Circolare di Studio n. 69 del 29.09.2020
MODIFICHE AL TRACCIATO XML DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28.02.2020 n. 99922, e 166579 del 20.04.2020, sono state approvate le nuove specifiche tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche che prevedono la modifica di alcuni codici del tracciato XML.
Tali modifiche operano in via facoltativa, dal 1° Ottobre 2020, ma diverranno obbligatorie dal 1° Gennaio 2021.
COSA CAMBIA
Le modifiche più rilevanti riguardano i campi “Tipo Documento” della fattura ordinaria e “Natura IVA”, che risultano essere più dettagliati.
Codici “Tipo Documento” (in grassetto i nuovi codici)
TD01 Fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella
TD04 nota di credito
TD05 nota di debito
TD06 Parcella
TD16 integrazione fattura reverse charge interno
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 autofattura per splafonamento
TD22 estrazione beni da Deposito IVA
TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Con le nuove codifiche, i contribuenti avranno la facoltà di inviare al SDI i documenti di integrazione ovvero le autofatture predisposte e registrate per contabilizzare le operazioni transfrontaliere relative a:
– acquisto di servizi dall’estero (codice TD17);
– acquisto di beni intracomunitari (codice TD18);
– acquisto di beni ex. art. 17c.2 (codice TD19).
In tal caso, sarà possibile evitare di trasmettere l’esterometro per le relative fatture passive estere, sia UE che extra UE.
Codici “Natura IVA” (in grassetto i nuovi codici)
NB si rammenta che i codici “Natura IVA” sono utilizzati per definire meglio le cause per le quali si procede a non addebitare l’IVA.
N1 escluse ex art. 15
N2 non soggette
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2 non soggette – altri casi
N3 non imponibili
N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 Esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)
Ulteriori modifiche
– il campo “Importo Bollo” diventa opzionale; pertanto la mancata indicazione dell’importo del bollo non sarà più un errore bloccante che comporta lo scarto della fattura elettronica; andrà comunque sempre valorizzato il campo “Bollo Virtuale” (se dovuto);
– è ampliata la codifica del campo “Tipo Ritenuta” (in giallo i nuovi codici):
- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche
- RT03 Contributo INPS
- RT04 Contributo ENASARCO
- RT05 Contributo ENPAM
- RT06 Altro contributo previdenziale
DECORRENZA
Come già evidenziato, le modifiche sopra indicate saranno facoltativamente applicabili dal 1° Ottobre 2020, ma diverranno obbligatorie dal 1° Gennaio 2021.
Da tale data pertanto, eventuali fatture emesse con codici non più corretti in base alle nuove specifiche tecniche, saranno soggette a sanzione.
Si invita la Spettabile Clientela a contattare per tempo le proprie case di software al fine di verificare quando e con quali modalità i programmi utilizzati per la fatturazione elettronica saranno implementati con le nuove codifiche.
Lo Studio