
Circolare di Studio n. 55 del 15/06/2020
Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari
PREMESSA
Il legislatore, con l’art. 57-bis del D.L. 50/2017, ha introdotto a partire dall’anno 2017 un credito d’imposta per imprese, professionisti ed enti non commerciali che effettuano investimenti (superiori di almeno l’1% rispetto all’esercizio precedente) in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali pari al 75% (90% per microimprese, PMI e start-up innovative limitatamente al 2017 e 2018) del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Gli investimenti incrementali ammessi al credito d’imposta sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, purché iscritti presso il Registro degli operatori di comunicazione. Sono ammissibili unicamente le spese per l’acquisto di pubblicità, al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Per ottenere il credito d’imposta occorre presentare:
1) la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare da inviare tra il 1° ed il 31 marzo dell’anno agevolato;
2) la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per auto-certificare – ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445/2000 – l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione inviata in precedenza, da presentarsi tra il 1° ed il 31 gennaio dell’anno successivo a quello agevolato.
L’agevolazione è concessa a ciascun soggetto istante nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziate. In caso di insufficienza delle risorse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue (per investimenti sui giornali) e 2% (per investimenti su emittenti radiofoniche e televisive locali).
Il credito d’imposta è, poi, utilizzabile in compensazione mediante F24 (codice tributo “6900”) dopo la realizzazione (inteso come pagamento) dell’investimento incrementale e andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione ed in quelle successive fino a che non se ne conclude l’utilizzo.
La novità:
Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui in oggetto è concesso ai medesimi soggetti nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (NON sul valore incrementale) entro il limite massimo di 60 milioni di euro, suddiviso in 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici (anche on line) e 20 milioni di euro per i medesimi investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali non partecipate dallo Stato.
Per il solo anno 2020 la Comunicazione per l’accesso al credito è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.