Circolare di Studio n. 8 del 28 Gennaio 2026
Legge di bilancio 2026 – Le novità per il lavoro
Alla cortese attenzione della Clientela
Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2026 – LE NOVITÀ PER IL LAVORO
Con la presente circolare si affrontano le novità apportate dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) con decorrenza, salvo diverse previsioni, dal 1° gennaio 2026.
Scaglioni IRPEF (comma 3)
Si riduce dal 35 al 33% la seconda aliquota dell’IRPEF, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro.
A seguito della modifica apportata, la determinazione dell’IRPEF è calcolata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati dall’art. 10, TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- fino a 28.000 euro: 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 33%;
- oltre 50.000 euro: 43%.
Detassazione incrementi rinnovi contrattuali (comma 7)
Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
L’imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.
Detassazione premi di produttività (commi 8-9)
Per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015), erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l’aliquota ridotta all’1%.
Possono beneficiare del regime fiscale agevolato (c.d. detassazione prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016):
- i premi di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,
corrisposti in forza di contratti collettivi, territoriali o aziendali, depositati.
Detassazione lavoro festivo, notturno e a turni (commi 10-11)
Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, e dei
CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
La detassazione è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro: in tale limite annuo non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni (art. 1, commi 182 ss., Legge n. 208/2015).
Sono esclusi i dipendenti di strutture turistico–alberghiere, in quanto destinatari di specifica detassazione (comma 18).
Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.
Ticket restaurant (comma 14)
Viene elevato a 10 euro il valore monetario giornaliero non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, mediante modifica dell’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR. Per i ticket restaurant in formato cartaceo il limite rimane fermo a 4 euro.
Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico–alberghiere (commi 18-21)
Viene previsto per il periodo 1° gennaio al 30 settembre 2026, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, un trattamento integrativo speciale ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5, Legge n. 287/1991) e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti.
Tale trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento integrativo speciale per il turismo spetta in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025. Le somme erogate dovranno essere indicate nella CU.
Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale.
Contrasto alle indebite compensazioni (comma 116)
Viene ridotta la soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, individuandola in 50.000 euro. Il divieto di compensazione, (con la sola eccezione dei crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.
Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (comma 194)
Viene esteso l’ambito di applicabilità dell’incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa (all’art. 1, comma 286, Legge n. 197/2022) anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi per il trattamento pensionistico anticipato (art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011).
L’incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell’accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro.
Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con 2 o più figli (comma 206)
Mediante modifica all’art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024, si posticipa, dal 2026 al 2027, l’attuazione dell’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di 2 o più figli.
Esonero assunzione lavoratrici madri di almeno 3 figli (commi 210-212)
Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con il primo contratto. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).
Priorità trasformazione part-time lavoratori con 3 figli (commi 214-217)
A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 40%.
Al fine di incentivare l’applicazione del criterio di priorità, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti la trasformazione, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro complessivo aziendale, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le disposizioni attuative saranno emanate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità e con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2026.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).
Congedi parentali (comma 219)
Viene esteso l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni (precedentemente solo fino ai 12 anni) e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia.
Congedi e permessi per malattia del figlio (comma 220)
Viene modificata la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori): viene elevata da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi, non retribuiti, fruibili da ciascun genitore. Viene, inoltre, estesa l’applicabilità dell’istituto, ora riferita ai minori di età compresa tra i 3 e 14 anni (in precedenza fino agli 8 anni).
Affiancamento sostituzione maternità (comma 221)
Mediante aggiunta del nuovo comma 2–bis all’art. 4, T.U. Maternità (D.Lgs. n. 151/2001), al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione in sostituzione per maternità, il contratto di lavoro a termine può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.
