoltre, viene riconosciuto, in deroga alla disciplina generale, il diritto alla detrazione, versata a monte, dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. Al termine del periodo di esenzione il decreto prevede l’applicazione di un’aliquota IVA pari al 5%.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L’art. 125 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede il riconoscimento di un credito d’imposta del 60% (fino all’importo massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario) sulle spese, sostenute entro il 31 dicembre 2020, relative a:

• sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;

• acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;

• acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

• acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;

• acquisto di dispositivi atti a garantire la sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Possono usufruirne gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi riconosciuti. L’attuazione della misura è demandata all’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DISCIPLINATA DAL D.L. RILANCIO

A seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria il Decreto Rilancio, agli artt. 126 e 127, si stabilisce che i versamenti che, per effetto del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità), erano stati sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, potranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo. I versamenti sono relativi a:

– RITENUTE ALLA FONTE di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n.600/1973 (ossia le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati) nonché relative addizionali regionali e comunali che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

– IVA;

– CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI e PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.

Si tratta di quei versamenti che erano stati precedentemente individuati e in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile scorso, con ripresa dei pagamenti entro il 31 maggio 2020, appartenenti alle filiere maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento, nonché delle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro. A questi si aggiungono quei soggetti che per effetto del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi scadenti ad aprile e maggio, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020. Si tratta in particolare dei contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 33 % e dei soggetti con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 %.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Per le persone fisiche e le società semplici, l’art. 137 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha esteso la possibilità di procedere alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti al 1° luglio 2020. In tal caso l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell’11%:

– per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del Tuir, e per le partecipazioni non qualificate;

– per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Imposta sostitutiva

Può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Perizia

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

PROROGHE DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede diverse proroghe in materia di corrispettivi telematici.

In primo luogo, l’art. 140 prevede la proroga al 1° gennaio 2021 della moratoria sulle sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Potranno usufruirne gli operatori che non saranno in grado di dotarsi, entro il 1° luglio 2020, di un registratore telematico oppure che non potranno utilizzare la specifica procedura web dell’Agenzia Entrate. Tali soggetti dovranno comunque emettere gli scontrini o le ricevute fiscali, registrando i corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. Lo stesso articolo prevede inoltre la proroga – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria. Con l’art. 141 viene inoltre rinviata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della “lotteria degli scontrini”, originariamente fissata per il 1° luglio 2020, che prevede la possibilità per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa o professione di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, attraverso l’emissione di “biglietti” virtuali al momento dell’acquisto presso l’esercente.

DOCUMENTI IVA PRECOMPILATI – RINVIO

L’art. 142 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021, l’avvio sperimentale del processo di predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

RIMESSIONE IN TERMINI DEGLI “AVVISI BONARI”

L’art. 144 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto in commento (18 maggio 2020), anche per le rateizzazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante la comunicazione degli esiti della liquidazione automatica dei redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto stesso (19 maggio 2020) e il 31 maggio 2020. I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo entro il 16 di ogni mese a decorrere dal 16 settembre 2020.

INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE F24


L’art. 147 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) dispone che a decorrere dal 2020 il limite è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro.

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L’art. 154 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) attraverso alcune modifiche all’art. 68 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), dispone:

• il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;

• che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decade dalle rateazioni accordate in caso di mancato pagamento di 10 rate (e non più 5), anche non consecutive;

• che il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica tuttavia la “tolleranza” di 5 giorni in caso di tardivo versamento;

• l’eliminazione della preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate dei carichi affidati all’Agente della Riscossione per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

ACCERTAMENTI TRIBUTARI – SOSPENSIONI

L’art. 157 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione, di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 sono emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Controlli formali e avvisi bonari Dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non si procede inoltre agli invii:

− delle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (controlli formali e automatizzati);

− delle comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

− degli inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

− degli atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98;

− degli atti di accertamento delle tasse automobilistiche, limitatamente alle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;

− degli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all’art. 21, Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641; elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020.

Cartelle di pagamento

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno relativamente:

− alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72;

− alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir;

− alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73.

Interessi

Relativamente agli atti di cui sopra, notificati nel 2021, non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE RELATIVE A VACANZE SUL TERRITORIO NAZIONALE

L’art. 176 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede il riconoscimento di un credito per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive.

Possono usufruire del beneficio I nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000.

L’agevolazione vale per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare, nelle seguenti misure:

• 500 euro per ogni nucleo familiare, formato almeno da 3 persone;

• 300 euro se il nucleo familiare è composto da 2 persone;

• 150 euro se il nucleo familiare è composto da 1 sola persona.

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Per il cliente il credito sarà fruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Il fornitore, a sua volta, maturerà un credito d’imposta che potrà utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

ESENZIONE IMU PER IL SETTORE TURISTICO

L’art. 177 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede l’esenzione dalla prima rata IMU, in scadenza al 16 giugno 2020, per gli immobili:

• adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

• rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività.

TAVOLI ALL’APERTO: ESENZIONE PER BAR E RISTORANTI DALLA TASSA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

L’art. 181 Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), al fine di permettere la riapertura delle attività relative agli esercizi pubblici concede alle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico, di non pagare, fino al 31 ottobre 2020 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di permettere l’utilizzo o un ampliamento dell’utilizzo delle superfici di suolo pubblico, con domanda semplificata, con allegata la sola planimetria ed esente da bollo. Possono usufruire del beneficio le imprese di pubblico esercizio, come indicate nell’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico. L’esclusione dal presupposto per il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è prevista per il periodo intercorrente tra la data di riapertura delle attività e il 31 ottobre 2020.

TAX CREDIT PUBBLICITÀ

L’art. 186 Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) rafforza ulteriormente il regime straordinario del credito d’imposta per investimenti pubblicitari previsto per il 2020 dal D.L. 18/2020. Limitatamente al 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, nel tetto massimo di spesa di 60 milioni di euro. L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, e non, quindi, sui soli investimenti incrementali. Si ricorda che l’agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica per l’accesso al credito deve essere presentata dal 01/09/2020 al 30/09/2020.

CONTRIBUTO PER BICI E MONOPATTINO

L’art. 229 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede uno stanziamento di 120 milioni di euro per il 2020 per l’acquisto di bici, anche a pedalata assistita e di altri mezzi di mobilità sostenibile, alternativa al trasporto pubblico. Possono usufruire del contributo i residenti maggiorenni nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che acquistano mezzi di trasporto individuali alternativi al trasporto pubblico (per ridurre i rischi di contagio per l’utilizzo dei mezzi pubblici). Inoltre, la precedente previsione normativa vincolava il diritto al beneficio alla rottamazione, entro il 31 dicembre 2021, di autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. 

Il nuovo Decreto, per il solo periodo 2020, non vincola il beneficio alla rottamazione di pregresso bene. Gli acquisti devono essere effettuati dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020. Sono agevolabili gli acquisti di bici, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, monopattini elettrici ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. È previsto un “buono mobilità” del 60 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 500 euro. Il buono è concesso ai maggiorenni e può essere richiesto una sola volta.