
Circolare di Studio n. 27 del 26 Marzo 2020
MODIFICHE AL D.P.C.M. 22 MARZO 2020: CAMBIA L’ELENCO DEI SETTORI CHE PROSEGUONO L’ATTIVITA’
Premessa:
A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e le sigle sindacali nazionali, è stato pubblicato il nuovo elenco delle attività considerate “essenziali” che ha apportato importanti modifiche all’allegato 1 del Decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 (oggetto di Circolare di Studio nr.23 del 22/03/2020).
Il tutto è stato chiarito con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020.
COSA E’ STATO MODIFICATO:
L’elenco dei codici di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 viene sostituito da un nuovo elenco Allegato alla presente circolare.
ULTERIORI PRECISAZIONI:
Alcune attività autorizzate e presenti nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal Decreto MISE del 25 marzo 2020, sono soggette ad ulteriori precisazioni:
- Le “Attività delle agenzie di lavoro interinali” (Codice Ateco 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 (ossia il lavoro interinale è consentito, ma solo laddove il lavoratore venga somministrato ad un’azienda autorizzata alla prosecuzione dell’attività);
- Le “Attività dei call center” (Codice Ateco 82.20.00) sono consentite limitatamente all’attività di “call center in entrata, che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 (ossia l’attività di call center è consentita solo laddove venga espletata in relazione all’attività di un’attività autorizzata alla prosecuzione della stessa);
- Le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (Codice Ateco 82.99.99) sono consentite esclusivamente per la consegna a domicilio di prodotti.
ENTRATA IN VIGORE:
Le disposizioni del Decreto MISE 25 marzo 2020 producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
Nuovo Allegato attività “essenziali”
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.