Circolare di Studio n. 14 del 16 Febbraio 2026

Massimali e minimali Enasarco per il 2026

Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 14 del 16 Febbraio 2026

OGGETTO:

  • MASSIMALI E MINIMALI ENASARCO PER IL 2026
  • ALIQUOTE ENASARCO PER IL 2026
  • FIRR 2025 SCADENZA 31 MARZO 2026.

Premessa:

La Fondazione ENASARCO, attraverso apposito comunicato, ha diffuso recentemente gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali in vigore dal 1° gennaio 2026 aggiornati dopo la pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Agenti Plurimandatari:

Per tale tipologia di agenti, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari ad euro 30.478,00, mentre il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia ammonta a 515,00 euro (128,75 euro a trimestre).

In conseguenza di quanto sopra il contributo massimo annuo può

ammontare a: € 30.478 x 17% = 5.181,26

Agenti Monomandatari:

Per tale tipologia di agenti, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari ad euro 45.717,00, mentre il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia ammonta a 1.026,00 euro (256,50 euro a trimestre).

In conseguenza di quanto sopra il contributo massimo annuo può

ammontare a: € 45.717 x 17% = 7.771,89

Informazioni sul minimale e sul massimale:

I versamenti previdenziali prevedono una soglia minima (minimale contributivo) e un tetto massimo annuo (massimale provvigionale).

Il minimale è annuo ed è dovuto se l’agente, nel corso del periodo d’imposta, ha maturato provvigioni mentre se il rapporto di agenzia fosse del tutto improduttivo, nell’anno solare, il minimale non sarebbe dovuto. Il minimale è frazionabile per trimestri in ragione della effettiva durata del rapporto e decorre dalla data di conferimento dell’incarico di agenzia e termina alla data di cessazione.

Se alla provvigione maturata dall’agente corrisponde un importo contributivo inferiore al minimale trimestrale, il preponente deve comunque versare, a proprio esclusivo carico, la differenza di contribuzione mancante alla concorrenza del minimale.

Per gli agenti operanti sotto forma di Società di persone il minimale annuale dovrà essere garantito per la Sas o Snc nel suo insieme per cui il minimale andrà ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alla quota di partecipazione societaria di ciascuno.

Il massimale è annuo e una volta raggiunta la soglia non è più possibile

effettuare versamenti previdenziali in favore dell’agente.

Il massimale non è frazionabile per trimestri.

Per gli agenti operanti sotto forma di Società di persone il massimale è riferito alla Sas o alla Snc e non ai singoli soci, per cui il contributo andrà

ripartito tra i soci in misura pari alla quota di partecipazione societaria di ciascuno.

Qualora un agente avesse già raggiunto il massimale annuo le provvigioni ulteriori vanno comunque inserite nella distinta Enasarco; ciò per fini puramente statistici, senza che sia dovuta ulteriore contribuzione.

Variazione del mandato in corso d’anno:

Se il rapporto di agenzia si trasforma da Plurimandatario a Monomandatario, il preponente deve versare fino alla concorrenza del massimale relativamente alla nuova tipologia di rapporto.

Se il rapporto di agenzia si trasforma da Monomandatario a Plurimandatario, il preponente deve versare fino alla concorrenza del massimale plurimandatario ed eventualmente sospendere i versamenti nel caso in cui tale massimale sia stato già raggiunto.

Contributi versati erroneamente:

Nel caso prospettato il preponente può inoltrare una istanza di rimborso tramite l’area riservata inEnasarco alla voce: distinte – domande di rimborso.

Scadenze per pagare i contributi previdenziali ed assistenziali:

  • Primo Trimestre: scadenza 20 maggio
  • Secondo Trimestre: scadenza 20 agosto
  • Terzo Trimestre: scadenza 20 novembre
  • Quarto Trimestre: scadenza 20 febbraio dell’anno successivo

Il contributo si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo

all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del mandato di agenzia, anche se non ancora liquidate: provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, acconti, indennità di mancato preavviso.

ATTENZIONE: Il contributo previdenziale e quello assistenziale sono dovuti nel momento in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando verrà pagata all’agente e/o fatturata dall’agente per cui i contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente anche se non ancora corrisposte per cui il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale matura il diritto alle provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluente il momento del pagamento.

Chi deve iscriversi all’ENASARCO:

L’obbligo di iscrizione spetta a:

  • Tutti gli agenti che operano individualmente o presso società sia di persone che di capitali;
  • Tutti gli agenti che operano sul territorio italiano per conto di ditte italiane o straniere con sede o dipendenza in Italia;
  • Tutti i soci di società in nome collettivo ed i soli soci accomandatari di società in accomandita semplice;
  • In ipotesi di agenti operanti in forma di società di capitali (Srl, Spa) non devono essere iscritti alla Fondazione Enasarco né i soci, né l’amministratore ma esclusivamente la società.
  • Tutte le ditte preponenti straniere che pur non avendo sede in Italia operano abitualmente nel territorio nazionale o esercitano una parte considerevole delle proprie attività in Italia.

