Circolare di Studio n. 3 del 30 marzo 2022
Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 – c.d. “Decreto Ucraina”.
PREMESSA:
Il Decreto in oggetto, esame della presente circolare, dispone, tra le altre misure, la possibilità di erogare buoni benzina esenti ai dipendenti e l’istituzione di una speciale tipologia di ammortizzatori sociali per i soggetti più colpiti direttamente dalla crisi RussoUcraina. Di seguito si affrontano in dettaglio le tematiche:
ESENZIONE FINO A 200 EURO PER I BUONI CARBURANTE
Il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 (c.d. Decreto Ucraina), all’art. 2, prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200 per lavoratore.
Rispetto alla formulazione della norma, si evidenzia, innanzitutto, che il Legislatore stabilisce l’esenzione dalla base imponibile per i “buoni benzina”, quindi potenzialmente anche più di uno, di importo complessivo fino a euro 200. Nello specifico, è previsto che il relativo valore, nel limite di euro 200, non concorre alla formazione del reddito in base all’art. 51, comma 3 del TUIR. Quest’ultimo fissa il limite di esenzione dei beni e servizi ceduti ai dipendenti, limite che, dal 1° gennaio 2022, è ritornato ad essere di euro 258,23 per periodo d’imposta.
Sembrerebbe, pertanto, che la nuova agevolazione prevista specificamente per i buoni carburante, che di per sé potrebbero rientrare tra i beni ceduti ai dipendenti contemplati dal comma 3, art. 51 del TUIR soggetti al limite di esenzione di euro 258,23, sia aggiuntiva e cumulabile con tale previsione agevolativa, con la conseguenza che, nel complesso, l’erogazione di buoni carburante potrebbe potenzialmente risultare esente per un importo massimo di euro 458,23.
Rimane da chiarire se la nuova agevolazione per il buono carburante trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui il buono venga riconosciuto ad personam (solo ad un lavoratore ovvero solo ad alcuni lavoratori) e non alla generalità ovvero a categorie omogenee di lavoratori, in analogia a quanto previsto per i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 258,23 di cui al comma 3, art. 51 del TUIR.
In attesa di chiarimenti da parte dell’AE sulle criticità del Decreto, si ritiene che stante la scrittura della norma possa essere riconosciuto, in analogia al buono fino a 258,23, anche al singolo lavoratore.
AMMORTIZZATORI SOCIALI PER SETTORI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI
Con il Decreto in esame sono previsti ulteriori trattamenti di CIGO e assegno di integrazione salariale per i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi ordinariamente previsti dal D.Lgs n. 148/2015, nonché un regime di deroga agli oneri contributivi addizionali vigenti in caso di ricorso alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i datori di lavoro in particolari difficoltà economiche generate dalla crisi ucraina.
Trattamenti di cassa integrazione ordinaria – CIGO
Ai sensi del nuovo comma 11- quinquies dell’art. 44 del D.Lgs n. 148/2015, introdotto dall’art. 11, comma 1 del DL n. 21/2022, per fronteggiare nel 2022 situazioni di particolare difficoltà economica, i datori di lavoro:
- rientranti nel campo di applicazione della CIGO che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo previsti dal D.Lgs n. 148/2015;
possono ricorrere a ulteriori trattamenti di CIGO
- in deroga alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 148/2015 in materia di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (art. 4) e di durata degli interventi di cassa integrazione ordinaria (art. 12);
- per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
Il trattamento di CIGO è riconosciuto nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022. La norma affida all’INPS le attività di monitoraggio e prevede, altresì, che “qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande”.
Trattamenti di assegno di integrazione salariale (AIS) per settori turistici
Ai sensi del nuovo comma 11-sexsies dell’art. 44 del D.Lgs n. 148/2015, introdotto dall’art. 11, comma 1 del DL n. 21/2022, per fronteggiare nel 2022 situazioni di particolare difficoltà economica, i datori di lavoro di determinati settori particolarmente colpiti (come ad esempio hotel e agenzie di viaggio, ristorazione, parchi divertimento, stabilimenti termali, sale giochi, musei ecc.):
- che occupano fino a 15 dipendenti;
- rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà obbligatori (art. 26 D.Lgs n. 148/2015), del Fondo di integrazione salariale FIS (art. 29 D.Lgs n. 148/2015) e dei Fondi territoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 40 D.Lgs n. 148/2015)
- che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo previsti dal D.Lgs n. 148/2015;
possono ricorrere a ulteriori trattamenti di AIS
- in deroga alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 148/2015 in materia di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (art. 4) e di durata degli interventi di assegno di integrazione salariale (29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis);
- per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
Datori di lavoro destinatari
Turismo
– Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20)
– Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
– Stabilimenti termali (codici ATECO 96.04.20)
Ristorazione
– Ristorazione su treni e navi (codici ATECO 56.10.5)
Attività ricreative
– Sale giochi e biliardi (codici ATECO 93.29.3)
– Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ATECO 93.29.9)
– Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03)
– Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codici
ATECO 52.22.09)
– Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici
ATECO 59.13.00)
– Attività di proiezione cinematografica (codici ATECO 59.14.00)
– Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ATECO 93.21
ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER ALCUNI SETTORI
PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI UCRAINA
L’art. 11, comma 2 del DL n. 21/2022 prevede che i datori di lavoro di determinati settori particolarmente colpiti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina – come ad esempio settore siderurgico, del legno della ceramica ecc. – i quali fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ricorrendo alle integrazioni salariali ai sensi del D.Lgs n. 148/2015 sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 (per la CIGO e per la CIGS) 29, comma 8 (per il FIS), e 33, comma 2 (Fondi di solidarietà di settore) del D.Lgs n. 148/2015.
Datori di lavoro destinatari
Siderurgia
– Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe (codice ATECO CH 24.1)
Legno
– Legno grezzo (codice ATECO AA 02.20)
– Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (codice ATECO CC 16)
Ceramica
– Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti (codice ATECO CG 23.31)
– Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali (codice
ATECO CG 23.41)
– Articoli sanitari in ceramica (codice ATECO CG 23.42)
– Isolatori e pezzi isolanti in ceramica (codice ATECO CG 23.43)
– Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale (codice ATECO CG 23.44)
– Altri prodotti in ceramica n.c.a (codice ATECO CG 23.49)
Automotive
– Fabbricazione di autoveicoli (codice ATECO CL 29.1)
– Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice ATECO CL 29.2)
– Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori (codice ATECO CL
29.3)
Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)
– Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais,
– granturco e altri cereali) (codice ATECO CA 10.61.2)
– Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) (codice ATECO CA 10.62)
– Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) (codice ATECO CE 20.15)
– Coltivazione di cereali (escluso il riso) (codice ATECO AA 01.11.1)
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti