Circolare di Studio n.61 del 2 Luglio 2020

 

DIFFERIMENTO AL 20 LUGLIO 2020 DEI TERMINI DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL’IRAP E DELL’IVA, CHE EMERGONO DALLE DICHIARAZIONI FISCALI.

INTERESSATI ALLA PROROGA I SOLI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI SONO STATI APPROVATI GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA).

– PROROGA ADEMPIMENTI FISCALI E VERSAMENTI CHE HANNO SCADENZA DAL 1° AGOSTO AL 20 AGOSTO.

PREMESSA:


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.162 del 29 giugno 2020 il D.P.C.M. 27 giugno 2020, annunciato giorni or sono da un comunicato stampa del MEF, che dispone la proroga dal 30 giugno 2020 al 20 luglio 2020 (senza corresponsione di interessi) del termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, nonché dell’Irap per tutti i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi coloro che aderiscono al “regime forfetario” di cui all’art.1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014 ed i contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi) di cui all’art.27, comma 1, del D.L. n.98/2011.


A CHI SI APPLICA LA PROROGA:

La disposizione in argomento si applica ai soli soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art.9-bis del D.L. n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.96/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

VERIFICHE DA PREDISPORRE PER USUFRUIRE DELLA PROROGA:

1) L’attività esercitata deve rientrare tra quelle per le quali è stato approvato il Modello ISA e tale verifica può effettuarsi consultando le istruzioni generali agli stessi modelli che riportano l’elencazione completa dei codici attività relativi ai settori: agricoltura, manifattura, servizi, professionisti e commercio.

2) I ricavi di cui all’art.85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art.54, comma 1, del Tuir (D.P.R. n.917/1986) dichiarati nel periodo d’imposta 2019 non devono essere superiori al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione (corrispondente ad euro 5.164.569) senza dimenticare che per taluni Isa (BG40U Locazione, valorizzazione, compravendita di immobili; BG50U Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici; BG69U Costruzioni e BK23U Servizi di ingegneria integrata) ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del Tuir.

Attenzione: la proroga può essere goduta anche da quei contribuenti che esercitando attività per le quali è stato istituito il relativo modello Isa e che presentano ricavi o compensi sotto la soglia massima, comunque non calcoleranno il loro indice ISA in quanto presentano cause di esclusione o di inapplicabilità.

Attenzione: in merito ai soggetti IRES la nuova scadenza riguarderà quelle imprese che hanno approvato il bilancio entro il termine ordinario di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (per le medesime il termine di versamento ordinario è infatti il 30 giugno 2020).
Qualora invece i termini di approvazione del bilancio vengano a scadere oltre il termine di quattro mesi, gli obblighi di versamento delle imposte devono essere adempiuti entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

 

SOCI E COADIUVANTI:

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir (D.P.R. n.917/1986 – società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale), aventi i requisiti descritti sopra e quindi:
• Soci di società ed associazioni professionali;
• Coadiuvanti familiari soggetti Isa;
• Coniuge dell’impresa coniugale.

 

TRIBUTI OGGETTO DI PROROGA:

Ad essere trascinati nello slittamento sono tutti i versamenti derivanti da Redditi 2020, ovvero:
– Imposte dirette (IRPEF ed IRES), addizionali regionali e comunali, imposte sostitutive (cedolare, contribuenti forfetari ed in regime di vantaggio etc.);
– IRAP (se dovuta – non rientrando nella disciplina dell’art.24 D.L. n.34/2020 c.d. ”decreto rilancio”);
– INPS (Gestione Separata e versamenti oltre il minimale per Artigiani e Commercianti);
– Ogni altro versamento determinato in sede di Redditi 2020;
– IVA annuale.
Per cui i versamenti dovranno essere effettuati:
a) Entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
b) Dal 21 luglio al 20 agosto 2020 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

SOGGETTI ESCLUSI DALLA PROROGA E TENUTI AL RISPETTO DEI TERMINI ORDINARI:

• Persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neppure tramite partecipazione a società di persone e/o ad associazioni “trasparenti”;
• Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali non sono stati approvati gli ISA;
• Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali sono stati approvati gli ISA, ma che superano il previsto limite di ricavi o compensi per la loro applicazione stabilito in euro 5.164.569;
• Imprenditori agricoli titolari di solo reddito agrario.

 

PROROGA ADEMPIMENTI FISCALI E VERSAMENTI CHE HANNO SCADENZA DAL 1° AGOSTO AL 20 AGOSTO:

L’articolo 3 quater del Decreto-legge 2 marzo 2012, n.16 – inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n.44 – ha introdotto in via permanente nell’articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248), la proroga degli adempimenti fiscali e del versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno.
Tali adempimenti e versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.