Circolare di Studio n. 25 del 23 Marzo 2020

ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO PER UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Premessa:

Con Risoluzione Agenzia Entrate n.13/E del 20 marzo 2020 è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del Decreto-Legge “Cura Italia” 17 marzo 2020, n.18.

CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE BOTTEGHE E NEGOZI:

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione passivo, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella sola categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (Commercio al dettaglio e Servizi per la persona ossia per quelle attività che non sono state inizialmente sospese dal provvedimento in quanto ritenute essenziali).

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’art.17 del D. Lgs. n.241/1997.

CODICE TRIBUTO DA UTILIZZARE:

  • “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18”.

In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

UTILIZZABILITA’:

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.