Circolare di Studio n. 21 del 20 luglio 2023
Conversione decreto lavoro
Oggetto: conversione decreto lavoro
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153/2023 la L. 85/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. 48/2023, contenente “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Di seguito si riepilogano le principali disposizioni per il lavoro e l’amministrazione del personale. Le novità apportate in sede di conversione in legge sono state integrate nel testo.
Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali
È stata ridotta la sanzione amministrativa in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti: se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, ora la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è pari a un importo da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso (la sanzione previgente era da 10.000 a 50.000 euro).
Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’articolo 14, L. 689/1981, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.
Disciplina del contratto di lavoro a termine
Viene modificata la disciplina del contratto a termine, in particolare è stato riscritto l’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, relativo alle causali necessarie per contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, e fino a 24 mesi, anche a seguito di proroghe o di rinnovi.
Ora le causali di utilizzo consistono:
- nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, Lgs. 81/2015;
- in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- is) in sostituzione di altri
Viene poi introdotto un nuovo comma 5-bis, articolo 19, D.Lgs. 81/2015, dove si prevede che le disposizioni vigenti relative alle causali e alla durata massima del singolo contratto non si applichino:
- ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
- ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa;
ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 87/2018.
In sede di conversione in legge, mediante modifica del comma 4, articolo 19 e del comma 1, articolo 21, D.Lgs. 81/2015, è stato abrogato l’obbligo della causale per i rinnovi sottoscritti per i primi 12 mesi del rapporto, questi ultimi, rispetto alla proroga, senza alcun limite quantitativo.
Inoltre, è stato previsto che “ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall’articolo 19, comma 1 (periodo riferito al singolo contratto esente da causali), e dall’articolo 21, comma 1 (periodo riferito a proroghe e rinnovi esenti da causali), del D.Lgs. 81/2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (5 maggio 2023)”.
Infine, mediante l’introduzione del comma 1-quater, articolo 24 del decreto, a seguito di modifiche all’articolo 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015, nel numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, sono esclusi:
- i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,
- i lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, L. 223/1991, i soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99), articolo 2, regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Mlps.
Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro
Vengono semplificati gli obblighi informativi introdotti dal c.d. Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022, che aveva a sua volta modificato il D.Lgs. 152/1997).
In particolare, si prevede, mediante l’inserimento del nuovo comma 5-bis, che le informazioni di cui al comma 1, articolo 1, D.Lgs. 152/1997, e relative a:
- durata della prova (lettera h);
- obblighi formativi (lettera i);
- congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore (lettera l);
- preavviso (lettera m);
- importo iniziale della retribuzione o comunque compenso e relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento (lettera n);
- programmazione dell’orario normale di lavoro prevedibile ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione nonché eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile (lettera o);
- enti e istituti che ricevono i contributi (lettera r),
- possano essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. Rispetto all’elenco originariamente contenuto nel D.L. 48/2023, in conversione in legge è stata eliminata la lettera p, relativa all’organizzazione dell’orario
Pertanto, si prevede l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Relativamente all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, si prevede l’obbligo di informativa specifica solo se tali sistemi sono integralmente automatizzati e sempreché non riguardino sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
Incentivi all’occupazione giovanile
Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. L’incentivo è cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 1, comma 297, 197/2022 (Bonus assunzione a tempo indeterminato giovani) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 114, secondo periodo, L. 205/2017, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto. L’incentivo, corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’Inps, che provvede, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di un’effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.
A seguito della comunicazione di prenotazione dell’incentivo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e gli è assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’Inps, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto di termini perentori, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l’Inps non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
In sede di conversione in legge, oltre ad alcune modifiche formali, si è proceduto a ricalibrare la copertura finanziaria della disposizione.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, L. 197/2022, è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Misure fiscali per il welfare aziendale
Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato Tuir (quindi a carico), nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all’attuazione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Il limite di 3.000 euro si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
In sede di conversione in legge è stata adeguata la copertura finanziaria della disposizione.
Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere In sede di conversione in legge viene riconosciuto ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. 66/2003, effettuato nei giorni festivi.
Sono beneficiari della disposizione i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a 40.000 euro.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022, e compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.