Circolare di Studio n. 39 del 21 Novembre 2022

Misure contro il caro energia.

PREMESSA:

Per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.270 del 18 novembre 2022, è entrato in vigore dal 19 novembre 2022 il Decreto legge Aiuti-quater (c.d. Decreto “Energia” n.176 del 18/11/2022), al fine di contrastare gli effetti economici negativi causati dalla crisi energetica prevedendo, all’interno del provvedimento, nuove misure di sostegno, per le sole imprese, per fronteggiare il caro bollette:

  • Una prima   misura   riguarda   la    possibilità   di    richiedere   la rateizzazione fino a 36 rate mensili per le spese di luce e gas.
  • Una seconda misura estende anche a dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta energetico (tale beneficio si aggiunge ai mesi di ottobre e novembre 2022 già previsti dal Decreto Aiuti-ter DL 144/2022).

ATTENZIONE: LE DUE AGEVOLAZIONI SONO TRA LORO ALTERNATIVE

L’adesione al piano di rateizzazione per il pagamento delle bollette è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non gasivore (art.1 DL n.176/2022 e art.1 DL n.144/2022)

LA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE E’ POSSIBILE SOLO IN TALE CONTESTO:

Le sole imprese con utenze collocate in Italia e ad esse intestate avranno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed “eccedenti l’importo medio contabilizzato”, a parità di consumo:

  • Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021,
  • Per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e

fatturati entro il 30 settembre 2023.

COME FARE PER RICHIEDERE LA RATEIZZAZIONE:

Le imprese interessate dovranno presentare apposita istanza ai propri fornitori, secondo modalità stabilite con futuro DM del Ministero per le Imprese e Made in Italy (ex MISE), da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-Quater.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore comunicherà ai

richiedenti:

  • Una proposta di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti;
  • L’entità del tasso di interesse eventualmente applicato (che non potrà superare il saggio di interesse pari al rendimento del BTP di pari durata);
  • Le date di scadenza di ciascuna rata;
  • La ripartizione per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

DECADENZA DEL PIANO NEL CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI DUE RATE:

In caso di inadempimento fino ad un massimo di due rate anche non consecutive, l’impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateazione ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto.

GARANZIA SACE:

Gli oneri della rateazione saranno a carico dei fornitori i quali potranno chiedere una fideiussione assicurativa contro garantita da SACE Spa e beneficiare, a determinate condizioni, di finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica.

La garanzia sarà rilasciata a condizione che l’impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa (nonché di ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene).

La medesima garanzia è altresì rilasciata a condizione che l’impresa aderente  al  piano  di  rateizzazione  si  impegni  a  gestire  i  livelli occupazionali attraverso appositi accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti alla UE. SACE quindi potrà concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento, da parte delle imprese di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA:

Tale beneficio è riconosciuto alle medesime condizioni previste dal Decreto Aiuti-ter (DL 144/2022), con la differenza che il bonus può essere applicato anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Si ricorda che il DL 144/2022 aveva esteso la spettanza del credito alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore ai 4,5 kw.

ALIQUOTE DEL CREDITO D’IMPOSTA:

Sono confermate le aliquote agevolate già in vigore con il decreto Aiuti- ter e pari a:

  • 40% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore;
  • 30% per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore ai 4,5 kwh.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA:

I crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 sono utilizzabili in compensazione entro la data del 30 giugno 2023 e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

I medesimi crediti sono cedibili, solo per l’intero ammontare, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti (comprese banche e soggetti abilitati al credito) senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari abilitati, ma necessitano del visto di conformità.

Tali crediti sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.

COMUNICAZIONE A PENA DI DECADENZA:

Entro il 16 marzo 2023 dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione (il cui contenuto verrà definito con apposito provvedimento del Direttore dell’ADE) sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, con riferimento ai crediti relativi al terzo e al quarto trimestre.

 Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.