
CIRCOLARE DI STUDIO N. 47 DEL 23 OTTOBRE 2019
Lavori di risparmio energetico qualificato e misure antisismiche – sconto in fattura
Il “Decreto Crescita” (D.L. 34/2019) con l’art. 10 ha introdotto importanti novità in tema di detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
Per entrambe le tipologie di interventi (art. 14 D.L. 63/2013 e art. 16 D.L. 63/2013) al soggetto avente diritto alle detrazioni è consentito optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi, a sua volta, ha facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, ha la facoltà di non accettare e quindi di non applicare lo sconto in fattura.
Le modalità operative sono state illustrate con il provvedimento attuativo 31 luglio 2019 n. 660057 dell’Agenzia delle Entrate.
Chi intende usufruire dell’opzione dello sconto applicato in fattura deve darne comunicazione tramite compilazione e invio dell’apposito modello entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1694312/Opzione_mod.pdf/cf25951e-61ec-69cb-e24b-ba0380b023a0)
Si ricorda che l’opzione per lo sconto in fattura non riduce la base imponibile ai fini IVA, infatti lo sconto deve essere espressamente indicato dopo il totale fattura (in base all’art. 10 del DL 34/2019). Il bonifico parlante, conseguentemente, sarà pari all’importo già scontato e su questo importo va calcolata la ritenuta d’acconto dell’8% da parte della banca.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l’impresa non abbia capienza sufficiente, la quota di credito che non è stata utilizzata nell’anno – specifica il provvedimento – può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.