
Circolare di Studio n. 77 del 10 Novembre 2020
ESTENSIONE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI ISA
Premessa
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.279 del 9 novembre 2020, e subito entrato in vigore, il c.d. Decreto “Ristori-bis” (D.L. n.149/2020) che dispone ulteriori misure di ristoro per le attività economiche colpite dalle restrizioni deliberate nei giorni scorsi con il D.P.C.M. 3 novembre 2020, che ha previsto la suddivisione del territorio nazionale in tre aree, distinte a seconda della gravità della situazione epidemiologica.
L’articolo 6 del decreto in commento disciplina l’estensione della proroga di cinque mesi (per i contribuenti solari) del termine di versamento:
- Della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Proroga:
Dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 (senza corresponsione di interessi).
A CHI SI APPLICA L’ESTENSIONE DELLA PROROGA:
La disposizione in argomento si applica ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), individuati dall’art.98, comma 1, del DL. n.104/2020 (già oggetto di Circolare di Studio n.76 del 09/11/2020):
- Operanti nei settori economici indicati negli Allegati 1 e 2 al decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art.3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (leggasi “zona rossa”), ovvero
• Esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art.2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (leggasi “zona arancione”).
ATTENZIONE:
L’estensione della proroga si applica a prescindere dalla diminuzione del 33% del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Quanto eventualmente già versato non potrà essere oggetto di rimborso.
ZONA ROSSA E ARANCIONE:
Si ricorda che dallo scorso 6 novembre 2020 sono:
– in “zona arancione” la Puglia e la Sicilia
– in “zona rossa” la Lombardia, il Piemonte, la Calabria e la Valle d’Aosta.
Da domani 11 novembre le regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria, in seguito a nuova ordinanza del Ministro della Salute, passeranno in “zona arancione” mentre la Provincia di Bolzano entrerà in “zona rossa”.
Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.