
Circolare di Studio n. 49 del 28 Maggio 2020
D.L. RILANCIO – NOVITÀ IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
È stato pubblicato in G.U. n. 128/2020, S.O. n. 21, il DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio), in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Tra le innumerevoli misure urgenti in esso contenute, particolarmente attese erano quelle relative al sostegno al lavoro e, più nello specifico, agli ammortizzatori sociali.
Analizziamo qui di seguito, in sintesi, le principali novità su questi temi.
Cassa integrazione salariale ordinaria e Fondo integrazione salariale
Il D.L. Rilancio, modificando quanto già previsto nel D.L. 18/2020, incrementa di ulteriori 5 settimane, oltre alle 9 già concesse, la possibilità di ricorrere alla Cigo o al Fondo di integrazione salariale (Fis), con motivazione “Emergenza COVID-19”, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Le 5 settimane aggiuntive potranno essere richieste solamente dopo che le precedenti 9 settimane siano state integralmente fruite. Viene, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 4 settimane da utilizzarsi nel periodo 1° settembre 2020-31 ottobre 2020, e sempre se le precedenti 9 + 5 settimane siano state interamente fruite entro il 31/08/2020.
Per i soli datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche in un periodo antecedente al 1° settembre 2020, a condizione che i medesimi datori di lavoro abbiano fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.
Con riguardo al conteggio delle settimane fruite, l’Inps – con Messaggio n. 2101 del 21/05/2020 – ha ribadito che: “Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda. Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente in azienda”.
Il Decreto reintroduce l’obbligo di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali del ricorso agli ammortizzatori sociali, con eventuale esame congiunto da esaurirsi entro i 3 giorni successivi dalla comunicazione. Come ampiamente chiarito dall’Inps, non viene prevista necessariamente la sottoscrizione di un accordo sindacale in ordine alla modalità di utilizzo della cassa integrazione o Fis a seguito dell’eventuale consultazione. Vengono fortemente accorciati i tempi per la presentazione delle istanze all’Inps: queste dovranno essere inviate telematicamente entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In ultimo, è da evidenziare come gli Anf saranno riconosciuti anche ai percettori dell’assegno ordinario.
Cig in deroga
Il D.L. 34/2020 interviene anche sulla Cigd, ampliandone il ricorso di ulteriori 5 settimane. Le 5 settimane aggiuntive potranno essere richieste nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, a condizione di aver esaurito le 9 settimane autorizzate. Viene, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 4 settimane, da utilizzarsi nel periodo 1° settembre 2020-31 ottobre 2020, e sempre se le precedenti 9 + 5 settimane siano state interamente fruite entro il 31/08/2020. Per i soli datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per i periodi antecedenti al 1° settembre 2020, a condizione che i medesimi datori di lavoro abbiano fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.
Per quanto riguarda la Cigd in attesa di comunicazioni ufficiali delle Regioni e dell’Inps, si ritiene che per il conteggio delle settimane vadano considerare quelle richieste, non quelle effettivamente fruite, come indicato ufficiosamente dalle Regioni in data odierna.
Di particolare rilevanza è che, per le ulteriori 9 settimane (5+4), le istanze finalizzate alla concessione della Cigd dovranno essere presentate, mediante invio telematico con elenco dei beneficiari per tutto il periodo, all’Inps e non più alle Regioni, entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione.
Va evidenziato che, in questa prima fase, le domande non potranno essere presentate prima che siano decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 34/2020, quindi non prima del 18 giugno 2020. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto dovrà trasmettere, anche mediante il proprio intermediario autorizzato, entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell’attività, i necessari dati per consentire all’Inps l’erogazione di un’anticipazione per i lavoratori non superiore al 40% delle ore autorizzate. In seguito, entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione, dovrà essere trasmessa la consuntivazione delle ore effettivamente utilizzate, al fine di consentire all’Istituto di procedere con l’eventuale corresponsione del saldo o per recuperare quanto erogato. Va sin da ora precisato che, al momento, occorrerà attendere le istruzioni da parte dell’Istituto previdenziale prima di poter procedere all’invio della pratica.