CIRCOLARE DI STUDIO N. 28 DEL 7 MAGGIO 2019

Chiarimenti in merito all’emissione delle autofatture in formato elettronico per operazioni in c.d. “reverse charge interno”

In data 26.04.2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha pubblicato sul proprio sito una serie di risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in merito ad alcuni quesiti posti in materia di fatturazione elettronica.

Tra questi, il più rilevante riguarda l’integrazione delle fatture di acquisto ricevute in regime di reverse charge interno.

Ricordiamo che in precedenza l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E del 02.07.2018, aveva concesso due strade al contribuente per adempiere agli obblighi di integrazione delle fatture elettroniche ricevute in regime di reverse charge interno:

  • predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa;
  • emissione di un’autofattura elettronica da inviare al

 

In merito alla prima possibilità, le case di software non si erano espresse circa la fattibilità dell’operazione dal punto di vista informatico. Tale soluzione inoltre non poteva essere applicata per quei contribuenti che utilizzavano esclusivamente il sistema di conservazione    sostitutiva dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, l’unica strada percorribile era l’emissione dell’autofattura concontestuale invio al SDI.

Sollecitata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sulle modalità di emissione e contabilizzazione dell’autofattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha ora affermato che “la trasmissione a SDI  dell’autofattura in argomento è facoltativa”.

 

Pertanto, nell’attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, al fine di adempiere agli obblighi in materia di integrazione delle fatture elettroniche ricevute in regime di reverse charge interno, si potrà ora procedere alla integrazione della fattura elettronica con le medesime modalità utilizzate fino all’anno 2018 per le fatture analogiche; si consiglia pertanto di:

  • stampare la fattura elettronica ricevuta;
  • integrare la stessa con l’IVA dovuta;
  • conservare in formato cartaceo la fattura

 

In alternativa, è sempre possibile inviare l’autofattura in formato elettronico entro i termini della liquidazione IVA del mese/trimestre di riferimento.