Circolare di Studio n. 26 del 25 Marzo 2020

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”

Premessa:

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato nella giornata di ieri un Decreto-legge che riordina tutte le precedenti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Lo ha reso noto apposito Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n.38 del 24 Marzo 2020.

COSA PREVEDE IL DECRETO:

Il decreto, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, prevede che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto medesimo. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

TRA LE MISURE ADOTTABILI RIENTRANO:

  • limitazione della circolazione delle persone, attraverso l’impossibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

  • chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;

  • divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;

  • divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per i soggetti in quarantena perché risultati contagiati;

  • quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti risultati contagiati;

  • sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;

  • limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;

  • sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

  • possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;

  • sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università;

  • sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;

  • la limitazione o la sospensione delle attività di amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

  • limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati;

  • limitazione, sospensione o chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, compresi bar e ristoranti, delle fiere, dei mercati e delle attività di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di garantire il rispetto di distanza di sicurezza interpersonale al fine di ridurre il rischio di contagio;

  • limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti- contagio ed eventualmente con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

  • divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione e dei pronto soccorso;

  • limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani;

  • obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico identificate dall’OMS o dal Ministro della salute;

  • possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;

  • previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

LE PROCEDURE PER L’ADOZIONE DELLE MISURE SOPRA EVIDENZIATE:

Per l’adozione di tali misure è prevista la loro introduzione attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravio del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.

Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del presente decreto-legge continueranno ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

MANCATO RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO:

Il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento venga punito con:

sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro.

Nel caso in cui il divieto venga violato alla guida di un’auto la multa aumenta di un terzo dell’importo ma è escluso il fermo amministrativo del veicolo.

Per i pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica pure:

sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Costituisce reato la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus. Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione e provvederà ad integrare la presente circolare con ogni chiarimento che interverrà sul decreto in oggetto.