CIRCOLARE DI STUDIO N. 39 DEL 26 LUGLIO 2019

Credito di imposta per la partecipazione a fiere internazionali; Nuova sabatini: semplificato l’iter per la richiesta del contributo; Ecobonus auto e moto; Contributi per l’apertura e l’ampliamento di esercizi commerciali in piccoli comuni; Novita’ per bonus energia, rischio sismico e sismabonus nel decreto crescita; Ritorno in italia del capitale umano spostato all’estero per studio o lavoro (“rientro dei cervelli”)

CREDITO DI IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI

Il Decreto Crescita, con l’intento di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, ha previsto la concessione alle imprese, per il periodo d’imposta in corso al 1º maggio 2019, di un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (che si svolgono anche in Italia), fino ad un massimo di 60.000 euro. La dotazione stanziata per questa misura è pari a 5 milioni di euro per l’annualità 2020.

Beneficiari: PMI esistenti alla data del 1º gennaio 2019

Tipologia di interventi: spese per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi e spese per attività pubblicitarie, di promozione, e di comunicazione connesse alla partecipazione all’evento. Maggiori dettagli saranno disponibili in un decreto di prossima emanazione.

Tipo di contributo: il credito d’imposta viene concesso in regime de minimis. Potrà essere suddiviso in tre quote annuali, e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Procedura per la presentazione delle domande: la procedura per l’ammissione al beneficio sarà disciplinata da un Decreto del MISE che specificherà anche le tipologie di spese ammesse, l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui e` ammesso il credito di imposta, e le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti.

 

NUOVE MODALITA’ OPERATIVE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO NELL’AMBITO DELLA NUOVA SABATINI

 

Con la circolare direttoriale n. 296976 del 22 luglio 2019 sono state introdotte nuove modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo. Sebbene la trasmissione della documentazione dovrà essere effettuata secondo il piano temporale già in vigore, il nuovo iter di richiesta di erogazione consente alle PMI beneficiarie, la compilazione guidata della:

Dichiarazione di ultimazione dell’investimento (modulo DUI) ;

Richiesta Unica di erogazione (modulo RU); Richiesta di Pagamento (modulo RP) .

Le PMI che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 devono compilare e trasmettere al Ministero, la Richiesta di erogazione delle Quote di contributo Rimanenti (RQR).

Tra le novità introdotte con il Decreto Crescita, la possibilità, per le domande di agevolazione che presentano un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro, presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, di erogare il contributo in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.

Ulteriore novità è l’innalzamento da 2 a 4 milioni di euro dell’importo dei finanziamenti concedibili a ciascuna impresa agevolabili. Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019 (entrata in vigore del DL n. 34/2019), qualora comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate dal Ministero dello sviluppo economico, anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.

 

ECOBONUS AUTO E MOTO

 

Da lunedì 8 luglio disponibili 39.870.000 euro.

Questa misura offre contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

Beneficiari: chi acquista, anche in locazione finanziaria e immatricola in Italia i veicoli descritti sotto

Veicoli agevolabili: Veicoli di categoria M1: destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e al massimo otto posti a sedere (oltre al sedile del conducente), con i seguenti requisiti: nuovi di fabbrica; producano emissioni di CO2 non superiori a 70 g/km; siano stati acquistati ed immatricolati in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021; il cui prezzo (da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) sia inferiore a 50mila euro compresi optional (IVA esclusa)

Veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e senza limiti di potenza, con i seguenti requisiti: nuovi di fabbrica, elettrici o ibridi, acquistati ed immatricolati in Italia nell’anno 2019

Tipo di contributo:

Veicoli di categoria M1

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4 Senza rottamazione
Emissioni <= 20 g/km € 6.000,00 € 4.000,00
Emissioni > 20 g/km e <= 70 g/km € 2.500,00 € 1.500,00

 

Veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e

Con rottamazione di un veicolo della categoria L omologato alle classi Euro 0,1,2 o 3 ovvero oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011 (nel caso di locazione finanziaria da almeno 12 mesi) 30% del prezzo d’acquisto fino a massimo € 3.000 (IVA esclusa)

Modalità di erogazione: Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

 

CONTRIBUTI PER ESERCIZI COMMERCIALI IN PICCOLI COMUNI

 

La legge di conversione del decreto Crescita introduce un nuovo regime di aiuto a sostegno della riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei Comuni fino a 20mila abitanti. Le risorse stanziate ammontano a 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per il 2021, 13 milioni di euro per il 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Si prevede che saranno gestite direttamente dai Comuni, tra i quali sarà ripartito il budget annuale.

