Circolare di Studio n. 30 del 30 Marzo 2020

INDENNITA’ PER ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI LAVORATORI

Premessa:

Tra le misure adottate con il Decreto-Legge n.18/2020 verrà garantito ai soli soggetti di cui alla presente circolare il riconoscimento di una indennità, la cui erogazione sarà di competenza dell’Istituto INPS.

SOGGETTI POTENZIALMENTE FRUITORI DELL’INDENNITA’ DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO 2020:

Il sostegno al reddito, costituito da un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600,00 euro, è riconosciuto ai seguenti soggetti:

  • LIBERI PROFESSIONISTI TITOLARI di PARTITA IVA compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art.53, comma 1, del Tuir;
  • Lavoratori TITOLARI di RAPPORTI di COLLABORAZIONE COORDINATA e CONTINUATIVA.

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori:

Devono essere attive alla data del 23 febbraio 2020;

Devono essere iscritte alla Gestione Separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;

Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto;

Non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) ossia: ARTIGIANI, COMMERCIANTI, COLTIVATORI DIRETTI, COLONI e MEZZADRI. In base alle FAQ del MEF rientrerebbero tra questi soggetti altresì gli AGENTI DI COMMERCIO sebbene gli stessi siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (Enasarco); in riferimento a tali soggetti lo Studio terrà monitorato il diritto alla fruizione di che trattasi in modo da garantire la massima tempestività.

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori:

Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto;

Non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione Separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.

ATTENZIONE:

In seguito a FAQ pubblicata sul sito del MEF si precisa che rientrano nella categoria sopra esaminata “I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago, non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria. L’indennità ha natura personale e non è attribuibile alla società in quanto tale”.

  • LAVORATORI STAGIONALI dei SETTORI del TURISMO e degli STABILIMENTI TERMALI.

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori:

Devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020;

Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto;

Non devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

  • LAVORATORI AGRICOLI a TEMPO DETERMINATO e altre CATEGORIE di LAVORATORI ISCRITTI negli ELENCHI ANNUALI.

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori:

Devono poter far valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;

Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto.

  • LAVORATORI dello SPETTACOLO ISCRITTI al FONDO PENSIONI dello SPETTACOLO.

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori:

Devono poter far valere nell’anno 2019 almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo;

Non devono aver prodotto nell’anno 2019 un reddito superiore a 50.000 euro.

Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto;

Non devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

ULTERIORI PRECISAZIONI:

Le indennità corrisposte:

non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR n.917/1986;

– non sono tra esse cumulabili;

non sono riconosciute ai percettori di Reddito di cittadinanza di cui al DL. n.4/2019.

COME FARE DOMANDA A PARTIRE DAL 1° APRILE 2020:

I potenziali destinatari delle suddette indennità, dal 1° aprile 2020, dovranno presentare domanda direttamente all’INPS utilizzando i soli canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps: www.inps.it

L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:

  • PIN dispositivo rilasciato dall’Inps;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

MODALITA’ SEMPLIFICATA DI COMPILAZIONE E INVIO ON LINE:

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale Inps o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali: 

  • Sito internet www.inps.it utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  • Contact Center chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del pin, l’Inps invita a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni esaminate nella presente circolare.

NUOVA PROCEDURA DI EMISSIONE DEL PIN DISPOSITIVO TRAMITE RICONOSCIMENTO A DISTANZA:

L’INPS è inoltre prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

Tale servizio non è ancora operativo.

INDENNITA’ DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO 2020:

L’indennità è riconosciuta anche ai COLLABORATORI SPORTIVI in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art.67, comma 1, lettera m) del DPR n.917/1986 che richiamiamo letteralmente:

m) le indennita’ di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita’ dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attivita’ sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita’ sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche.

ULTERIORI PRECISAZIONI:

– L’indennità sopra descritta non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n.917/1986;

Ai fini dell’accesso all’indennità, i predetti rapporti di collaborazione devono essere presenti alla data del 23 febbraio 2020.

– Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società SPORT E SALUTE S.P.A. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.