Circolare di Studio n. 36 del 10 Aprile 2020
DECRETO LEGGE N.23/2020 “MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE AZIENDE”
Premessa:
Con Decreto-Legge 8 aprile 2020 n.23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.94 in medesima data, sono state introdotte “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori di strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
La presente Circolare si occuperà delle misure di accesso al credito per il sostegno alla liquidità delle imprese in difficoltà a causa del Coronavirus.
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – GARANZIA SACE SPA:
Al fine di favorire la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’epidemia Covid-19:
– con sede in Italia;
– diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito
è prevista da parte di SACE SPA – controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti – (individuata dal Governo in virtù della sua specializzazione nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi quale soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle garanzie tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli impegni da questa assunti) la concessione fino al 31 dicembre 2020 di garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.
Gli impegni assunti da SACE SPA prevedono garanzie per 200 miliardi di euro a favore di tutte le imprese, senza limiti di fatturato, e di questi almeno 30 miliardi saranno destinati a:
– piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE;
– lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva,
a condizione che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’art.2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n.662 (Fondo Centrale di Garanzia).
ATTENZIONE:
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
DEFINIZIONE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE:
Per determinare la dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive si applica alle imprese, operanti in tutti i settori produttivi, la seguente indicazione fornita con Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE:
La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
GARANZIE RILASCIATE A DETERMINATE CONDIZIONI:
Le garanzie saranno rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia è rilasciata per finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
b) al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE n.651/2014, n.702/2014 e n.1388/2014 e alla data del 29 febbraio 2020 non deve risultare presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;
c) l’importo del finanziamento assistito da garanzia non potrà essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25% del FATTURATO ANNUO dell’impresa RELATIVO AL 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
2) Il DOPPIO DEI COSTI DEL PERSONALE dell’impresa RELATIVI AL 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l’impresa avesse iniziato l’attività nel corso del 2019 occorre fare riferimento ai COSTI DEL PERSONALE ATTESI per i PRIMI DUE ANNI DI ATTIVITA’, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora l’impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla presente garanzia ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora l’impresa, ovvero il medesimo gruppo quando l’impresa è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla presente garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
d) La percentuale massima di garanzia, paritetica e proporzionale tra garante e garantito in caso di mancato rimborso del finanziamento, copre il:
1) 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
e) La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale;
f) La garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all’impresa dopo l’entrata in vigore del presente decreto, e si estende al rimborso del capitale, degli interessi e ad ogni altro onere accessorio fino all’importo massimo garantito;
g) Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale del soggetto erogante;
h) L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
i) L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
j) Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi che siano localizzati in Italia, attraverso documentazione e attestazione del rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ALLA BANCA:
Ai fini dell’individuazione del LIMITE DI IMPORTO GARANTITO e della PERCENTUALE DI GARANZIA, l’impresa richiedente il finanziamento è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice il valore del:
– fatturato in Italia;
– costo del personale sostenuto in Italia
Tali valori, qualora l’impresa appartenga ad un gruppo, andranno comunicati su base consolidata.
FINANZIAMENTI IN FAVORE DI IMPRESE CON MENO DI 5.000 DIPENDENTI IN ITALIA E VALORE DEL FATTURATO INFERIORE A 1,5 MILIARDI DI EURO:
L’impresa che, sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio, è interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE SPA presenta ad una banca la domanda di finanziamento garantito dallo Stato (ATTRAVERSO UNA “PROCEDURA SEMPLIFICATA”).
In caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento la banca trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE SPA e quest’ultima processa la richiesta ed emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia al fine di permettere alla banca di rilasciare il finanziamento assistito dalla garanzia concessa da SACE SPA.
FINANZIAMENTI IN FAVORE DI IMPRESE CON PIU’ DI 5.000 DIPENDENTI O FATTURATO SUPERIORE A 1,5 MILIARDI DI EURO:
In tale ipotesi il rilascio della garanzia è subordinata alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI:
Il decreto in premessa aumenta la dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia per le PMI, già ampliato dal Decreto Cura Italia n.18/2020, al fine di supportare la piccola e media impresa, a tutela degli imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono una eccellenza del Made in Italy.