Beneficiari: soggetti che esercitano attività nei settori artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nel commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, a fronte dell’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o della riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti. Sono escluse le attività di compro oro, le sale per scommesse o che detengono apparecchi da intrattenimento. Escluse anche le aperture di nuove attività e le riaperture conseguenti alla cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto o di un soggetto, anche in forma societaria, ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Tipologia di interventi:

Tipo di contributo: I contributi sono concessi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi e sono rapportati alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo.

Scadenza per la presentazione delle domande: A partire dal 2020 i soggetti interessati potranno presentare domanda dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno direttamente al Comune nel quale è situato l’esercizio che, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determinerà la misura del contributo e provvederà all’erogazione seguendo l’ordine di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.

 

BONUS ENERGIA E RISCHIO SISMICO E SISMABONUS

 

Con il Decreto Crescita in merito agli interventi di riduzione del rischio sismico sugli immobili (di cui all’art. 16 del Dl n. 63/2013 c 1 septies) vengono estese le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all’acquirente di unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 (in precedenza solo zone 1).

La detrazione è pari al 75% o all’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico di una o due classi) del prezzo di acquisto dell’immobile – importo di spesa massimo di € 96.000 – e spetta all’acquirente. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Il beneficiario può optare, in luogo della stessa, per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. L’agevolazione è concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Il Decreto interviene anche in merito agli interventi di adozione di misure antisismiche, introducendo la possibilità per il soggetto che ha diritto alla detrazione di optare, in alternativa alla detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (a quest’ultimo sarà riconosciuto un credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo). Lo stesso fornitore ha, a sua volta, la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Inoltre, misure analoghe vengono introdotte in materia di detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica, prevedendo la possibilità per il soggetto che sostiene le spese, di fruire, in alternativa all’utilizzo della detrazione fiscale, di un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Anche in questo caso il fornitore recupera il contributo sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

In tutti i casi citati resta esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

 

“RIENTRO DEI CERVELLI”

 

L’agevolazione fiscale temporanea di cui al Dlgs n. 147/2015, prevedeva per i lavoratori in possesso di laurea che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato italiano dopo aver svolto, in maniera continuativa, un’attività di lavoro o di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi, non residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti e che si impegnavano a restare nel nostro Paese per almeno 2 anni, l’esenzione dalla tassazione del 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto. In base alle modifiche introdotte, a partire dal 1° gennaio 2020, concorrerà alla formazione del reddito complessivo da tassare solo il 30% del reddito, abbattendo quindi, del 70% la base imponibile e sarà sufficiente essere stati residenti all’estero nei 2 periodi d’imposta precedenti. Per i contribuenti che scelgono di trasferire la residenza in una delle regioni del mezzogiorno l’esenzione sale al 90 per cento. L’agevolazione è valida anche per i redditi di impresa prodotti dai soggetti impatriati che avviano un’attività di impresa in Italia. I benefici fiscali sono estesi per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di almeno un figlio minorenne, a carico o in affido o nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.

Per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia, a partire dal 2020 viene incrementata la durata del regime fiscale di favore, che passa da 4 a 6 anni. Il regime prevede che il docente o il ricercatore residente all’estero non in maniera occasionale, in possesso di un titolo di studio universitario e che ha svolto attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni, possa godere dell’abbattimento del 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto a partire dal periodo d’imposta in cui diventa fiscalmente residente nel territorio dello Stato. E’ stato inoltre prolungato il regime agevolato a 8 anni nel caso in cui il docente o ricercatore abbia un figlio minore o a carico o acquisti un’unità immobiliare residenziale in Italia. Il prolungamento viene esteso a 11/13 anni nel caso di 2/3 figli minori o a carico.