Chi effettua l’iscrizione:

E’ la ditta preponente che, entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia, deve provvedere all’iscrizione. Alla prima iscrizione verrà assegnato un numero di posizione alla ditta, un numero di matricola all’agente ed un numero identificativo alla società di agenzia.

Anche i preponenti stranieri che non hanno alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione Enasarco i propri agenti se gli stessi operano abitualmente oppure esercitano una parte sostanziale dell’attività in Italia.

Per gli agenti abitualmente operanti all’estero, in conseguenza di contratti con ditte straniere, esiste la facoltà di iscrizione attraverso apposita richiesta.

Modalità di iscrizione:

L’iscrizione può essere effettuata online, tramite l’area riservata inEnasarco, o con la modulistica cartacea apposita:

  • Modello 501 per iscrizione di agenti individuali;
  • Modello 502 per iscrizione di agenti operanti in società di persone;
  • Modello 503 per iscrizione di agenti operanti in società di capitali.

Aliquote Contributi ENASARCO 2026:

Le aliquote Enasarco che gli agenti e rappresentanti dovranno applicare sulle fatture emesse ai propri mandanti restano invariate rispetto al 2025.

Quindi per gli Agenti di commercio operanti come DITTA INDIVIDUALE o SOCIETA’ DI PERSONE le aliquote Enasarco 2026 sono confermate al 17%, con la percentuale dell’8,50% a carico sia dell’Azienda che dell’Agente.

Qualora il preponente si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di SOCIETA’ DI CAPITALI è tenuto al pagamento di un contributo che, per il 2026, dovrà tenere conto dei seguenti scaglioni:

  • Fino ad euro 13.000.000,00 di provvigioni: aliquota del 4% (di cui 3% a carico del preponente ed 1% a carico agente società di capitali);
  • Da euro 13.000.000,01 ad euro 20.000.000,00: aliquota del 2% (di cui 1,50% a carico del preponente e 0,50% a carico agente società di capitali);
  • Da euro 20.000.000,01 ad euro 26.000.000,00: aliquota del 1% (di cui 0,75% a carico del preponente e 0,25% a carico agente società di capitali);
  • Oltre euro 26.000.000,00: aliquota dello 0,50% (di cui 0,30% a carico del preponente e 0,20% a carico agente società di capitali).

Le aziende mandanti verseranno quindi il contributo calcolato su tutte le somme in dipendenza del rapporto di agenzia con le società di capitali, senza alcun limite di minimale contributivo o massimale provvigionale.

Casi particolari:

In ipotesi di corresponsione di:

  • Indennità di preavviso è dovuto il contributo previdenziale e assistenziale ma non il FIRR;
  • Indennità di clientela non è dovuto il contributo Enasarco.

Contributo FIRR:

I preponenti sono tenuti ad accantonare annualmente presso la Fondazione Enasarco una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote FIRR stabilite e di seguito riportate:

PLURIMANDATARI MONOMANDATARI

4% fino a 6.200 euro 4% fino a 12.400 euro

2% da 6.200,01 a 9.300 euro 2% da 12.400,01 a 18.600 euro

1% oltre 9.300 euro 1% oltre 18.600 euro

L’importo del contributo dovuto andrà calcolato considerando:

  • le provvigioni liquidate nell’anno solare precedente,
  • la tipologia contrattuale del mandato,
  • il numero di mesi di durata del rapporto di agenzia (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche solo un giorno del mese stesso).

Scadenza pagamento FIRR:

Il versamento deve essere effettuato con scadenza 31 marzo dell’anno successivo per cui il FIRR 2025 andrà pagato entro il 31 marzo 2026.

L’obbligo è a carico di tutte le ditte mandanti titolari di rapporti di agenzia.

Cessazione mandato e liquidazione FIRR:

In ipotesi di cessazione mandato di agenzia nel corso di un periodo d’imposta, entro 30 giorni il preponente deve darne comunicazione alla Fondazione Enasarco tramite la “Gestione mandati”.

Solo dalla data di effettiva cessazione (includendo l’eventuale preavviso che determina l’ultimo giorno di collaborazione effettiva) l’ex agente potrà richiedere la liquidazione del Firr tramite apposita istanza.

In tale ipotesi l’obbligo di accantonamento del FIRR cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia ed il contributo FIRR relativo all’anno di cessazione del mandato dovrà essere corrisposto dalla ditta mandante

direttamente all’agente (nulla andrà accantonato all’Enasarco) operando una ritenuta d’acconto del 20% se trattasi di agente individuale o costituito in società di persone.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento