
Circolare di Studio n. 19 del 20 Giugno 2023
La nuova disciplina della tassazione delle cripto-attività nella Legge di Bilancio 2023
OGGETTO: La nuova disciplina della tassazione delle cripto-attività nella legge di bilancio 2023
(N.B.: CONTIENE DOCUMENTI DA REINVIARE IN STUDIO COMPILATI)
Novità Legge di Bilancio 2023
- Nuova definizione articolo 1 comma 126 lettera-a
La “Legge di Bilancio 2023” ha disciplinato il possesso delle criptovalute ai fini fiscali.
Il legislatore italiano ha definito con l’art 67 TUIR comma 1 lettera c-sexies le cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga” Tralasciando per il momento la trattazione della materia con riferimento alle società, desideriamo concentrarci in questa sede sullo specifico trattamento fiscale in capo alle persone fisiche.
- Tassazione criptovalute in Italia
Ai fini Irpef viene prevista la tassazione quali redditi diversi delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
Il nuovo dettato normativo stabilisce che la base imponibile, ai fini della tassazione della plusvalenza, è determinata da:
“la differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle cripto-
attività permutate e il costo o il valore di acquisto sostenuto”
Mentre per i redditi derivanti dalla detenzione, in base a quanto percepito senza alcuna deduzione le plusvalenze saranno tassate al 26% solamente se superiori a 2.000 euro nel periodo di imposta.
In caso di minusvalenze è possibile la deduzione delle sole plusvalenze derivanti da cripto-attività a patto che siano indicate nella dichiarazione dei redditi.
È prevista, inoltre, in via del tutto straordinaria la possibilità di ottenere il riconoscimento delle minusvalenze realizzate, fino al 2022 compreso,
da portare in deduzione di tutte le plusvalenze realizzate sui redditi diversi di natura finanziaria, seppure fino al quarto periodo d’imposta successivo a quello di loro formazione.
Non è tassata la permuta tra cripto-attività aventi “eguali” caratteristiche e funzioni.
- Monitoraggio fiscale e imposta di bollo
Premesso che, come più volte ribadito dallo studio, l’obbligo in oggetto sussisteva già in precedenza, ora il legislatore ha fiscalmente chiarito la natura delle cripto attività ricomprendendole tra gli asset esteri da monitorare.
Per quanto attiene al monitoraggio fiscale (quadro RW) quindi, dal 2023 i contribuenti “che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia” dovranno porre ancora più attenzione nell’indicarle nella dichiarazione dei redditi, anche alla luce del fatto che, gli obblighi di monitoraggio sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo perciò dalla circostanza che siano detenute all’estero o in Italia.
Viene introdotta, infine, in luogo dell’IVAFE, una nuova imposta sulla detenzione delle cripto-attività nella medesima misura del due per mille da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.
- Rideterminazione valore della cripto-attività
Le circolari dell’agenzia delle entrate 1/E/2021 e 32/E/2020 forniscono le indicazioni su quale valore dover indicare.
Per i soggetti che detengono cripto-attività al 1° gennaio 2023, è riconosciuta la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto alla medesima data, determinato ai sensi dell’art. 9, TUIR (valore normale), versando un’imposta sostitutiva del 14%. L’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il 30.6.2023, ovvero in 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data (30.6.2023). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. L’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell’art. 68, TUIR.
ATTENZIONE: Il costo o valore di acquisto va documentato con elementi certi e precisi da parte del soggetto interessato.
- Regolarizzazione delle cripto-attività
In sede di approvazione della Legge di Bilancio 2023 è stata prevista per quei contribuenti che non abbiano indicato nelle dichiarazioni dei redditi precedenti le cripto-attività detenute o i redditi sulle stesse realizzati, la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando specifica domanda all’Agenzia delle Entrate. Le modalità di regolarizzazione variano a seconda che il soggetto interessato abbia o meno realizzato redditi nel periodo di riferimento.
Lo Studio resta a disposizione per approfondire caso per caso la tematica.
Segue prospetto raccolta dati.
Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione.