Circolare di Studio n° 25 del 14 luglio 2026

Lo split payment e la proroga al 2029

Lo scorso 30 giugno 2026 sarebbe scaduta l’efficacia dell’ultima autorizzazione concessa dal Consiglio dell’Unione Europea per l’applicazione dello split payment (o scissione dei pagamenti), un regime strutturalmente derogatorio rispetto alle regole ordinarie sull’Imposta sul Valore Aggiunto. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 77 del 30 giugno 2026 ha però informato che i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026. La proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione all’applicazione dello split payment dell’IVA oltre il 30 giugno 2026, attualmente all’esame del Consiglio UE, sarebbe infatti destinata a trovare applicazione fino al 30 giugno 2029 nei confronti dei medesimi soggetti già interessati.

DISTINZIONE FRA SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE

Un errore frequente tra i non addetti ai lavori è la confusione tra lo split payment e il reverse Charge (o inversione contabile).

Sebbene entrambi i meccanismi abbiano l’obiettivo di neutralizzare l’incasso dell’IVA da parte del fornitore per ragioni di contrasto alle frodi, la loro architettura è diametralmente opposta:

  • nel reverse charge, l’inversione contabile è totale: il fornitore emette una fattura senza addebitare l’imposta. Sarà il cliente a dover integrare il documento ricevuto applicando l’aliquota di riferimento, registrando l’IVA sia nel registro delle vendite (a debito) sia in quello degli acquisti (a credito);

nel caso dello split payment, invece, l’imposta viene regolarmente calcolata ed esposta dal fornitore in fattura ma viene liquidata a cura del committente.

Qualora un’operazione sia potenzialmente soggetta a entrambi i regimi (ad esempio, una prestazione di pulizia svolta da un’impresa edile all’interno di un Comune), la normativa prevede espressamente la prevalenza del reverse charge, escludendo così l’applicazione dello split payment.

Quando un’azienda esegue una prestazione di servizi o una cessione di beni nei confronti di un ente assoggettato a questo regime, ha l’obbligo di emettere una fattura che esponga chiaramente la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’ammontare dell’imposta dovuta. La peculiarità risiede nell’obbligo di inserire in fattura la dicitura espressa “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”.

Nel contesto della fatturazione elettronica inviata tramite il Sistema di Interscambio (SdI), questo adempimento si traduce nella valorizzazione del campo relativo all’esigibilità dell’IVA con il codice specifico “S” (Scissione dei pagamenti).

Al momento del saldo della fattura, il cliente pubblico o la società controllata pagherà all’imprenditore esclusivamente la quota imponibile. La quota riferita all’IVA non transiterà mai sui conti correnti bancari dell’azienda fornitrice.

Sul piano contabile:

  1. l’impresa registra il ricavo, il credito verso il cliente (comprensivo di IVA) e il debito IVA verso l’Erario;
  2. contestualmente, o in sede di liquidazione, viene effettuata una scrittura di storno che azzera il debito IVA per quella specifica transazione, poiché l’onere del versamento è trasferito in capo al committente. Di conseguenza, quell’imposta viene neutralizzata e non concorre alla determinazione dell’IVA a debito nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale) dell’azienda.

In linea generale, l’obbligo di applicazione dello split payment scatta per tutte le operazioni effettuate nei confronti di:

    • Amministrazioni Pubbliche in senso stretto, incluse negli elenchi predisposti dall’ISTAT e rintracciabili sull’Indice della Pubblica Amministrazione (IndicePA), come Ministeri, Comuni, Province, Regioni, Università, ASL e istituti scolastici;
    • società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
    • società controllate direttamente o indirettamente da Amministrazioni Pubbliche centrali o locali, nonché da enti nazionali di previdenza e assistenza (es. INPS, INAIL);
    • società partecipate per una quota non inferiore al 70% del capitale da Amministrazioni Pubbliche.

La gestione dello split payment richiede dunque un monitoraggio costante delle proprie anagrafiche clienti. Per supportare le imprese in questa attività di verifica preliminare, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica e aggiorna periodicamente gli elenchi ufficiali dei soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamenti. La consultazione di queste banche dati è l’unico strumento certo per validare la correttezza della propria fatturazione ed evitare contestazioni.

(www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-nazionale/normativa-tributaria/split-payment/.)

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI