Circolare di Studio n. 63 del 20 luglio 2020
Crediti d’imposta per sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro.
Comunicazione delle spese dal 20 luglio 2020 per la prenotazione di entrambi i crediti
DISCIPLINA GENERALE:
Con il Decreto del 27 ottobre scorso adottato dal MIPAAF sono state attivate le risorse previste dal Fondo istituito per la filiera della ristorazione, con una dotazione, al momento, pari a 600 milioni di euro.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120, D.L. n. 34/2020):
Rientrano in questa fattispecie gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.
Attività agevolate:
• interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus Sars-Co V-2.;
• Investimenti connessi ad attività innovative.
Spese ammesse:
• Interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni;
• Interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”);
• Investimenti relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività operativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (termoscanner) di dipendenti ed utenti (es: programmi software, sistemi di videoconferenza, sistemi per la sicurezza della connessione, investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working).
In linea generale sono ammessi gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica.
Si deve comunque trattare di interventi prescritti da disposizioni normative oppure da linee-guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
Si tratta degli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (titolari, soci, dipendenti, collaboratori) siano essi sviluppati internamento o acquisiti esternamente.
Soggetti ammessi:
Rientrano nell’ambito applicativo della norma:
• gli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nella tabella di cui all’allegato 1;
• le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, anche se non svolgono una delle attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1.
Quindi sono ammessi anche (sempreché svolgano un’attività inserita nella tabella di cui sotto):
• persone fisiche ed associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del TUIR che esercitano arti o professioni, producendo reddito di lavoro autonomo (ex art. 53 del TUIR);
• imprenditori individuali, snc e sas che producono reddito di impresa a prescindere dal regime contabile adottato;
• soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, lettera a) e b) del TUIR;
• stabili organizzazioni di soggetti non residenti (ex. art. 73 comma 1, lettera d) TUIR;
• forfettari ex art. 1 commi 54 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015);
• soggetti rientranti nel regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2 D.L. 6 luglio 2011 n.98;
• imprenditori ed imprese agricole, sia che determinano il reddito su base catastale, sia che producono reddito di impresa.
Per luoghi aperti al pubblico si intendono luoghi nei quali il pubblico possa accedere liberamente, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo.
Sono esclusi i soggetti che svolgono attività commerciale non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i cui proventi sono di conseguenza riconducibili ai redditi diversi ex art. 67 comma 1 lettere i) e l) del Tuir.
Credito d’imposta:
Il credito spetta nella misura del 60% delle spese ammissibili (al netto dell’IVA, se dovuta) sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro (pertanto l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro).
Le spese sono ammesse a condizione che siano sostenute nel 2020, quindi anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020. A tal fine rilevano il criterio di cassa o di competenza a seconda della tipologia di soggetto che ha effettuato la spesa, secondo i principi ordinari.
L’iva indetraibile può essere inclusa nel costo fiscale dei beni.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con l’F24, secondo le regole ordinarie, oppure, può essere ceduto entro il 31 dicembre 2021 anche parzialmente ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito sono indicate nel Provvedimento direttoriale 10 luglio 2020 n. 259854/2020.
Comunicazione all’Agenzia delle entrate:
La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere effettuata, in via telematica, dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 (il relativo credito d’imposta potrà comunque essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021). In particolare, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. A tal fine va utilizzato l’apposito modello approvato con il Provvedimento 10 luglio 2020 n. 259854/2020. Il contribuente riceverà risposta entro 5 giorni.
La circolare precisa che il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota ceduta.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, quindi gli eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ceduti o chiesti a rimborso. Non si applicano i limiti alle compensazioni previsti dall’art. 1 comma 53 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dall’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125, D.L. n. 34/2020)
Rientrano in questa fattispecie le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Si tratta di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus; a tal fine è necessaria un’apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
Attività agevolate:
• sanificazione degli ambienti;
• sanificazione degli strumenti utilizzati.
Attività svolte in economia:
La circolare precisa che in presenza di “specifiche competenze già ordinariamente riconosciute” l’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, attraverso i propri dipendenti o collaboratori, sempreché risultino rispettati i Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. Al fine di determinare la spesa agevolabile, si adotta il costo orario del lavoratore impegnato nelle attività di sanificazione (le ore effettivamente impiegate dovranno risultare da fogli di lavoro interni all’azienda); a tali costi potranno essere aggiunte anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. La circolare pone l’accento sull’esigenza di rispettare il principio della “congruità”.
Spese ammesse:
• acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) conformi ai requisiti di sicurezza UE;
• prodotti detergenti e disinfettanti;
• dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminati e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza Ue, incluse le eventuali spese di installazione;
• dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione.
Soggetti ammessi:
Rientrano nell’ambito applicativo della norma:
• gli esercenti attività d’impresa, arte o professione;
• enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Quindi sono ammessi anche:
• persone fisiche ed associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del TUIR che esercitano arti o professioni, producendo reddito di lavoro autonomo (ex art. 53 del TUIR);
• imprenditori individuali, snc e sas che producono reddito di impresa a prescindere dal regime contabile adottato;
• soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, lettera a) e b) del TUIR;
• stabili organizzazioni di soggetti non residenti (ex. art. 73 comma 1, lettera d) TUIR;
• forfettari ex art. 1 commi 54 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015);
• soggetti rientranti nel regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2 D.L. 6 luglio 2011 n.98;
• imprenditori ed imprese agricole, sia che determinano il reddito su base catastale, sia che producono reddito di impresa.
Sono esclusi i soggetti che svolgono attività commerciale non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i cui proventi sono di conseguenza riconducibili ai redditi diversi ex art. 67 comma 1 lettere i) e l) del Tuir.
Credito d’imposta:
Il credito spetta nella misura del 60% delle spese (al netto dell’Iva, se dovuta) sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, con un limite massimo fruibile pari a 60mila euro (cioè il credito d’imposta non può essere superiore a detto importo.
Le spese sono ammesse a condizione che siano sostenute nel 2020, quindi anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020. A tal fine rilevano il criterio di cassa o di competenza a seconda della tipologia di soggetto che ha effettuato la spesa, secondo i principi ordinari.
L’iva indetraibile può essere inclusa nel costo fiscale dei beni.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con l’F24, secondo le regole ordinarie; può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale è stata sostenuta; oppure, può essere ceduto entro il 31 dicembre 2021 anche parzialmente ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito sono indicate nel Provvedimento direttoriale 10 luglio 2020 n. 259854/2020.
Comunicazione all’Agenzia delle entrate:
La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere effettuata, in via telematica, dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020. In particolare, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. A tal fine va utilizzato l’apposito modello approvato con il Provvedimento 10 luglio 2020 n. 259854/2020. Il contribuente riceverà risposta entro 5 giorni.
La circolare precisa che il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, specificando sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota ceduta.
Il credito d’imposta residuo può essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non essere chiesto a rimborso. Non si applicano i limiti alle compensazioni previsti dall’art. 1 comma 53 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dall’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre:
• alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
• ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del Tuir;
• ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’art. 109, comma 5 del Tuir.
Allegato 1 – Codici ateco ammessi
Allegato 2 – Modello di comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
Allegato 3 – Istruzioni comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.