
Circolare di Studio n. 62 del 15 Luglio 2020
CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI, CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO DI AZIENDA: DEFINITA LA PROCEDURA DI CESSIONE E ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO
È stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.250739/2020, concernente le modalità di cessione del credito d’imposta “botteghe e negozi” previsto dal decreto “Cura Italia” (art. 65 D.L. n. 18/2020), e del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, introdotto dal decreto “Rilancio” (art. 28 D.L. n. 34/2020).
La cessione dei crediti potrà avvenire a partire dal 13 luglio ed entro il 31 dicembre 2021 e dovrà essere formalizzata tramite opzione, da esprimersi esclusivamente in via telematica.
Secondo quanto disposto dall’art. 122 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) è possibile cedere a terzi i suddetti crediti d’imposta, ovvero:
– credito d’imposta botteghe e negozi, di cui all’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (60% del canone di locazione relativo al mese di marzo, immobili di categoria C/1, a favore dei soli soggetti la cui attività era sospesa, ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020, all’atto dell’emanazione del decreto);
– credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (60% del canone di locazione, concessione leasing operativo, mesi di marzo aprile e maggio 2020 a condizione che in ciascuno di tali mesi l’ammontare del fatturato/corrispettivi sia inferiore al 50% del fatturato/corrispettivi del medesimo mese del 2019; 30% in caso di affitto d’azienda o contratto a prestazioni complesse che comprenda almeno un immobile destinato all’esercizio dell’attività; per le attività stagionali mesi di aprile, maggio e giugno);
Con il provvedimento AdE n. 250739/2020 sono state stabilite le modalità attuative di cessione dei crediti d’imposta, così determinate: i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta che intendono optare per la cessione a terzi devono presentare un apposito modello per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione e i dati del cessionario.
Procedura da seguire:
La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta deve essere effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti; per poter essere utilizzati dal cessionario è necessario che quest’ultimo proceda all’accettazione dei crediti medesimi tramite l’apposita “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Per cessionario e cedente le operazioni devono essere eseguite utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità.
La comunicazione deve contenere:
• il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
• la tipologia del credito d’imposta ceduto e, per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, il tipo di contratto a cui si riferisce;
• l’ammontare del credito d’imposta maturato e, per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, i mesi a cui si riferisce;
• l’importo del credito d’imposta ceduto;
• gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
• il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
• la data in cui è avvenuta la cessione del credito
Secondo le istruzioni alla compilazione del modello, una singola comunicazione può riguardare solo uno dei due crediti d’imposta cedibili e pertanto, nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione si entrambi i crediti d’imposta (es. cessione del credito relativo al canone del mese di marzo 2020 ex art. 65 DL 18/2020 e la cessione dei crediti relativi ai canoni dei mesi di aprile e maggio 2020 ex art. 28 DL 34/2020) dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.
In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
i soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.
Flusso completo della cessione :
1. il cedente presenta, tramite area riservata AdE, la comunicazione di cessione del credito d’imposta;
2. il cessionario accetta, tramite area riservata AdE, la cessione stessa;
3. a partire dal giorno successivo all’accettazione da parte del cessionario, lo stesso potrà utilizzare il credito in compensazione con modello F24.
Controlli:
Anche in caso di cessione del credito d’imposta, è solo il soggetto in capo al quale tale credito è maturato, ovvero il “primo” beneficiario, che l’Agenzia delle Entrate verificherà la sussistenza dei presupposti per la maturazione del credito stesso (Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020).
CODICE TRIBUTO DA UTILIZZARE:
• “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 D.L. n.34 del 2020”.
• “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario art. 122 D.L. n.34 del 2020”
In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno “2020”.
Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.