Circolare di Studio n. 74 del 30 Ottobre 2020
IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AGLI OPERATORI IVA DI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE PREVISTE DAL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020
PREMESSA:
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 per contenere l’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo 1 del Decreto-Legge n.137/2020 pubblicato sulla G.U. n.269 del 28/10/2020 (c.d. “decreto ristori”) riconosce un contributo a fondo perduto a favore “dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1” al decreto in commento.
Il contributo a fondo perduto consiste in una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale evidenziato nell’apposita istanza.
SOGGETTI POTENZIALMENTE BENEFICIARI:
• Persone fisiche esercenti attività commerciale, ancorchè gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
• Le società di persone (S.n.c. e S.a.s.);
• Le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciale;
• Le società di capitali (S.p.a., S.r.l. e S.a.p.a.).
• Gli Enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata;
• Le Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
IL CONTRIBUTO NON SPETTA:
• Ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 25 ottobre 2020;
• Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020.
PRIME CONDIZIONI DA VERIFICARE PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO:
Occorre rispettare due requisiti:
1) Titolarità di una Partita Iva attiva al 25 ottobre 2020;
2) Svolgimento prevalente di una o più attività incluse nella tabella riportata nell’Allegato 1 del decreto in commento.
L’elenco dei codici ATECO potrebbe essere aggiornato con l’inserimento di ulteriori attività successivamente individuate attraverso appositi decreti emanati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
SECONDA CONDIZIONE DA VERIFICARE PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO:
Il contributo spetta a condizione che:
• L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Con Circolare n.15/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di determinazione dei dati da considerare affermando che occorre prendere in esame le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 e di aprile 2020; in sintesi:
– Nei casi in cui non sussista l’obbligo dell’emissione della fattura o dei corrispettivi il riferimento al fatturato ed ai corrispettivi può essere esteso al concetto di ricavi e compensi;
– Per i soggetti che certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi occorre sommare i due elementi;
– La data da considerare per il calcolo del fatturato nel mese di aprile è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate ed i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data del DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel calcolo dell’ammontare del fatturato dei mesi di aprile 2020 e 2019 andranno quindi escluse le fatture differite emesse nei citati mesi – entro il giorno 15 – relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019);
– Occorre tenere conto delle note di variazione (art.26 Dpr n.633/1972) aventi data di emissione aprile.
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi per:
• I soggetti riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Attenzione: va evidenziato che nella attuale versione il contributo potrà essere richiesto anche dai soggetti che nell’anno precedente (leggasi 2019) hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro (nella precedente versione – art.25 del DL. n.34/2020 – tali contribuenti erano esclusi dal contributo).
PROCEDURA DIVERSIFICATA:
Tale contributo sarà accreditato dall’Agenzia delle Entrate direttamente ai beneficiari ma è previsto un doppio binario:
1) Coloro che hanno ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all’art.25 del DL. n.34/2020 e non lo hanno restituito non dovranno presentare alcuna istanza poiché la somma verrà corrisposta automaticamente sul medesimo conto corrente indicato nella precedente comunicazione;
2) Gli altri soggetti dovranno invece presentare apposita istanza utilizzando il modello già appositamente approvato ma seguendo le indicazioni delineate con un prossimo provvedimento del Direttore Agenzia Entrate, con tempistiche e modalità che saranno nel contempo definite.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:
L’importo sarà quantificato applicando un “coefficiente settoriale” – diversificato a seconda del codice ATECO dell’attività e variabile da un minimo del 100% ad un massimo del 400% – all’importo determinato secondo i criteri già individuati dall’art.25 del DL. n.34/2020 per cui occorre applicare una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente (2019);
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente (2019);
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente (2019).
Il risultato ottenuto dovrà essere “rivalutato” applicando i nuovi “coefficienti settoriali” contenuti nell’Allegato 1 del decreto in commento.
E’ comunque stabilito che l’importo del contributo non può essere mai superiore a 150.000 euro.
