Circolare di Studio n. 11 del 24 Marzo 2025
Introduzione dell’obbligo d’iscrizione nel Registro Imprese della Pec degli amministratori di imprese costituite in forma societaria
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’importante novità nel panorama degli adempimenti societari: l’obbligo per gli amministratori di comunicare al Registro Imprese un proprio indirizzo di posta elettronica certificata personale.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso la nota del 12 marzo 2025 n. 43836, ha fornito le prime indicazioni operative alle Camere di Commercio, chiarendo aspetti fondamentali dell’adempimento.
La disposizione, che modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, estende agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo già previsto per le imprese stesse.
Questo intervento normativo mira a garantire una maggiore trasparenza e accessibilità nei rapporti con gli amministratori societari, assicurando un canale di comunicazione diretto, formale e ufficiale con i soggetti che detengono il potere di gestione degli affari sociali.
Chi sono i soggetti obbligati
Il Ministero ha chiarito che l’obbligo interessa tutte le forme societarie, sia di persone che di capitali, con alcune significative eccezioni.
Sono infatti esclusi dall’adempimento:
- le società semplici (salvo quelle che esercitano attività agricola);
- le società di mutuo soccorso;
- i consorzi, anche con attività esterna;
- le società
Possono invece essere ricomprese nel perimetro dell’obbligo le reti di imprese che, in presenza di determinate condizioni (fondo comune e svolgimento di attività commerciale rivolta ai terzi), acquisiscono soggettività giuridica con l’iscrizione al Registro Imprese.
Per quanto riguarda i soggetti specifici tenuti all’adempimento, la circolare ministeriale adotta un’interpretazione estensiva, ricomprendendo tutte le persone fisiche o giuridiche cui compete formalmente il potere di gestione degli affari sociali.
L’elemento caratterizzante è la titolarità delle funzioni di amministrazione, direzione e organizzazione dell’impresa. In questa categoria rientrano anche i liquidatori, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale, in quanto soggetti cui è affidata l’amministrazione dell’impresa in liquidazione.
Tempistiche e modalità di adempimento
Le tempistiche di adempimento variano in base alla data di costituzione della società:
- per le società costituite prima del 1° gennaio 2025: è previsto il termine del 30 giugno 2025 per regolarizzare la situazione;
- per le società costituite dal 1° gennaio 2025 in poi: l’obbligo scatta al momento della domanda di iscrizione al Registro Imprese.
In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche se avviene prima del 30 giugno 2025.
Caratteristiche dell’indirizzo PEC
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le caratteristiche che deve avere l’indirizzo PEC dell’amministratore. Il Ministero ha adottato una posizione chiara e netta: l’indirizzo dell’amministratore deve essere distinto da quello dell’impresa.
L’eventuale coincidenza tra i due recapiti, che potrebbe essere stata indicata in via provvisoria, dovrà essere corretta entro il termine del 30 giugno 2025. Questa distinzione mira a garantire la trasparenza verso l’esterno dei destinatari delle comunicazioni e a facilitare la gestione e lo smistamento della posta elettronica.
È invece espressamente consentito che un medesimo soggetto, qualora ricopra la carica di amministratore in più società, possa utilizzare lo stesso indirizzo PEC personale per tutte le posizioni.
In presenza di organi amministrativi pluripersonali (come i consigli d’amministrazione), la circolare precisa che deve essere iscritto un indirizzo PEC distinto per ciascun amministratore, escludendo la possibilità di utilizzare un recapito unico per l’intero organo.
Conseguenze della mancata comunicazione
L’omessa indicazione degli indirizzi PEC degli amministratori ha importanti conseguenze procedurali e sanzionatorie:
- impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa;
- comporta la sospensione del procedimento da parte della Camera di Commercio, con assegnazione di un termine massimo di trenta giorni per l’integrazione;
- in caso di mancata integrazione nei termini, la domanda viene
Sotto il profilo sanzionatorio, non essendo prevista una disciplina specifica, trova applicazione l’art. 2630 c.c., che contempla una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro nei confronti di chi ometta di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro Imprese nei termini prescritti.
È prevista la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui l’adempimento avvenga nei trenta giorni successivi alla scadenza.
Aspetti economici dell’adempimento
Ciascun amministratore, per il tramite della società, dovrà richiedere personalmente un indirizzo Pec a lui intestato e comunicarlo allo Studio in tempo utile affinché possa espletare il relativo adempimento entro i termini in precedenza indicati; il monitoraggio delle comunicazioni che verranno ricevute ed il rinnovo del relativo indirizzo Pec alla scadenza dovrà essere effettuato dai singoli amministratori.
La comunicazione dell’indirizzo Pec dell’amministratore al Registro Imprese verrà effettuata dallo Studio, sulla base dell’indirizzo Pec che ci verrà comunicato entro il 31 maggio 2025, e la relativa pratica avrà un costo complessivo di 67,10 euro, comprensiva di commissione e tariffa di deposito mentre è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
