Circolare di Studio n.5 del 19 Gennaio 2021

CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Premessa:

L’articolo 120 del Decreto-Legge del 19/05/2020 n.34 (c.d. “Decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ha riconosciuto un credito d’imposta in relazione agli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid-19.

SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI:

• Attività d’impresa, arte o professione esercitate in luoghi aperti al pubblico e indicate nell’Allegato 1 al medesimo “decreto Rilancio”;
• Associazioni;
• Fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA:

E’ riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in compensazione.
Per quelle imprese in regime di contabilità ordinaria la locuzione “spese sostenute nel 2020” va riferita al “criterio di competenza” e, quindi, alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data dei pagamenti.

INTERVENTI AGEVOLABILI:

E’ sempre necessario che le tipologie di interventi agevolabili siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali:
• Interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni;
• acquisto di arredi di sicurezza (ossia arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza);
• interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
• investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa (ad esempio rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working) e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

TERMINE DI INVIO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE:

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 8 gennaio 2021 sono state apportate modifiche al precedente provvedimento prot. n.259854 del 10 luglio 2020 tali che ora la “Comunicazione” telematica per il riconoscimento del credito d’imposta debba essere inviata entro la data del 31 maggio 2021 in luogo del 30 novembre 2021.

TERMINE DI UTILIZZABILITA’ O DI OPZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2021:

L’art.1, commi 1098 e 1099, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), ha disposto che:
• Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della “Comunicazione”;
• I soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso, ai sensi dell’art.122 del DL. n.34/2020, fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021.

CODICE TRIBUTO UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE:

Con Risoluzione 11 gennaio 2021, n.2/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:
• “6918” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO” – Articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.
In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario” e nel campo “anno di riferimento” dovrà essere sempre indicato il valore “2021”.

COMPATIBILITA’ CON IL QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19.

La Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 considera compatibili gli aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a carenze improvvise di liquidità purchè siano soddisfatte le condizioni specificatamente indicate:
• L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di euro 800.000 per impresa.
• L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’art.2, punto 18, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.