Circolare di Studio n. 4 del 16 Gennaio 2023

Modello intrastat per anno 2023

OGGETTO:

  • Modello intrastat per anno 2023 – conferma disciplina

Precedente

  • Nuova nomenclatura combinata dal 2023
  • Triangolari comunitarie – indicazione obbligatoria in fattura

MODELLO    INTRASTAT    PER    ANNO    2023    –    CONFERMA   DISCIPLINA PRECEDENTE

La disciplina relativa ai modelli Intrastat per l’anno 2023 non ha subìto modifiche rispetto a quella dell’anno 2022.

Per comodità si riporta di seguito una sintesi delle scadenze cui sono tenuti gli operatori, rimandando, per la compilazione dei modelli, alla consultazione delle istruzioni allegate agli stessi.

I modelli Intrastat

I modelli Intrastat sono di due tipi:

  • Modello Intra-1, relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e ai servizi resi
  • Modello Intra-2, relativo agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti

Termini di presentazione degli elenchi

I modelli Intrastat vanno presentati all’Agenzia delle Dogane esclusivamente in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Periodicità degli elenchi indipendente tra le quattro categorie di operazioni

Il Legislatore ha previsto due periodicità di presentazione degli elenchi:

una mensile e una trimestrale.

La periodicità degli elenchi cessioni (INTRA-1) è distinta dalla periodicità degli elenchi acquisti (INTRA-2).

La periodicità all’interno del modello Intrastat cessioni è distinta tra i beni ed i servizi (lo stesso criterio vale anche per il modello Intrastat acquisti); ad esempio, un contribuente potrebbe avere la periodicità mensile per l’Intra cessioni di beni e la periodicità trimestrale per l’Intra servizi resi; analogamente il contribuente potrebbe avere la periodicità trimestrale per l’acquisto di beni e la periodicità mensile per l’acquisto di servizi.

Periodicità Intrastat ACQUISTI (beni e servizi)

I modelli Intrastat con periodicità trimestrale relativi agli acquisti di beni e servizi non devono essere presentati.

Periodicità trimestrale (modello da non presentare): ricorre nell’ipotesi in cui in tutti i 4 trimestri precedenti l’ammontare TRIMESTRALE degli acquisti sia inferiore a 350.000 euro (per l’Intrastat beni) e a 100.000 euro (per l’Intrastat servizi).

Periodicità mensile (modello da presentare): ricorre nell’ipotesi in cui in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’ammontare TRIMESTRALE degli acquisti sia uguale o superiore a 350.000 euro (per l’Intrastat beni) e a

100.000 euro (per l’Intrastat servizi).

 

ESEMPIO 1

 

 

TRIMESTRI PRECEDENTI

 

ACQUISTO DI BENI

 

SERVIZI RICEVUTI

4° TRIM.PRECEDENTE

40.000,00

40.000,00

3° TRIM.PRECEDENTE

20.000,00

20.000,00

2° TRIM.PRECEDENTE

30.000,00

10.000,00

1° TRIM.PRECEDENTE

45.000,00

35.000,00

 

Il contribuente è “trimestrale” (modello da non presentare) per i beni poiché in nessun trimestre è stata raggiunta la soglia di 350.000 euro ed è “trimestrale” (modello da non presentare) per i servizi poiché in nessun trimestre è stata raggiunta la soglia di 100.000 euro.

ESEMPIO 2

 

TRIMESTRI PRECEDENTI

 

ACQUISTO DI BENI

 

SERVIZI RICEVUTI

4° TRIM.PRECEDENTE

360.000,00

10.000,00

3° TRIM.PRECEDENTE

100.000,00

20.000,00

2° TRIM.PRECEDENTE

130.000,00

30.000,00

1° TRIM.PRECEDENTE

145.000,00

10.000,00

 

Il contribuente è “mensile” per i beni (obbligo di presentazione del modello) poiché nel 4° trimestre precedente è stata superata la soglia di

350.000 euro ed è “trimestrale” (modello da non presentare) per i servizi

poiché in nessun trimestre è stata raggiunta la soglia di 100.000 euro.

Periodicità Intrastat CESSIONI (beni e servizi)

Il modello Intrastat cessioni (beni e servizi) deve essere presentato sia in caso di periodicità mensile sia in caso di periodicità trimestrale.

Periodicità trimestrale: ricorre nell’ipotesi in cui in tutti i 4 trimestri precedenti l’ammontare TRIMESTRALE delle cessioni sia inferiore o uguale a 50.000 euro (per l’Intrastat beni) e a 50.000 euro (per l’Intrastat servizi).

