
Circolare di Studio n. 86 del 21 Dicembre 2020
MODIFICHE AL TRACCIATO XML DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Si rammenta che dal 01.01.2021 diverrà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato XML per l’emissione delle fatture elettroniche contenuto nelle specifiche tecniche approvate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28.02.2020 e 166579 del 20.04.2020.
Per un maggior dettaglio, si rinvia alla Circolare di Studio n. 69 del 29.09.2020.
In caso il programma di fatturazione elettronica non sia stato ancora aggiornato, si invita a contattare con urgenza la propria casa di software.
Si rammenta che l’errata compilazione della fattura elettronica comporta il pagamento delle sanzioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. 471/97, calcolate come di seguito:
1. se la violazione ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500,00 euro;
2. se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, sanzione in misura fissa da euro 250,00 a euro 2.000,00;
3. in caso di fattura nella quale non è indicata IVA (esente/non imponibile/fuori campo/etc.), tra il 5% e il 10% dei corrispettivi indicati in fattura, con un minimo di 500,00 euro;
4. in caso di fattura nella quale non è indicata IVA (esente/non imponibile/fuori campo/etc.), e la violazione non rileva ai fini reddituali, sanzione in misura fissa da euro 250,00 a euro 2.000,00.
Il secondo caso (sanzione in misura fissa) è applicabile solo se la fattura è stata inviata al SdI entro il termine di liquidazione dell’IVA.
Se invece la fattura è stata inviata tardivamente dopo il termine di liquidazione IVA (sebbene con pagamento della maggior imposta con ravvedimento operoso), si rientra nella prima casistica posto che, alla scadenza del pagamento dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate non era in grado di determinare correttamente l’ammontare dovuto.
Le sanzioni previste possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso, che prevede la riduzione delle stesse a:
• 1/9 se l’errore è sanato entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
• 1/8 se l’errore è sanato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
• 1/7 se l’errore è sanato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
• 1/6 se l’errore è sanato oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Si allega alla presente la nuova guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione delle fatture elettroniche.
Lo Studio