
Circolare di Studio n. 52 del 9 Giugno 2020
ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO PER UTILIZZO IN COMPENSAZIONE, TRAMITE MODELLO F24 DEL CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO
PREMESSA:
Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 32/E del 6 giugno 2020 è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 28 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n 34.
CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO:
La norma prevede che alle imprese e ai professionisti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati all’attività, relativi ai canoni per i mesi di marzo aprile e maggio (e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno) effettivamente pagati nel corso dell’anno 2020; la fruizione del credito spetta ai soggetti che hanno subito, con riferimento a ciascun mese, una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il credito d’imposta spetta, a prescindere dal volume d’affari registrato nel periodo precedente, alle strutture alberghiere e agrituristiche (per i mesi di aprile, maggio, giugno) e spetta altresì agli enti non commerciali, agli enti del terzo settore e agli enti religiosi riconosciuti anche per i canoni relativi agli immobili utilizzati nell’attività istituzionale.
Alle medesime condizioni spetta un credito d’imposta pari al 30% dei canoni di affitto d’azienda o relativi ad altri contratti complessi che abbiano al loro interno la disponibilità di un immobile non abitativo.
Il credito d’imposta, non cumulabile con quello previsto per il mese di marzo dal DL n. 18/2020, può essere utilizzato direttamente dal locatario, ceduto al locatore a fronte di uno sconto sul canone ovvero ceduto ad altri soggetti (ad es. banche) ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento ovvero in compensazione in F24 successivamente al pagamento del relativo canone. Esso inoltre non concorre alla produzione del reddito o della base imponibile IRAP.
Il credito d’imposta si applica indipendentemente dalla categoria catastale, sui canoni d’affitto relativi agli immobili destinati allo svolgimento effettivo dell’attività.
In merito ai canoni di leasing si precisa che la norma si riferisce ai contratti di leasing operativo (o di godimento), restandone invece esclusi i contratti di leasing finanziario.
Per quanto concerne gli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo rientrano nell’ambito di applicazione anche gli immobili adibiti “promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente”, in questo caso il credito spetta sull’50% del canone.
CODICE TRIBUTO DA UTILIZZARE:
• “6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34”.
In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno “2020”.
UTILIZZABILITA’:
Il codice tributo “6920” è utilizzabile, mentre per la cessione del credito d’imposta bisogna attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.