Periodicità mensile: ricorre nell’ipotesi in cui in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l’ammontare TRIMESTRALE delle cessioni sia superiore a 50.000 euro (per l’Intrastat beni) e a 50.000 euro (per l’Intrastat servizi).

ESEMPIO 1

 

 

TRIMESTRI PRECEDENTI

 

CESSIONE DI BENI

 

SERVIZI RESI

4° TRIM.PRECEDENTE

60.000,00

10.000,00

3° TRIM.PRECEDENTE

10.000,00

20.000,00

2° TRIM.PRECEDENTE

30.000,00

30.000,00

1° TRIM.PRECEDENTE

45.000,00

10.000,00

 

Il contribuente è “mensile” per i beni poiché nel 4° trimestre precedente è stata superata la soglia di 50.000 euro ed è “trimestrale” per i servizi poiché in nessun trimestre è stata superata la soglia di 50.000 euro.

Superamento della soglia nel corso di un trimestre

I soggetti che presentano l’elenco Intrastat con periodicità trimestrale e che nel corso del trimestre superano la soglia prevista, presentano l’elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è stata superata. Per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare un apposito elenco trimestrale (indicando nel frontespizio i mesi riepilogati) entro il 25 del mese successivo al mese di superamento (sempre che per l’elenco trimestrale sia previsto l’obbligo di presentazione).

ESEMPIO 

MESI

CESSIONE DI BENI

SERVIZI RESI

GENNAIO

30.000,00

10.000,00

FEBBRAIO

30.000,00

20.000,00

 

In questo esempio, il superamento della soglia dei 50.000 euro avviene nel mese di febbraio (cessione di beni).

Pertanto, dal mese di Marzo il contribuente diverrà mensile (per i soli beni ceduti e non per i servizi resi) e dovrà presentare il modello Intrastat beni relativo al mese di Marzo entro il giorno 25 aprile. Entro il 25 marzo il contribuente sarà tenuto a presentare il modello trimestrale (per i soli beni) per il periodo gennaio-febbraio.

Opzione per la periodicità mensile

In ogni caso i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale degli elenchi possono scegliere di presentare i modelli con periodicità mensile; in tal caso, tuttavia, la scelta è vincolante per l’intero anno solare.

NUOVA NOMENCLATURA COMBINATA DAL 2023

I   codici   di   Nomenclatura   Combinata   sono   stati   aggiornati   con decorrenza 1° Gennaio 2023.

Alla pagina https://www.adm.gov.it/portale/-/tar-2022-069-509462 è disponibile l’elenco dei codici 2022 soppressi e di quelli istituiti dal 2023, oltre alle tabelle di raccordo tra i codici 2022 soppressi ed i codici 2023 di nuova istituzione.

TRIANGOLARI COMUNITARIE – INDICAZIONE OBBLIGATORIA IN FATTURA

Una recente sentenza della Corte di Giustizia UE ha individuato la corretta procedura da seguire da parte del promotore della c.d. “triangolare comunitaria” al fine di poter considerare l’acquisto intracomunitario come “non imponibile”.

Come noto, nell’operazione triangolare comunitaria, siamo in presenza di

tre operatori economici stabiliti in tre differenti paesi UE.

Il promotore della triangolare (soggetto B) acquista beni dal fornitore (soggetto A), incaricando quest’ultimo di inviare la merce direttamente al proprio cliente finale (soggetto C).

In tale contesto, se ipotizziamo il promotore stabilito in Italia, lo stesso avrà l’obbligo di integrare senza imposta (ai sensi dell’art. 40 del D.L. 331/1993 – operazione “non imponibile”) la fattura ricevuta e di registrarla nel registro acquisti e nel registro vendite. La non imponibilità è giustificata dal mancato ingresso della merce nel paese del promotore.

Il promotore emetterà poi la fattura al proprio cliente finale ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/1993 designando espressamente in fattura lo stesso cliente quale debitore dell’Iva.

La Corte di Giustizia UE ha affermato che:

  1. la designazione espressa in fattura è un requisito sostanziale perché si possa realizzare la d. “triangolare comunitaria” e non una mera formalità,
  2. ai fini della suddetta designazione è obbligatoria la dicitura “inversione contabile”, dovendosi considerare un’eventuale diversa dicitura come insufficiente,
  3. l’omissione, in una fattura, della dicitura “inversione contabile” non può essere successivamente rettificata mediante l’aggiunta dell’indicazione mancante.

Alla luce delle indicazioni della Corte di Giustizia UE, a livello pratico, una formulazione appropriata da inserire nella fattura di vendita del promotore potrebbe essere la seguente:

“Cessione triangolare comunitaria; soggetto designato al pagamento dell’Iva nel paese di arrivo: …………..(nome del cliente finale), in inversione contabile”.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.