Circolare di Studio n. 29 del 29 Marzo 2020

INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI 30/06/1994 N.509 E 10/02/1996 N.103

Premessa:

Con Decreto-Legge n.18/2020 è stato istituito apposito “Fondo per il reddito di ultima istanza” al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Tale fondo garantirà ai soli soggetti di cui alla presente circolare il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stati definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità in commento.

INDENNITA’ PER IL MESE DI MARZO 2020:

Il sostegno al reddito, costituito da un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600,00 euro, è riconosciuto ai seguenti soggetti:

  • Lavoratori che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione in base alla cedolare secca sugli affitti ed in base alle “locazioni brevi”, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza da COVID-19;
  • Lavoratori che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione in base alla cedolare secca sugli affitti ed in base alle “locazioni brevi”, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma in conseguenza dell’emergenza da COVID-19;

DEFINIZIONE DI CESSAZIONE, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’:

a) Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

b) Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il “principio di cassa”.

ULTERIORI PRECISAZIONI

L’indennità corrisposta non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con i benefici disciplinati dal decreto-legge n.18/2020 agli articoli:

– 19, 20, 21, 22 (misure a sostegno del lavoro in tema di ammortizzatori sociali);

– 27, 28, 29, 30, 38 e 96 (indennità per professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata Inps, lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale dell’Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo, collaboratori sportivi).

CONDIZIONE ASSOLUTAMENTE NECESSARIA:

L’indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE:

Le domande per ottenere l’indennità sono presentate dagli aventi diritto dal 1° aprile 2020 direttamente agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità e provvedono all’erogazione della stessa.

L’istanza, presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali, dovrà essere corredata da un’AUTODICHIARAZIONE dell’interessato, RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N.445, che attesti obbligatoriamente quanto segue:

a) Di essere lavoratore autonomo non titolare di pensione;

b) Di non essere percettore delle indennità (già descritte sopra) previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del D.L. n.18/2020 né del Reddito di cittadinanza di cui al D.L. n.4/2019;

c) Di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d) Di aver percepito nell’anno d’imposta 2018 un reddito non superiore agli importi già descritti sopra;

e) Di aver chiuso la partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

All’istanza devono essere obbligatoriamente ALLEGATI:

– copia del documento d’identità in corso di validità;

– codice fiscale;

– coordinate bancarie per l’accredito dell’importo richiesto.

ATTENZIONE:

Saranno considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni relative all’AUTODICHIARAZIONE e agli ALLEGATI o presentate dopo il 30 aprile 2020.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.