
CIRCOLARE DI STUDIO N. 33 DEL 24 GIUGNO 2019
Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale)
Premessa
A decorrere dal periodo di imposta 2018 sono stati abrogati gli studi di settore ed i parametri; tali strumenti sono stati sostituiti dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale).
Gli studi di settore ed i parametri rappresentavano uno strumento di accertamento volto a stimare, attraverso un’analisi matematico-statistica, i ricavi attribuibili al contribuente; il risultato di tali strumenti era pertanto la congruità o meno dei ricavi dichiarati dal contribuente (oltre alla normalità e alla coerenza della gestione).
Gli ISA, al contrario, sono uno strumento volto ad individuare il grado di affidabilità fiscale del contribuente espresso su una scala da 1 a 10, con l’obiettivo dichiarato di incentivarne la collaborazione con il Fisco, nell’ottica dell’emersione spontanea di basi imponibili. Ai contribuenti più virtuosi saranno riconosciuti specifici benefici premiali, mentre i contribuenti meno virtuosi potranno essere inseriti nelle liste selettive ai fini delle attività di verifica da parte del Fisco.
I soggetti esclusi
Gli ISA non si applicano e pertanto il relativo modello non deve essere compilato nei seguenti casi:
- Inizio o cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta
- Contribuente con ricavi superiori ad euro 164.569
- Contribuente che si trova in una situazione di non normale svolgimento dell’attività
- Contribuente che si avvale del regime “forfettario”, contribuenti “minimi”, contribuenti che determinano il reddito con criteri forfettari
- Contribuenti multiattività, ossia che svolgono due o più attività non rientranti nel medesimo ISA, qualora i ricavi dell’attività non prevalente superino il 30% dei ricavi complessivi; questi contribuenti, in deroga alla regola generale, sono comunque tenuti alla compilazione del modello
- Contribuenti con categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro elementi contabili del modello ISA
- Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate
- Enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito
- Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario
- Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017
Benefici premiali per i contribuenti affidabili
Come detto in premessa, ai contribuenti più affidabili sono riconosciuti i seguenti benefici premiali:
- Contribuenti con affidabilità almeno pari a 8:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito annuale ed infrannuale iva non superiore a 000 euro e del credito per imposte dirette ed irap non superiore a 20.000 euro;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le richieste di rimborso del credito annuale ed infrannuale iva per un importo fino a 50.000 euro;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte del Fisco.
- Contribuenti con affidabilità almeno pari a 8,5:
- esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni
- Contribuenti con affidabilità almeno pari a 9:
- esclusione dall’applicazione della disciplina delle società di comodo;
- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito (es. redditometro) a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito
Conseguenze per i contribuenti poco affidabili
Come detto in premessa, i contribuenti con un grado di affidabilità minore o uguale a 6 sono ritenuti soggetti poco affidabili e quindi meritevoli di analisi, pertanto gli stessi potrebbero essere inseriti nelle apposite liste selettive ai fini dei controlli da parte del Fisco.
Adeguamento del contribuente
Al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità, anche nell’ottica di fruire dei vantaggi premiali previsti dalla norma, il contribuente può dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.
La dichiarazione di tali ulteriori somme non comporta l’applicazione di sanzioni o interessi a condizione che il versamento delle relative imposte avvenga entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
I dati necessari per la determinazione del livello di affidabilità
Operativamente, ai fini del calcolo del livello di affidabilità del contribuente, sarà necessario imputare nel programma “Il tuo ISA” che l’Agenzia delle Entrate ha elaborato la scorsa settimana o nei programmi che le software house implementeranno i prossimi giorni:
- i dati contabili ed extracontabili presenti nei modelli ISA, che sostanzialmente ricalcano quelli presenti nei vecchi modelli degli studi di settore; i modelli ISA e le relative istruzioni sono disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link: https://agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni
/Isa+2017/Modulistica+degli+indici+sintetici+di+affidabilita+2019/?page=dichiar azioniimp
- gli ulteriori dati precalcolati, relativi all’anno corrente e ai sette anni precedenti, che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente (sezione ISA/studi di settore) mediante un file XML che dovrà essere importato nel programma per il calcolo dell’affidabilità del contribuente (trattasi ad esempio dei redditi dei sette periodi precedenti, media degli ammortamenti dei sette periodi precedenti, media delle spese per servizi dei sette periodi precedenti, ecc…).
Allo stato attuale, data l’incompletezza delle procedure informatiche che le software house stanno ancora implementando, è assai difficoltoso stabilire se il contribuente risulterà affidabile o meno e quindi se sarà eventualmente opportuno adeguarsi al risultato degli ISA con un versamento aggiuntivo di imposte. Per lo stesso motivo non è possibile nemmeno stabilire se il contribuente riuscirà a raggiungere un livello di affidabilità pari a 9, tale da poterlo escludere dalla normativa delle società di comodo.
Alla luce di quanto precede, al fine di anticipare i tempi e di organizzare al meglio le future elaborazioni degli ISA, sicuramente più complessi e macchinosi rispetto agli studi di settore, chiediamo alla Spett.le Clientela di inviare allo Studio il modello ISA compilato con i dati contabili ed extracontabili; per quanto attiene agli ulteriori dati precalcolati, sarà il tributarista di riferimento che vi contatterà al fine di richiedervi il file XML che vorrete scaricare dal vostro cassetto fiscale, nella sezione “ISA/studi di settore”, prelevando il file denominato “ISA precompilato”.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.