Circolare di Studio n. 5 del 15 Gennaio 2026
Divieto di compensazione in F24 in presenza di ruoli.
Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela
OGGETTO: – Divieto di compensazione in F24 in presenza di ruoli.
Premessa:
L’articolo 31 del Decreto-Legge n.78 del 31 maggio 2010 vieta già la compensazione di crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, di ammontare superiore a 1.500 euro.
ATTENZIONE: Tale norma non ha subito alcuna modifica.
Modifiche alla compensazione apportate a partire dal 1° luglio 2024 e valide fino al 31 dicembre 2025:
La Legge 213/2023, inserendo il comma 49-quinquies nell’art.37 del Decreto-Legge n.223 del 4 luglio 2006, aveva introdotto un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro.
La norma in oggetto contemplava il divieto di sola compensazione (ex art.17 D. Lgs. n.241/1997) nel modello F24 in presenza di ruoli per imposte erariali e relativi accessori scaduti, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli Agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, ivi compresi quelli per atti di recupero, per i quali i termini di pagamento erano scaduti e non vi erano provvedimenti di sospensione.
Nel concreto ove l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione era superiore a 1.500 euro ma non superiore a 100.000 euro occorreva applicare l’articolo 31 del DL n.78/2010.
L’inibizione alle compensazioni introdotta dalla Legge 213/2023 si differenzia dal divieto di compensazione di cui all’art.31, comma 1, del DL n.78/2010 in quanto vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali ma anche di quelli aventi altra natura agevolativa.
ATTENZIONE: Rimaneva sempre possibile la c.d. “compensazione verticale o interna”.
Decorrenza nuova disposizione dal 1° gennaio 2026:
La Legge di Bilancio 2026 (articolo 1 comma 116 della Legge 30 dicembre 2025 n.199) riduce la soglia utile oltre la quale scatta il divieto di compensazione portandola da 100.000 euro a 50.000 euro.
Le novità apportate decorrono per le compensazioni da eseguirsi a partire dal 1° gennaio 2026 e prevedono che, qualora siano presenti carichi di ruolo per un importo superiore a 50.000 euro, la compensazione in F24 è vietata anche per l’eccedenza.
ESEMPIO:
Se il contribuente presenta carichi di ruolo pari a 51.000 euro e dispone di
60.000 euro di crediti compensabili, la compensazione è vietata nella sua interezza (per cui anche la parte che eccede il carico di ruolo, 9.000 euro, è bloccata).
ATTENZIONE: La verifica deve essere eseguita alla data di presentazione della delega di pagamento per cui hanno rilevanza anche eventuali carichi di ruolo antecedenti al 2026.
ATTENZIONE: Rimane sempre possibile la c.d. “compensazione verticale o interna”.
Esclusioni:
Tale divieto non sussiste qualora il contribuente abbia:
- presentato la domanda di rottamazione dei ruoli (risposta a istanza di Interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate n.54 del 28/02/2024);
- somme iscritte a ruolo che sono oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta decadenza;
- crediti relativi ai contributi previdenziali Inps ed ai premi per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Inail
Sanzioni applicabili:
Il mancato rispetto di tale divieto non viene commentato dal legislatore. Per cui si ritiene che, se il credito è effettivamente esistente, la violazione, riguardante il suo utilizzo in presenza di ruoli per importi superiori a 50.000 euro, dovrebbe essere sanzionata nella misura del 25% (essendo in presenza di crediti non spettanti).
Conclusioni:
A decorrere dalle eventuali compensazioni eseguibili in data 16 gennaio 2026 è necessario controllare preventivamente i carichi di ruolo presenti nel cassetto fiscale del singolo contribuente prima di presentare qualsiasi compensazione in F24.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento
