Circolare di Studio n. 33 del 11 Ottobre 2022

Fondo rotativo imprese

Oggetto: Fondo rotativo imprese

  1. SOGGETTI BENEFICIARI – Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I soggetti sopraelencati:

  • devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
  • ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui

sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico

I soggetti beneficiari devono avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, e disporre di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice.

  1. INTERVENTI AMMISSIBILI – Devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852. Sono ammissibili agli incentivi i Programmi di investimento riguardanti:
  2. interventi di riqualificazione energetica delle strutture, compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;
  3. riqualificazione antisismica;
  4. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  5. interventi edilizi di cui funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere
  6. a) e b);
  7. interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  8. interventi per la digitalizzazione;
  9. interventi di acquisto/rinnovo di

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo.

L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio del Programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda.

Le spese non devono essere inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

Ai fini della relativa ammissibilità, le spese devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del Programma di investimento e i beni cui sono riferite, devono:

  • Essere ammortizzabili
  • Qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa
  • Figurare nell’attivo di bilancio del Soggetto beneficiario per almeno 3 anni per

le PMI e 5 anni per le Grandi imprese

  1. INCENTIVI CONCEBILI – sono articolati nella forma del contributo diretto alla spesa e del Finanziamento agevolato a valere sul FRI.

Il contributo diretto alla spesa è concesso in base alla dimensione di impresa per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili. Il tasso d’interesse da applicare al Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50 per Il Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa e all’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili.

Il Contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Per qualsiasi chiarimento in merito rivolgersi a Dott.ssa Giorgia Baldassarri baldassarri@koruspartners.it