
Circolare di Studio n.4 del 19 Gennaio 2021
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per gli iscritti alla Gestione separata Inps di cui all’art.2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n.335.
Premessa:
Con i commi da 386 a 401 della legge n.178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) è stata introdotta, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, una novità nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali: l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps.
Tale indennità, riconosciuta previa domanda e soggetta a stringenti limitazioni, peserà esclusivamente sui “professionisti senza cassa” iscritti alla Gestione Separata Inps in termini di aumento dell’aliquota contributiva.
Caratteristiche dell’ISCRO:
L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa sarà erogata al richiedente direttamente dall’INPS, previa domanda da presentare in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (la richiesta può essere fatta una sola volta nel triennio).
Beneficiari:
L’indennità ISCRO sarà riconosciuta ai soli soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps di cui all’art.2, comma 26, della Legge n.335/1995:
• Che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’art.53 del Tuir;
• Non titolari di trattamento pensionistico diretto;
• Non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
• Non beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL. n.4/2019
Sono inoltre previsti dei limiti di carattere reddituale in quanto al fine del riconoscimento dell’ISCRO è necessario:
– Aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della medesima domanda;
– Aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.
Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda:
– Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
– Essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni (la chiusura della posizione Iva nel corso dell’erogazione dell’indennità determinerà l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data di avvenuta chiusura dell’attività) per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione Separata Inps.
Riconoscimento dell’indennità:
I dati trasmessi all’Inps verranno, dall’istituto previdenziale, inviati all’Agenzia delle Entrate per la verifica dei requisiti e dei redditi prodotti per gli anni di interesse. Effettuate le verifiche, l’indennità verrà riconosciuta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, come segue:
• Per un massimo di sei mensilità (senza accredito di contribuzione figurativa);
• In misura pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, con un minimo mensile di 250 euro ed un massimo di 800 euro (importi rivalutabili annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat).
Percorsi di aggiornamento professionale:
L’erogazione dell’indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale i cui criteri e modalità saranno stabiliti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.
Limite complessivo di spesa:
L’indennità ISCRO verrà erogata dall’INPS nel rispetto dei limiti di spesa già stanziati per ogni anno di erogazione.
Aspetti fiscali dell’indennità ISCRO:
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.
Aliquote contributive Gestione Separata Inps:
Per finanziare gli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità ISCRO è stato disposto un aumento dell’aliquota contributiva di cui all’art.59, comma 16, della legge n.449/1997. L’aumento è posto a carico esclusivamente dei “professionisti senza cassa” iscritti alla Gestione Separata Inps che non risultano registrati presso altre forme obbligatorie ed è pari a:
• 0,26 punti percentuali nel 2021;
• 0,51 punti percentuali nel 2022;
• 0,51 punti percentuali nel 2023.
In conseguenza del quadro sopra riassunto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata nell’anno 2021, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono fissate come segue:
• 24% dovuto dai soggetti titolari di pensione (diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro, o indiretta ossia di reversibilità) o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (anche se liberi professionisti);
• 25,98% cioè 25% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva più 0,26 aliquota ISCRO dovuto per tutti i liberi professionisti titolari di posizione Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
• 33,72% cioè 33% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva destinato al fondo prestazioni temporanee dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
• 34,23% cioè 33% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva destinato al fondo prestazioni temporanee più 0,51% per DIS-COLL dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
Le predette aliquote saranno applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n.335/1995, che ancora non è stato annunciato dall’Istituto previdenziale come pure il reddito minimale.
La ripartizione dell’onere contributivo resta invariata:
– 2/3 a carico del committente;
– 1/3 a carico del collaboratore.
Rimane inoltre confermata nel 4% la misura del contributo lordo che i professionisti (titolari di partita Iva) iscritti alla gestione separata Inps, possono addebitare al committente (art.1 comma 212 della legge 662 del 23 dicembre 1996).
Modalità di versamento in capo all’azienda committente e relativa scadenza:
Entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso i committenti e gli associanti devono versare i contributi alla gestione separata con il modello F24 (telematico nel caso di titolari di partita Iva).
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021:
Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova sempre applicazione il disposto dell’art.51, comma 1, del TUIR, in base al quale i compensi erogati entro la data del 12 gennaio 2021 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nell’anno 2020.
In caso di bonifico rileva la data dell’accreditamento.
Il suddetto principio di “cassa allargata” non trova invece applicazione in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata Inps i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento