Circolare di Studio n. 69 del 29.09.2020

MODIFICHE AL TRACCIATO XML DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28.02.2020 n. 99922, e 166579 del 20.04.2020, sono state approvate le nuove specifiche tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche che prevedono la modifica di alcuni codici del tracciato XML.
Tali modifiche operano in via facoltativa, dal 1° Ottobre 2020, ma diverranno obbligatorie dal 1° Gennaio 2021.

COSA CAMBIA

Le modifiche più rilevanti riguardano i campi “Tipo Documento” della fattura ordinaria e “Natura IVA”, che risultano essere più dettagliati.

Codici “Tipo Documento” (in grassetto i nuovi codici)

TD01 Fattura

TD02 acconto/anticipo su fattura

TD03 acconto/anticipo su parcella

TD04 nota di credito

TD05 nota di debito

TD06 Parcella

TD16 integrazione fattura reverse charge interno

TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

TD21 autofattura per splafonamento

TD22 estrazione beni da Deposito IVA

TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)

TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Con le nuove codifiche, i contribuenti avranno la facoltà di inviare al SDI i documenti di integrazione ovvero le autofatture predisposte e registrate per contabilizzare le operazioni transfrontaliere relative a:

– acquisto di servizi dall’estero (codice TD17);
– acquisto di beni intracomunitari (codice TD18);
– acquisto di beni ex. art. 17c.2 (codice TD19).

In tal caso, sarà possibile evitare di trasmettere l’esterometro per le relative fatture passive estere, sia UE che extra UE.

Codici “Natura IVA” (in grassetto i nuovi codici)
NB si rammenta che i codici “Natura IVA” sono utilizzati per definire meglio le cause per le quali si procede a non addebitare l’IVA.

N1 escluse ex art. 15

N2 non soggette

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72

N2.2 non soggette – altri casi

N3 non imponibili

N3.1 non imponibili – esportazioni

N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie

N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento

N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4 Esenti

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico

N6.9 inversione contabile – altri casi

N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

 

Ulteriori modifiche

– il campo “Importo Bollo” diventa opzionale; pertanto la mancata indicazione dell’importo del bollo non sarà più un errore bloccante che comporta lo scarto della fattura elettronica; andrà comunque sempre valorizzato il campo “Bollo Virtuale” (se dovuto);

– è ampliata la codifica del campo “Tipo Ritenuta” (in giallo i nuovi codici):

  •  RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

DECORRENZA

Come già evidenziato, le modifiche sopra indicate saranno facoltativamente applicabili dal 1° Ottobre 2020, ma diverranno obbligatorie dal 1° Gennaio 2021.
Da tale data pertanto, eventuali fatture emesse con codici non più corretti in base alle nuove specifiche tecniche, saranno soggette a sanzione.
Si invita la Spettabile Clientela a contattare per tempo le proprie case di software al fine di verificare quando e con quali modalità i programmi utilizzati per la fatturazione elettronica saranno implementati con le nuove codifiche.
Lo Studio