Circolare n. 22 del 20 marzo 2020

Emergenza Coronavirus – Ammortizzatori sociali previsti dal Decreto “Cura Italia”.

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, è stato pubblicato sulla G.U. del 17 marzo u.s.

Tra le misure urgenti emanate con il decreto legge, vi sono quelle in materia di sostegno al reddito in costanza di lavoro, a carattere di specialità.

Il decreto incide su tutti gli ammortizzatori sociali, e sono destinatari delle misure tutti i datori di lavoro i quali, a seconda dell’inquadramento contributivo potranno utilizzare alternativamente:

  • La cassa integrazione ordinaria (art. 19 del D.L.);
  • L’assegno ordinario (art. 19 del D.L.);
  • La cassa integrazione in deroga.

Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

Possono accedere a questo strumento le aziende inquadrate nel settore contributivo “industria”, e le aziende artigiane del settore edile e lapideo.

Assegno ordinario

Possono accedere a questo strumento le aziende non destinatarie del trattamento ordinario, appartenenti ai settori contributivi per i quali è stato istituito un Fondo salariale bilaterale (ad. es. tutte le aziende artigiane), nonché le aziende con più di 5 dipendenti non destinatarie della CIGO e prive di Fondo salariale bilaterale, iscritte al FIS (Fondo Integrazione Salariale) gestito dall’Inps.

Per entrambi gli ammortizzatori sociali sopra descritti, il decreto prevede una copertura massima pari a 9 settimane, nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 (sono pertanto possibili richieste retroattive), fino al 31 agosto 2020.

Sono tutelati tutti i lavoratori già in forza al 23 febbraio 2020, con esclusione dei dirigenti e delle lavoranti a domicilio.

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comunque non oltre i seguenti massimali:

  • Lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari ad euro 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 998,18 lordi che, al netto del 5,84% di contributi, sono pari ad euro 939,89;
  • lavoratori con retribuzione mensile superiori ad € 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 1.199,72 lordi che, al netto del 5,84% di contributi, sono pari ad euro 1.129,66.

In base al tenore letterale della norma, si ritiene che non sia necessario, per accedere agli ammortizzatori sopra decritti, il previo godimento delle ferie residue al 31/12/2019.

La richiesta di cassa integrazione, o di assegno ordinario, deve essere inviata telematicamente attraverso il portale online dell’Inps.

Le aziende non sono tenute a rispettare, per espressa previsione del decreto, le procedure e le tempistiche normali indicate nel Jobs Act. È tuttavia necessario, prima di procedere alla domanda telematica, avere informato le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza, della necessità di ricorrere allo strumento di sostegno del reddito.

Le OO.SS. potranno richiedere una consultazione e un esame congiunto della richiesta, da esperirsi anche in via telematica, il tutto da effettuarsi entro 3 giorni dall’invio da parte delle aziende della comunicazione informativa.

Non è necessario, invece, procedere alla firma di un accordo sindacale al termine della procedura.

Le richieste saranno ammesse solamente sino all’esaurimento, anche prospettico, dei fondi all’uopo stanziati tramite il decreto in esame, pari a 1.347,2 milioni di euro.

Cassa integrazione in deroga

Per tutti i soggetti privati esclusi dall’utilizzo degli strumenti sopra descritti, le Regioni e Province autonome possono riconoscere, con apposito decreto da emanare, fino a 9 settimane di cassa integrazione in deroga. La norma include tra i beneficiari anche quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi. Sono esclusi per espressa previsione i datori di lavoro domestici.

Il ricorso alla Cig in deroga può avvenire esclusivamente previo accordo con le organizzazioni sindacali. L’accordo può avvenire anche in via telematica.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Le richieste saranno ammesse solamente sino all’esaurimento, anche prospettico, dei fondi all’uopo stanziati tramite il decreto in esame, pari a 3.293,2 milioni di euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione e provvederà ad integrare questa e le precedenti circolari con ogni chiarimento che interverrà sul decreto c.d. “Cura Italia”.