Le misure hanno l’obiettivo di garantire alle imprese italiane quella liquidità necessaria alla ripartenza delle varie attività, una volta superata l’emergenza sanitaria.
Con l’intervento del Fondo “l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative sugli importi garantiti dal Fondo stesso”.
Fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, si applicano le seguenti misure:
a) La garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
c) Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 unità;
d) La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% (rispetto all’80% del “Cura Italia”) per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile (in ipotesi di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività);
2) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, in ipotesi di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.
e) È previsto l’allungamento della garanzia del Fondo per finanziamenti che beneficiano della sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti;
f) Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia acquisite su finanziamenti;
g) Sono previste procedure burocratiche snelle per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà sulle seguenti direttrici:
• Garanzia al 100% per PRESTITI FINO A 25.000 EURO senza alcuna valutazione del merito di credito (in tale ipotesi le banche potranno erogare i prestiti senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo di Garanzia);
• Garanzia al 100% per PRESTITI DA 25.000 EURO A 800.000 EURO, con valutazione del merito di credito e di solvibilità;
• Garanzia al 90% per PRESTITI DA 800.000 EURO A 5 MILIONI DI EURO (con possibilità di arrivare al 100% con la garanzia Confidi – consorzio che presta garanzie alle imprese per facilitare l’accesso ai finanziamenti), con valutazione del merito di credito e presenza di determinati requisiti.
h) La garanzia è sempre esclusa per le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” mentre è concessa a quelle imprese che:
– presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della circolare n.272/2008 della Banca d’Italia, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
– in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’art.186-bis del R.D. n.267/1942 o hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 del predetto decreto ma a determinate condizioni presenti alla data di entrata in vigore del decreto.
i) Per i tassi di interesse e le condizioni di rimborso vi sarà la libera contrattazione delle parti (banca e beneficiario), ma nei limiti fissati dalla norma (ad esempio per finanziamenti fino a 25.000 euro o per imprese con fatturati fino a 800.000 euro sono stabiliti dei tassi massimali);
j) Sono ammissibili alla garanzia del fondo (con copertura 100%) i nuovi finanziamenti concessi dalle banche in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000, purché tali finanziamenti prevedano:
– l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;
– una durata fino a 72 mesi;
– un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione. La predetta garanzia può essere rilasciata per PRESTITI DI IMPORTO NON SUPERIORE AL MINORE TRA IL 25% DEI RICAVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E L’IMPORTO DI 25.000 EURO.
k) In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiori a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000 la garanzia a copertura del finanziamento può raggiungere il 100% dello stesso tramite intervento diretto dei Confidi. La predetta garanzia può essere rilasciata per PRESTITI DI IMPORTO NON SUPERIORE AL MINORE TRA IL 25% DEI RICAVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E L’IMPORTO DI 800.000 EURO.
l) La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, la banca trasmetterà al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
ATTENZIONE:
Prima del Decreto liquidità, la garanzia dello Stato sui prestiti sopra descritti poteva arrivare all’80% (garanzia diretta) e al 90% per gli interventi di riassicurazione (previsti all’art.49 del Decreto Cura Italia) mentre ora l’intervento prevede che la garanzia dello Stato sia al 90% e al 100% ma subordinatamente all’autorizzazione della Commissione Europea.
Fino a detta autorizzazione valgono le percentuali dell’80% e del 90% già approvate in occasione del DL “Cura Italia”.
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI E COMUNICAZIONI IN MODO SEMPLIFICATO:
Il decreto in commento stabilisce che i contratti bancari e finanziari, conclusi con la clientela al dettaglio (ossia consumatori, persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, enti senza finalità di lucro, micro-imprese), nel periodo compreso tra la data del 9 aprile 2020 ed il termine dello stato di emergenza (ad oggi previsto in data 31 luglio 2020), soddisfano il requisito della forma scritta e l’efficacia probatoria anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità.
Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole.
L’intermediario consegnerà copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Il cliente potrà usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione e provvederà ad integrare la presente circolare con ogni chiarimento che interverrà sul decreto in oggetto ed in particolar modo sulle norme che ne regolano le misure finanziarie a sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19.