Circolare di Studio n. 9 del 28 Gennaio 2026

Legge di bilancio 2026 – Le novità per il lavoro – Previdenza complementare e TFR

Alla cortese attenzione della Clientela

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2026 – LE NOVITÀ PER IL LAVORO – PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR

Con la presente circolare si affrontano le ulteriori novità apportate dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), in materia di accantonamento del TFR e previdenza complementare.

Previdenza complementare (comma 201)

Sono state introdotte una serie di modifiche al D.Lgs. n. 252/2005.

Il limite annuo di deducibilità̀ dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare è innalzato a 5.300 euro. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto e, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300 euro, pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione, ma non effettivamente versati, e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo.

Riguardo alle prestazioni (art. 11, D.Lgs. n. 252/2005), si prevede che le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possano essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino a un massimo del 60% (in luogo del 50% previsto in precedenza) del montante finale accumulato e in rendita vitalizia. Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale, la prestazione può essere interamente erogata in capitale.

Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonché a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’imposta.

Fermo restando il limite per l’erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui

al comma 3-quater, o ancora mediante un’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.

I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Tali modifiche si applicano a decorrere dal luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adeguerà le proprie istruzioni.

Disposizioni sugli accantonamenti del TFR al Fondo di Tesoreria INPS (comma 203)

Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale pari a 50 dipendenti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026 2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.

Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal gennaio 2032, sono, altresì, tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato. Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adeguerà le proprie istruzioni.

Adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato (commi 204-205)

Si modifica la disciplina del D.Lgs. n. 252/2005, con riferimento in particolare alle modalità di conferimento tacito o automatico del TFR.

I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In questo caso, oltre alla quota maturanda di TFR sarà devoluta alla previdenza complementare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi, tranne nel caso in cui lo stesso abbia una RAL (retribuzione annua lorda) inferiore all’importo dell’assegno sociale.

In assenza degli accordi o dei contratti, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata, dal regolamento di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85/2020, nel fondo nazionale complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini – Cometa, alla quale è conferito l’intero importo del TFR.

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120, c.c. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data.

Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio – rendimento, tenendo conto, in particolare, dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente.

Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare (anche confermando la scelta precedente) conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica.

Il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando, secondo quanto previsto dagli accordi ovvero per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50%.

Le disposizioni sopra indicate si applicano a decorrere dal luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.

Nuove attività richieste al datore di lavoro.

Oltre alle attività informative e di verifica sopra descritte, al datore di lavoro, dal prossimo luglio 2026, vengono richieste le seguenti attività:

  • In caso di adesione automatica, predisporre ed inviare comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione;
  • In caso di adesione ad un fondo, sia automatica che volontaria, gestire i flussi dei dati verso i fondi relativamente agli iscritti, con riferimento alla tipologia e importo di versamento periodico, con le modalità richieste dai singoli fondi (generalmente attraverso i portali internet degli stessi).

Nel caso in cui il datore di lavoro non intendesse provvedere direttamente alle attività di cui sopra, ma volesse incaricare lo studio delle relative elaborazioni, Vi preghiamo di prendere contatto con i referenti di studio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.