CIRCOLARE DI STUDIO N. 13 DEL 28 FEBBRAIO 2020
Dal 2 marzo lettere d’intento nel Cassetto fiscale del fornitore
Premessa
A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.
Lo prevede il Provvedimento n. 96911/2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato ieri (27 febbraio 2020) in attuazione dell’art. 12-septies del D.L. 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento.
Con il provvedimento è stato anche emanato il nuovo modello di lettera d’intento che, come specificato, dovrà essere utilizzato dal 2 marzo, anche se l’utilizzo del vecchio modello sarà possibile fino al 27 aprile.
Per agevolare la consultazione riportiamo qui di seguito il link al quale trovare le informazione di cui sopra: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento- del-27-febbraio-2020-dichiarazioni-d-intento .
Le novità:
Dal 2 marzo p.v. l’Agenzia delle Entrate, dando completa attuazione alla riforma del Decreto Crescita, metterà a disposizione dei fornitori degli esportatori abituali nel proprio Cassetto fiscale, oltre al numero di protocollo, anche i dati completi della lettera d’intento inviata telematicamente dal cessionario.
Ricordiamo che, in base alle novità introdotte dal D.L. 34/2019, l’esportatore abituale deve predisporre una dichiarazione d’intento da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta riportante il protocollo di ricezione.
L’esportatore abituale non deve più né annotare in apposito registro la lettera d’intenti, né formalmente inviarla al fornitore o consegnarla, in caso di importazione, alla Dogana. In effetti, con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della lettera d’intenti il sistema gli attribuisce un numero di protocollo e in automatico la inserisce nel cassetto fiscale del fornitore indicato dall’esportatore abituale.
Il fornitore, a sua volta, potrà emettere la fattura senza imposta, solo se prima dell’effettuazione dell’operazione ai fini Iva sarà entrato nel proprio cassetto fiscale e avrà scaricato la lettera d’intenti trasmessa dall’esportatore abituale. Quindi si sottolinea come sia necessario che l’accesso al cassetto fiscale avvenga:
- In caso di cessione di beni prima della consegna e/o del pagamento se questo anticipa la consegna;
- In caso di prestazione di servizi prima dell’emissione della fattura e/o del pagamento se questo è anticipato.
Nella fattura senza imposta deve, poi indicare obbligatoriamente il numero di protocollo attribuito alla lettera d’intenti (il numero deve essere riportato per intero comprensivo anche delle cifre che indicano il progressivo).
In pratica la vera novità del provvedimento è rappresentata dal fatto che, a partire dal 2 marzo p.v., il fornitore potrà prendere visione dell’intera lettera d’intenti e quindi potrà avere accesso anche alle informazioni relative agli ammontari per i quali l’esportatore abituale gli richiede l’emissione della fattura senza imposta. Fino ad oggi questa possibilità non era data al fornitore il quale doveva pretendere – come in precedenza – l’invio della dichiarazione d’intento da parte del suo cliente esportatore abituale.
Rimane confermato il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 7, co. 4-bis del D.lgs. 471/1997 che prevede l’irrogazione della sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) anziché come un tempo fissa (da € 250 a € 2.000) per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di aver verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.