ESEMPIO:
Attività Ristorazione con somministrazione | Codice ATECO 561011 |
Coefficiente settoriale | 200% |
Ricavi 2019 | 600.000 |
Fatturato aprile 2020 | 60.000 |
Fatturato aprile 2019 | 99.000 |
Differenza di fatturato | 39.000 |
Contributo fondo perduto ex art.25 DL 34/2020 | 5.850 (39.000 x 15%) |
Contributo fondo perduto ex art.1 DL 137/2020 | 11.700 (5.850 x 200%) |
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art.25 del DL. n.34/2020 e che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 l’ammontare dell’agevolazione è determinata applicando il “coefficiente settoriale” indicato nell’Allegato 1 del c.d. “decreto ristori” agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
ESEMPIO:
Attività Ristorazione con somministrazione | Codice ATECO 561011 |
Coefficiente settoriale | 200% |
Ditta individuale con attività iniziata | 01/05/2019 |
Ricavi 2019 | 60.000 |
Fatturato aprile 2020 | 2.000 |
Fatturato aprile 2019 | 0 |
Differenza di fatturato | Non rileva |
Contributo fondo perduto ex art.25 DL 34/2020 | 1.000 |
Contributo fondo perduto ex art.1 DL 137/2020 | 2.000 (1.000 x 200%) |
Le seguenti e successive disposizioni ricalcano quanto già stabilito con l’articolo 25, commi da 7 a 14, del Decreto-Legge n.34 del 2020 e già illustrati nella Circolare di Studio n.54 del 11/06/2020 e n.56 del 16/06/2020.
IRRILEVANZA FISCALE DEL CONTRIBUTO:
Il contributo:
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
– non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir (leggasi che non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito d’impresa).
ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO:
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:
L’erogazione del contributo è prevista in tempi brevi secondo quanto dichiarato dal premier Conte e dal ministro Gualtieri:
– entro il 15 novembre 2020 per coloro che hanno già presentato l’istanza;
– entro il 15 dicembre 2020 per coloro che invece dovranno provvedere in seguito ad apposito provvedimento.
Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario il cui codice IBAN deve essere indicato nell’istanza richiamata sopra.
CONTABILIZZAZIONE:
Per quanto riguarda il trattamento contabile, essendo il contributo a “fondo perduto” e spettando in percentuale alla diminuzione dei ricavi è qualificabile quale “Contributo in conto esercizio” reintegrando i mancati ricavi. La sua contabilizzazione avviene nella voce A5 del conto economico che riguarda gli Altri ricavi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Nella Nota Integrativa al bilancio d’esercizio sarà opportuno fornire adeguata informativa.
SANZIONI E INTERESSI IN CASO DI CONTRIBUTO NON SPETTANTE:
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupera l’importo, irrogando:
– la sanzione dal 100 al 200% della misura del contributo non spettante (ex art.13, comma 5, del D.Lgs. n.471/1997)
– gli interessi nella misura del 4% annuo (ex art.20 del D.P.R. n.602/1973).
La fattispecie sopra descritta integra il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato a cui si applica l’articolo 316-ter del c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni). Nell’ipotesi di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, si applicherà una sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
Si ricorda inoltre che il rilascio di autocertificazioni di regolarità antimafia non veritiere comporta la reclusione da 2 a 6 anni e, in caso di avvenuta erogazione del contributo, verrà applicata la confisca ai sensi dell’articolo 322-ter c.p.
CESSAZIONE ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:
Qualora successivamente all’erogazione, i percettori del contributo a fondo perduto cessino l’attività d’impresa, il soggetto firmatario dell’istanza inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante.
L’eventuale atto di recupero, qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, verrà emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.
COMPATIBILITA’ CON IL QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19:
La Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 considera compatibili gli aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a carenze improvvise di liquidità purchè siano soddisfatte le condizioni specificatamente indicate:
• L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di euro 800.000 per impresa.
• L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’art.2, punto 18, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
ALLEGATI:
Allegato 1
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.